Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7717 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11057/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MODENA n. 1787/2022 depositato il 15/03/2022;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Modena ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro il provvedimento del giudice delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (dichiarato, omisso medio , dopo l’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della società) che aveva ammesso al passivo per il loro intero ammontare i crediti da essa vantati, riconoscendo però (la richiesta) collocazione in prededuzione solo ai crediti maturati tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di pubblicazione del provvedimento di omologa ed escludendo che uguale collocazione spettasse a quelli maturati durante la fase di esecuzione del concordato omologato;
1.1. -in particolare il tribunale, richiamate le motivazioni dei propri precedenti resi nell’ambito della stessa procedura fallimentare, ha ribadito, in consapevole dissenso rispetto all’orientamento di legittimità, che il riconoscimento della prededuzione a tutti i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo comporterebbe « una conseguenza paradossale: il depauperamento dell’attivo distribuibile per il caso di successivo fallimento della società in concordato, con inammissibile, ma inevitabile, pregiudizio dei creditori concordatari (in alcuni casi oltretutto dissenzienti, ed in altri, addirittura, neppure votanti), privati altresì, pendente la esecuzione del concordato, di una effettiva protezione, da parte degli organi della procedura, avverso le scelte (in ipotesi controproducenti) di un imprenditore ormai tornato in bonis», auspicando anzi « una rimeditazione da parte del Supremo Consesso di legittimità » per scongiurare « scenari quasi ‘eversivi’ dell’ordine RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione e di tutela del credito », emblematicamente rappresentati dalla posizione dei lavoratori dipendenti, che, pur non avendo diritto di voto in quanto destinati ad essere soddisfatti integralmente, in ipotesi di successivo fallimento verrebbero a subire il ‘prosciugamento’ dell’attivo concorsuale a causa RAGIONE_SOCIALE prededuzioni maturate nella fase esecutiva del concordato, peraltro a procedura concorsuale ormai chiusa ai sensi dell’art. 181 l.fall. ;
-il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
2.1. -il primo motivo denunzia violazione/falsa applicazione dell’art. 2741, comma 1, c.c., nonché del principio generale della par condicio creditorum , in combinato disposto con gli artt. 93, 94, 98, 99 e 111 l.fall ., in una con l’art. 2909 c.c., laddove il giudice a quo ha ritenuto di doversi adeguare alle decisioni assunte in casi analoghi inerenti la stessa procedura fallimentare;
2.2. -il secondo mezzo deduce violazione/falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l.f all., per essersi il tribunale discostato da ll’orientamento di questa Corte « che afferma la prededucibilità dei crediti maturati successivamente all’omologazione del concordato preventivo in funzione dell’attuazione dei risultati perseguiti da siffatta procedura e in caso di intervenuta declaratoria del fallimento per uno stato di insolvenza manifestatosi senza soluzione di continuità con la crisi economica sottesa all’ammissione al predetto concordato », in quanto le attività poste in essere dopo la chiusura della procedura sarebbero « pur sempre ‘in funzione’ della realizzazione degli obiettivi della medesima procedura »;
2.3. -il terzo lamenta omesso esame di fatti decisivi, laddove il tribunale ha statuito ad abundantiam che, pur volendo seguire la criticata giurisprudenza di legittimità, non sarebbe stata fornita la prova della strumentalità RAGIONE_SOCIALE operazioni da cui erano originati i crediti fiscali insinuati al passivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano omologato, pretermettendo i plurimi elementi specificamente allegati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a riprova della su ssistenza di un nesso di ‘funzionalità’ tra i crediti in questione e l’attuazione del p iano concordatario;
-nelle sue conclusioni scritte il pubblico ministero ritiene ‘non convincente’ l’orientamento di questa Corte che ha progressivamente esteso l’ambito di applicazione dell’art. 111 l.fall. alla fase esecutiva del concordato con continuità aziendale seguito da fallimento, muovendo dalla necessaria esposizione, già nel piano analitico allegato alla proposta, della “funzionalità” dei crediti (intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della
procedura) -poiché solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell’ammontare dei cd. “debiti della massa” consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento (Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018) -ma giungendo ad affermare che anche i crediti nascenti da contratti non espressamente contemplati nel piano concordatario, ma stipulati dal debitore per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione nel fallimento consecutivo (Cass., 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023);
3.1. -lo stesso pubblico ministero propugna dichiaratamente « un’opzione interpretativa che anticipa di fatto sul piano pretorio, in una chiara ottica di semplificazione, la previsione contenuta nell’art. 6 CCII », che « pone fine definitivamente a questa interpretazione evolutiva ed espansiva dell’ambito di applicazione della prededuzione funzionale », in linea con le conclusioni cui sono medio tempore pervenute, in tema di prededuzione, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021);
4. -ritiene il Collegio che sia opportuno verificare la tenuta dell’orientamento consolida tosi nelle richiamate pronunce di questa Corte, con approfondimento sulla rilevanza , tra l’altro : i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e RAGIONE_SOCIALE finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. post omologa al criterio della ‘occasionalità’ ( da riferire pur sempre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della ‘funzionalità’ (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante : da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla ‘segregazione patrimoniale’
tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato.
4.1. -ma soprattutto il riferito orientamento va scrutinato alla luce del nuovo perimetro della prededuzione tracciato dalle Sezioni unite con la citata sentenza n. 42093 del 2021, con particolare riguardo, tra gli altri, ai seguenti passaggi motivazionali: a) la nozione relazionale sottesa alla prededuzione « non può sussistere di per sé e indifferentemente rispetto a più procedure concorsuali (…), non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra, né infatti tale sequenza trovando alcun riferimento normativo diretto e specifico »; b) « la funzionalità può dirsi sussistente, allora, quando l’attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare »; c) « la funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo, appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un credito solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell’iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva, esigendo piuttosto – a necessario elemento integrativo – che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo »;
-la rilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni implicate dal ricorso in esame merita dunque approfondimento in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/01/2024.