Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18900-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2088/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 1877/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 2088 del 2021 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME avverso la cartella esattoriale per l’importo di euro 4.214,04 relativa a sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento ispettivo svolto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 18.6.2007.
Il Tribunale aveva rilevato la prescrizione del credito essendo passati cinque anni dalla commissione della violazione (accertata il 18.6.2007) e non essendo stata dimostrata la notificazione della cartella asseritamente effettuata in data 15.12.2009.
La Corte distrettuale, pur ritenendo conformemente al primo giudice che l’estratto di ruolo non provava la notifica della cartella, ha acquisito ex art. 421 e 437 cpc, l’attestazione di ricevimento della stessa prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE (da cui risultava che effettivamente la cartella era stata notificata il 15.12.2009) e ha ritenuto legittima la pretesa creditoria.
Avverso la decisione di secondo grado NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si denuncia ‘la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cpc, in relazione agli artt. 416 co. 3 e 421 cpc nonché degli artt. 134 cpc e 11 Cost.’, con riferimento alla ammissibilità della produzione e/o acquisizione di nuovi documenti in appello per superare la eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe potuto eludere il sistema delle preclusioni processuali acquisendo un documento (attestazione di ricevimento della cartella) non ritualmente depositato in primo grado ma acquisito soltanto nel secondo.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
E’ principio consolidato che, nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea (per tutte Cass. n. 21230/2023).
Nella fattispecie in esame, se anche in astratto potrebbe porsi il problema di diritto della possibilità di acquisire di ufficio prove rispetto alle quali era ipotizzabile il verificarsi di una decadenza processuale per l’interessato, deve tuttavia rilevarsi che la doglianza non è specifica con riferimento alla ricostruzione della vicenda in punto di fatto, risultante dallo storico del provvedimento impugnato, e non si confronta con essa in modo tale che, in accoglimento della stessa, si potrebbe giungere ad un risultato utile per la ricorrente.
Invero, nella gravata sentenza si legge che: a) l’accertamento ispettivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fu effettuato il 18.6.2007; b) l’ordinanza ingiunzione n. 38564 del 26.5.2008 fu notificata il 30.5.2008; c) vi furono due pagamenti parziali, posti in essere con mod. F 23, rispettivamente il 26.6.2008 ed il 28.11.2008; d) rimasto senza esito il sollecito di pagamento delle somme residue intimato alla NOME con missive ricevute il 27.1.2009 ed il 20.10.2009, l’importo ancora dovuto veniva iscritto a ruolo in data 29.10.2009 ed emessa la relativa cartella; e) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato, presso la cancelleria dell’adito giudice, il 2.11.2012.
La questione della acquisizione della attestazione della notifica della cartella, avvenuta a quanto poi accertato il 15.12.2009, perde quindi ogni interesse a fronte della presenza di atti interruttivi (missive di sollecito) nonché di pagamenti parziali
di quanto dovuto (da considerarsi quali atti di riconoscimento del debito), che non sono stati contestati con la doglianza di cui al motivo di ricorso per cassazione: motivo che si rivela assolutamente non conferente, pertanto, alla vicenda concreta in esame, difettando, pertanto di specificità e di interesse ad impugnare.
In altri termini, la censura, come articolata, non è pertinente alla situazione di fatto sulla quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella illustrata dal giudice ‘a quo’ asseritamente erronea, come sopra detto, perché non tiene conto di tutti i passaggi storici della vicenda ma considera, come rilevanti, unicamente la data di accertamento della violazione e la data di notifica della cartella che sono solo elementi parziali della fattispecie utili ai fini della decisione.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 12 marzo 2024
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME