Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27139  Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12705/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difes i dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ;
-ricorrenti –
contro
LO COGNOME MARCELLO;
-intimato –
avverso  la  sentenza  n.  585/2024  della  CORTE  D’APPELLO  di PALERMO, depositata il 05/04/2024;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, premettendo di essere comproprietari  nella  misura  di  ¼  ciascuno dell’immobile sito in Palermo, alla INDIRIZZO, censito nel N.C.E.U. di Palermo al foglio 33 particella 644 sub 10, pervenuto loro in forza della successione di NOME COGNOME -rispettivamente  loro  marito  e  padre -convennero  in  giudizio
innanzi al Tribunale di Palermo AVV_NOTAIO, ai fine di chiedere la  condanna  al  risarcimento  del  danno  derivante  dal  mancato godimento del suddetto immobile.
Gli attori, in particolar modo, precisarono che l’immobile in questione apparteneva alla comunione ereditaria originariamente instauratasi tra il loro dante causa e NOME, NOME e NOME COGNOME, in morte del capostipite NOME, e che, a far data dal 2002, l’immobile veniva goduto in via esclusiva dal convenuto il quale, facendone la propria  abitazione,  impediva  di  fatto  agli  altri  comunisti  il  pari godimento.
Il Tribunale di Palermo, all’esito dell’istruttoria, e nella contumacia di NOME COGNOME, accolse la domanda e condannò il convenuto a pagare in favore degli attori, in solido, a titolo di danno ingiusto, la somma di € 3.780, 00, oltre interessi legali a decorrere da febbraio 2021, calcolati di mese in mese sulla somma di € 157.50 sino al soddisfo, nonché, a titolo di danno ingiusto futuro, la somma di € 157.50 per ogni mese di permanente lesione del contenuto del diritto di comproprietà, oltre interessi in misura legale per ogni scadenza periodica.
Proposero appello i ricorrenti censurando la sentenza di prime cure nella  parte  in  cui  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  veniva  fatto decorrere da febbraio 2021 (ossia dalla proposizione della domanda giudiziale) e non dal 28 luglio 2009, data della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggi gravata, e sempre nella contumacia di NOME COGNOME, rigettò l’appello ritenendo che l’impugnazione proposta si fondasse ‘in sostanza, sulla lamentata omessa o incompleta valutazione di una serie di documenti che risultano, però, tardivamente, (e, dunque, inammissibilmente) prodotti nel giudizio di primo grado all’udienza del 30 gennaio 2023, allorché erano ampiamente ed irrimediabilmente intervenute le preclusioni istruttorie, costituite
dalla scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.’ .
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, sulla scorta di un unico motivo. E’ rimasto intimato NOME COGNOME .
In prossimità della udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l ‘unic a censura proposta, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ritenendo erroneo l’assunto cui erano pervenuti i giudici di secondo grado.
Il motivo è fondato e il ricorso merita di essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità: ‘La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente -non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte’ (Sez. 3, n. 21529 del 27 luglio 2021; Sez. 3, n. 21381 del 30 agosto 2018; Sez. 6, n. 3855 del 18 febbraio 2014).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, esaminando la documentazione  prodotta  in  atti  dagli  odierni  ricorrenti,  non  ha rilevato le preclusioni di cui alla sentenza oggi impugnata, bensì è entrato  nel  merito  valutando  le  prove  documentali  prodotte  dai ricorrenti.
Nell’atto  di  appello,  infatti,  veniva  contestato  al  Tribunale  di  aver omesso una lettura sistematica di tali atti da cui si sarebbe potuto desumere che i comproprietari avevano di fatto rivendicato il loro diritto  all’utilizzo  del  bene  sin  dalla  proposizione  del  giudizio  di divisione nel febbraio 2009.
Nessuna  eccezione  sul  punto  o  specifico  motivo  di  gravame  era, altresì,  stato  proposto dall’appellato NOME  COGNOME,  rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d’appello, pertanto, aveva esaurito ogni potere di rilevare d’ufficio  l’inosservanza del termine decadenziale di cui all’art. 183 c.p.c.
In definitiva, nella specie la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., pur essendo rilevabile d’ufficio o su eccezione di  parte  durante  tutto  il  primo  grado  di  giudizio,  non  può  essere rilevata per la prima volta dal giudice d’appello in assenza di un o specifico motivo di gravame.
Ne  consegue  l’accoglimento  del  ricorso  e  l’annullamento  della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME