Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16211-2020 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie depositate dal ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14-15 marzo 2007, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta, NOME COGNOME e NOME COGNOME perché fossero condannati, in quanto eredi testamentari, a versare loro, in quanto legatari, delle somme di denaro appartenute al de cuius, NOME COGNOME, rinvenibili: nella dimora del de cuius, nel conto corrente n. 0042/357, di cui il defunto era titolare presso l’RAGIONE_SOCIALE – filiale di Molfetta, in sette certificati di deposito al portatore appartenuti al de cuius, emessi, in misura di quattro, da Deutsche Bank RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e, in misura di tre, da Banca Carige S.p.A. e le cui rispettive copie fotostatiche erano state prodotte dagli attori.
Dopo lo scambio di memorie, il giudice di primo grado negò l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli attori, diretti ad acquisire informazioni sia presso la banca dove era aperto il conto corrente affinché ne fosse determinato l’esatto ammontare – sia presso le banche emittenti i certificati di deposito – affinché ne fosse accertata l’esistenza e la liquidabilità.
Con separato atto di citazione del 31 ottobre 2008, gli stessi attori convennero presso il medesimo ufficio giudiziario gli stessi convenuti riproponendo l ‘identica domanda giudiziale, depositando la documentazione che nel primo giudizio avevano
richiesto fosse ottenuta dal Tribunale per mezzo di richiesta di informazioni alle banche; documentazione che gli attori avevano ottenuto personalmente rivolgendosi agli istituti di credito.
Riuniti i giudizi ex art. 273 c.p.c., confermata l’ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1816/2017, rigettò la domanda.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 414/2020, ha rigettato l’appello proposto dagli attori avverso la sentenza del Tribunale di Trani.
In particolar modo, la Corte ha disatteso il primo motivo di appello, col quale si lamentava, per ciò che in questa sede rileva, l’erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui, confermando le ordinanze istruttorie, aveva dichiarato inammissibile l’intera produzione documentale proposta nel secondo giudizio a causa delle preclusioni istruttorie ormai maturate.
La Corte d’appello ha ritenuto corretto il giudizio di tardività della produzione della documentazione versata nel secondo giudizio di primo grado; ciò poiché quando questa fu richiesta dagli attori-appellanti alle banche (in data 4 aprile 2008) e fu poi prodotta nel secondo giudizio di primo grado (all’atto di costituzione), era già stata pronunciata nel primo giudizio (in data 8 febbraio 2008) l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di informazioni volta ad ottenere proprio tale documentazione. La Corte d’Appello ha precisato, a tal proposito, che le preclusioni istruttorie maturate nel primo processo non potessero essere aggirate riproponendo un secondo e identico giudizio.
Attesa l’inammissibilità di tale produzione documentale in primo grado, causata dalla negligenza degli stessi attori, il collegio ha
dichiarato parimenti inammissibile la stessa produzione documentale depositata anche in appello.
È stato rigettato anche il secondo motivo di appello, col quale si lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto delle copie fotostatiche dei certificati di deposito comunque depositate nel primo giudizio e per non avere il Tribunale, di conseguenza, condannato i convenuti al pagamento di tali somme, a loro spettanti in forza del testamento.
A tal proposito, la Corte d’Appello ha affermato che i certificati di deposito al portatore depositati nel primo giudizio, proprio perché ‘al portatore’, non riporta vano il nominativo del de cuius. Ha altresì affermato che al momento del decesso del testatore non risultavano certificati di deposito o conti correnti con saldo attivo. Pertanto, la Corte ha rigettato la domanda, per non avere gli attori dimostrato l’esistenza del debito a carico dell’eredità e del proprio diritto a percepire le somme indicate.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 414/2020 della Corte d’Appello di Bari.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Col primo motivo, riferito all’art. 360 , co. 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 183, 115 e 273 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. per avere la Corte d’appello confermato la
pronuncia di inammissibilità dei documenti prodotti nel secondo giudizio di primo grado.
Ad avviso dei ricorrenti, l’applicabilità al secondo giudizio di primo grado delle preclusioni istruttorie maturate nel primo sarebbe gravemente illegittima poiché i giudizi, sebbene riuniti, mantengono una totale autonomia. Sostengono, a tal proposito, che se è possibile la riunione dei giudizi e non la declaratoria di ‘estinzione’ ( rectius , di rigetto in rito, n.d.r.) del secondo giudizio intrapreso, come invece avviene ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ne deriva che tanto le domande in quest’ultimo proposte quanto le richieste istruttorie mantengono la propria autonomia.
Affermano, inoltre, che il principio della ragionevole durata del processo, cui è funzionale il sistema delle preclusioni, dovrebbe comunque essere controbilanciato col diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., le cui limitazioni sono poste esclusivamente dal legislatore, e non dall’autorità giudiziaria in sede interpretativa, la quale non potrebbe individuare delle preclusioni là dove non sono esplicitamente previste dal legislatore.
Concludono, infine, affermando che, ove anche si volesse seguire la tesi sposata dalla Corte d’Appello , ed in questa sede criticata, proprio tale tesi prevede che le preclusioni maturate nel primo giudizio non avrebbero effetto nel secondo giudizio ove il primo fosse estinto per rinuncia agli atti. Su tale premessa, i ricorrenti affermano che, avendo proposto il secondo giudizio in primo grado, avrebbero implicitamente rinunciato al primo giudizio promosso. Ne conseguirebbe, quindi, la piena ammissibilità della documentazione prodotta nel secondo giudizio.
3.1 Col secondo motivo, riferito all’art. 360 , co. 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c.
I ricorrenti censurano la sentenza laddove ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta nel secondo giudizio per essere stata chiesta alle banche in data successiva alla pronuncia, nel primo giudizio, dell’ordinanza che rigettò la richiesta di informazioni alle banche, funzionale proprio a reperire quella stessa documentazione.
I ricorrenti, sulla premessa che l’ordinanza di inammissibilità delle prove ha effetto esclusivamente nei confronti di quelle prove esistenti al momento di tale pronuncia, precisano che la documentazione, in quella data non esisteva, e pertanto essa prodotta nel secondo giudizio di primo grado, poi riunito al primo -avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, essendo irrilevante il momento in cui i ricorrenti interpellarono le banche per ottenere tale documentazione. Ricordano, infine, che nel giudizio di appello, per la disciplina applicabile ratione temporis (prima della riforma dell’art. 345 c.p.c. operato dal d.l. 83/2012) , sono ammissibili le prove indispensabili, a prescindere dal rilievo che la parte interessata a produrle sia incorsa, per propria negligenza, nelle preclusioni istruttorie maturate in primo grado.
3.2 Col terzo motivo, riferito all’art. 360 , co. 1, n. 4, c.p.c., si denuncia ‘ la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto inammissibile e trascurato di prendere in considerazione anche la nuova documentazione prodotta con l’atto di appello ‘ (ricorso, pag. 23).
I ricorrenti affermano che la documentazione prodotta in secondo grado fosse diversa da quella prodotta in primo grado e dichiarata inammissibile, poiché consisteva in nuove comunicazioni delle banche, con cui si aggiornava il saldo del conto corrente e si confermava che i titoli di deposito non fossero stati ancora incassati; prove, che, affermano i ricorrenti, erano funzionali a dimostrare che i certificati di deposito erano a disposizione degli eredi convenuti.
3.3. Col quarto motivo, riferito all’art. 360 , co. 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115, 167, 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello trascurato di porre a fondamento della decisione anche le circostanze di fatto non specificamente contestate dai convenuti e per la totale mancanza di motivazione sulla specifica censura formulata dagli appellanti al riguardo.
I ricorrenti affermano, riportando quanto riferito nel secondo motivo d’appello, che in primo grado i convenuti si difesero sostenendo, tra l’altro, ‘ che nessuna prova vi sarebbe stata della disponibilità materiale dei titoli bancari, né che al momento del decesso fossero ancora in possesso del defunto ‘ (pag. 27 ricorso). Pertanto -sostengono -sarebbe circostanza non contestata, erroneamente non presa in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale nulla avrebbe motivato sul punto, che il de cuius possedesse i certificati di deposito.
3.4 Col quinto motivo, riferito all’art. 360 , co. 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 662, 1174 e 1374 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di considerare la sussistenza dell’obbligo degli eredi universali di soddisfare i legatari e
comunque l’obbligo degli stessi di comportarsi secondo buona fede.
I ricorrenti censurano la sentenza poiché la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione il fatto che i convenuti-appellati avrebbero dovuto comportarsi secondo correttezza e buona fede e che ‘ non avrebbero potuto sottrarsi ai loro obblighi invocando la natura di titoli al portatore dei certificati di deposito di cui si tratta, ma avrebbero dovuto assumere un comportamento attivo di cooperazione finalizzato a soddisfare le ragioni ‘ dei legatari (pag. 32 ricorso).
4. Il ricorso è infondato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati assieme data la loro stretta connessione, sono inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che ‘ Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo ” thema decidendum et probandum “, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del ” ne bis in idem ” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l’eventualità che, non potendo tale causa condurre
ad una pronuncia sul merito, venga meno l’impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata ‘ (Cass. civ., sez. I, n. 567/2015; in termini: Cass. civ., sez. III, n. 24529/2018; Cass. civ., sez. III, sent. 5894/2006; Cass. n. 20248/2023).
Tale principio deve essere confermato, atteso che le argomentazioni contenute nei primi due motivi di ricorso non sono idonee a confutarlo.
In merito a quanto affermato nel primo motivo di ricorso, bisogna ricordare che la previsione della riunione – e non del rigetto in rito per litispendenza ex art. 39 c.p.c. – del secondo giudizio riunito al primo davanti al medesimo ufficio giudiziario non può essere interpretata nel senso che, con l’introduzione del secondo, possano essere aggirate le preclusioni istruttorie già decorse nel primo. Tale riunione ha, infatti, una ratio giustificatrice diversa, da rinvenire nell’agevolare un pronto giudizio sulla seconda causa ove la prima dovesse essere rigettata in rito e risponde essenzialmente ad esigenze di economia processuale, dovendosi pervenire unitariamente alla decisione di cause di identico contenuto, laddove proposte dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.
Parimenti infondata è l’asserita violazione dell’art. 24 Cost.
Bisogna sottolineare, al contrario, che la tesi propugnata dal ricorrente determinerebbe, invece, una violazione del diritto di difesa di controparte, la quale si vedrebbe privata degli effetti consolidatisi nel primo giudizio nel quale sono scattate le preclusioni.
Si deve ricordare che il diritto di difesa del convenuto (o, in generale, della parte nei cui confronti è rivolta una domanda) si
concreta anche, e soprattutto, nel diritto a veder rigettata la domanda di controparte. Ciò lo si rinviene dalla lettura dell’art. 306, co. 1, c.p.c., secondo cui, una volta che il processo è stato instaurato, questo si estingue esclusivamente se c’è l’assenso di tutte le parti costituite.
Inoltre anche il diritto di difesa dell’attore deve essere esercitato in maniera compatibile con il concorrente diritto alla durata ragionevole del processo, a presidio del quale è posto il sistema delle preclusioni processuali, posto che, ove si ammettesse la possibilità di aggiramento tramite la proposizione di una successiva domanda di identico contenuto, sarebbe vanificata l’esigenza di contenere in maniera ragionevole la durata del processo, senza la possibilità di regolare in maniera indefinita i termini per le acquisizioni probatorie, in contrasto con la finalità pubblicistiche cui appare ispirata la novella di cui alla legge n. 353/1990
Da quanto appena detto emerge anche la totale infondatezza dell’asserzione dei ricorrenti secondo cui l’instaurazione del secondo giudizio dovrebbe intendersi come implicita rinuncia al primo.
La rinuncia agli atti non può essere rinvenuta nel comportamento concludente della parte, ma deve invece essere posta in essere attraverso una fattispecie complessa, costituita dalla comunicazione al convenuto della volontà di rinunciare agli atti, seguita da una sua accettazione (tranne il caso in cui questi si sia difeso in solo rito, nel quale l’accettazione non è richiesta) , con conseguente pronuncia di estinzione da parte del giudice.
Infine, non può neanche ritenersi fondata l’argomentazione sviluppata nel secondo motivo di ricorso.
Ai fini della valutazione della ‘novità’ di una prova non si deve guardare al momento in cui essa è materialmente costituita ma al momento in cui la parte si è attivata perché essa venisse in essere.
Da ciò consegue che, se al momento della pronuncia dell’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie , la prova non esiste perché la parte interessata a produrla, negligentemente, non si attivò tempestivamente per recuperarla, tale prova non può essere introdotta in un secondo giudizio, identico al primo, proposto avanti la stessa autorità giudiziaria.
Atteso che i motivi sono manifestamente infondati e che non ci sono ragioni per rimeditare l’orientamento di questa Corte sul punto, essi, devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti da disattendere.
Quando fu proposto l’appello (i.e. 2.11.2017) era in vigore la norma contenuta nel testo dell’art. 345 c.p.c. modificato dal d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 134/2012, secondo cui non è più possibile compiere un giudizio di indispensabilità della prova, ai fini di una sua ammissione in appello.
Ne consegue che le prove ammissibili in appello sono o quelle già esistenti nelle more del giudizio di primo grado, che la parte dimostra di non aver prodotto in quella sede per fatto a lei non imputabile, o quelle nuove, venute in essere successivamente al momento in cui il giudice di primo grado trattenne la causa in decisione, e quindi non producibili per fatto parimenti non imputabile alla parte stessa che se ne vuole avvalere.
Nel caso in specie, non possono essere qualificate come ‘nuove’ le prove prodotte dai ricorrenti in appello che costituiscono, invece, un mero ‘aggiornamento’ delle prove già dichiarate inammissibili, e ciò in quanto è stata ritenuta imputabile alla parte ricorrente la loro mancata produzione nel rispetto delle preclusioni previste per il primo giudizio.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Questa Corte ha, infatti, affermato, in casi diametralmente opposti a quello ora in esame ed ai quali, ai sensi dell’art. 3 Cost. deve essere applicato il medesimo principio, che ‘ in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ‘ (Cass. sez. III, sent. 20637/2017; Cass. sez. VI-1, ord. 24062/2017).
Nel motivo di ricorso è assente la puntuale trascrizione degli atti di controparte dai quali sarebbe rinvenibile una mancata contestazione.
Bisogna inoltre precisare che, a ben vedere, nemmeno è configurabile una non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, poiché, stando a quanto affermano gli stessi ricorrenti, riportando quanto da loro indicato nell’atto di citazione, i convenuti si difesero sostenendo che i certificati non erano in
possesso del de cuius, al momento della morte (v. supra, § 2.4), negando quindi il presupposto per l’insorgere del legato.
Il quinto motivo è infondato, atteso il rigetto dei precedenti motivi, in quanto la violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo chiaramente presuppone la dimostrazione dell’esistenza del l’oggetto del legato, esistenza che invece non è stata dimostrata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023