Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27139 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12705/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difes i dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ;
-ricorrenti –
contro
LO COGNOME MARCELLO;
-intimato –
avverso la sentenza n. 585/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, premettendo di essere comproprietari nella misura di ¼ ciascuno dell’immobile sito in Palermo, alla INDIRIZZO, censito nel N.C.E.U. di Palermo al foglio 33 particella 644 sub 10, pervenuto loro in forza della successione di NOME COGNOME -rispettivamente loro marito e padre -convennero in giudizio
innanzi al Tribunale di Palermo AVV_NOTAIO, ai fine di chiedere la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del suddetto immobile.
Gli attori, in particolar modo, precisarono che l’immobile in questione apparteneva alla comunione ereditaria originariamente instauratasi tra il loro dante causa e NOME, NOME e NOME COGNOME, in morte del capostipite NOME, e che, a far data dal 2002, l’immobile veniva goduto in via esclusiva dal convenuto il quale, facendone la propria abitazione, impediva di fatto agli altri comunisti il pari godimento.
Il Tribunale di Palermo, all’esito dell’istruttoria, e nella contumacia di NOME COGNOME, accolse la domanda e condannò il convenuto a pagare in favore degli attori, in solido, a titolo di danno ingiusto, la somma di € 3.780, 00, oltre interessi legali a decorrere da febbraio 2021, calcolati di mese in mese sulla somma di € 157.50 sino al soddisfo, nonché, a titolo di danno ingiusto futuro, la somma di € 157.50 per ogni mese di permanente lesione del contenuto del diritto di comproprietà, oltre interessi in misura legale per ogni scadenza periodica.
Proposero appello i ricorrenti censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui il diritto al risarcimento del danno veniva fatto decorrere da febbraio 2021 (ossia dalla proposizione della domanda giudiziale) e non dal 28 luglio 2009, data della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggi gravata, e sempre nella contumacia di NOME COGNOME, rigettò l’appello ritenendo che l’impugnazione proposta si fondasse ‘in sostanza, sulla lamentata omessa o incompleta valutazione di una serie di documenti che risultano, però, tardivamente, (e, dunque, inammissibilmente) prodotti nel giudizio di primo grado all’udienza del 30 gennaio 2023, allorché erano ampiamente ed irrimediabilmente intervenute le preclusioni istruttorie, costituite
dalla scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.’ .
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, sulla scorta di un unico motivo. E’ rimasto intimato NOME COGNOME .
In prossimità della udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l ‘unic a censura proposta, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ritenendo erroneo l’assunto cui erano pervenuti i giudici di secondo grado.
Il motivo è fondato e il ricorso merita di essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità: ‘La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente -non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte’ (Sez. 3, n. 21529 del 27 luglio 2021; Sez. 3, n. 21381 del 30 agosto 2018; Sez. 6, n. 3855 del 18 febbraio 2014).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, esaminando la documentazione prodotta in atti dagli odierni ricorrenti, non ha rilevato le preclusioni di cui alla sentenza oggi impugnata, bensì è entrato nel merito valutando le prove documentali prodotte dai ricorrenti.
Nell’atto di appello, infatti, veniva contestato al Tribunale di aver omesso una lettura sistematica di tali atti da cui si sarebbe potuto desumere che i comproprietari avevano di fatto rivendicato il loro diritto all’utilizzo del bene sin dalla proposizione del giudizio di divisione nel febbraio 2009.
Nessuna eccezione sul punto o specifico motivo di gravame era, altresì, stato proposto dall’appellato NOME COGNOME, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d’appello, pertanto, aveva esaurito ogni potere di rilevare d’ufficio l’inosservanza del termine decadenziale di cui all’art. 183 c.p.c.
In definitiva, nella specie la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., pur essendo rilevabile d’ufficio o su eccezione di parte durante tutto il primo grado di giudizio, non può essere rilevata per la prima volta dal giudice d’appello in assenza di un o specifico motivo di gravame.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME