Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36033 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36033 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8666/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL controricorrente avverso la sentenza n. 1636/2018 della Corte d’appello di Torino pubblicata il 18-9-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13-
12-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME propose avanti il Tribunale di Torino opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE della somma capitale di Euro 6.723,06
OGGETTO: vendita
R.G. 8666/2019
C.C. 13-12-2023
oltre interessi e spese quale residuo dovuto a fronte di otto fatture emesse per la vendita di gasolio agricolo nell’anno 2011. L’ opponente dichiarò che nell’anno 2011 RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei suoi confronti fatture per Euro 10.628,81, a fronte delle quali egli aveva versato acconti per Euro 4.313,35, ed egli aveva emesso a carico di RAGIONE_SOCIALE fattura per lavori eseguiti di Euro 3.480,00, che RAGIONE_SOCIALE non aveva né pagato né conteggiato; dichiarò perciò che residuava a credit o di RAGIONE_SOCIALE l’importo di Euro 2.835,00, che non era dovuto in quanto la società gli aveva causato danni che quantificava in Euro 10.000,00 e di cui chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, dichiarando di avere correttamente conteggiato l’acconto di Euro 4.313,35 ricevuto da controparte e di avere compensato il proprio debito di Euro 3.480,00; dichiarò che alla data del 15-122010 il debito dell’opponente era di Euro 3.887,00 in forza dei rapporti commerciali antecedenti ed era successivamente aumentato, produsse prospetto riassuntivo di tutte le somme a credito e a debito delle parti e chiese il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Le parti non depositarono le prime memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e nella memoria istruttoria l’opponente COGNOME ricostruì i rapporti tra le parti dal 2008, con poste a credito di RAGIONE_SOCIALE per Euro 24.206,94 e poste a suo credito per Euro 24.436,76, oltre Euro 500,00, con un disavanzo a suo favore di cui chiese la restituzione ; l’opposta a sua volta nella memoria istruttoria ricostruì i rapporti tra le parti dal 2008 con un credito a suo favore di Euro 6.723,06 corrispondente a quanto chiesto con il ricorso monitorio.
Istruita anche testimonialmente la causa, con sentenza n. 3933 depositata il 26-7-2017 il Tribunale di Torino revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare a favore di
NOME COGNOME Euro 229,82, oltre accessori, rigettò la domanda di risarcimento del danno e compensò interamente le spese di lite tra le parti.
La sentenza dichiarò che dai documenti prodotti da entrambe le parti risultava che RAGIONE_SOCIALE aveva maturato nel corso degli anni credito complessivo nei confronti di NOME COGNOME pari a Euro 24.206,94, in virtù di trentuno fatture che elencava, e nel medesimo periodo NOME COGNOME aveva maturato credito complessivo di Euro 18.605,15, a fronte di sette fatture che pure elencava, per cui residuava credito a favore di RAGIONE_SOCIALE di Euro 5.601,79; che non poteva tenersi conto dei due assegni di Euro 3.074,00 e di Euro 2.070,00 a copertura di fatture emesse nel 2008 che RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di avere consegnato a COGNOME, in quanto i pagamenti e i documenti volti a provarli erano stati prodotti solo con la terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e quindi tardivamente; neppure poteva ritenersi che la produzione fosse una replica a quanto dedotto dall’opponente nella precedente memoria, perché già nella comparsa di costituzione e risposta RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che COGNOME fosse in debito non solo per le fatture emesse nel 2011 ma anche in forza dei pregressi rapporti commerciali tra le parti, che avevano determinato un debito a suo carico di Euro 3.887,00; in tal modo l’opposta aveva già introdotto in giudizio il t ema della determinazione dei reciproci rapporti di dare/avere tra le parti da periodo antecedente al 2011 e perciò avrebbe dovuto allegare tempestivamente i relativi mezzi istruttori.
2.Proposero appello principale RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale NOME COGNOME , che la Corte d’appello di Torino ha deciso con sentenza n. 1636 pubblicata il 18-9-2018; in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato NOME COGNOME a pagare a favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 6.107,00 oltre interessi di mora
con decorrenza dalle ultime fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale la società appellante aveva censurato la modifica del petitum eseguita da NOME COGNOME, per avere richiesto la restituzione di Euro 729,82 solo nella seconda memoria ex art. 183 cod proc. civ., in quanto la ricostruzione del complessivo rapporto di dare/avere tra le parti non consentiva in quella fase processuale un mutamento delle domande già formulate.
La sentenza, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha anche dichiarato inammissibili le deduzioni relative ai rapporti di dare/avere tra le parti dal 2008, in quanto formulate dall’opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; ha evidenziato che NOME COGNOME o nell’atto di citazione aveva fatto riferimento alle fatture emesse nel 2011 e nel documento prodotto dall’opposta RAGIONE_SOCIALE con la comparsa di costituzione e risposta aveva indicato per l’anno 2008 un saldo con tabile pari a zero, per cui NOME COGNOME aveva l’onere di contestare tale allegazione al più tardi con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e non poteva allegare fatti nuovi nella seconda memoria.
Quindi la sentenza ha nuovamente e diversamente eseguito i conteggi contenuti nella sentenza di primo grado, escludendo i crediti relativi alle fatture emesse nel 2008 e i pagamenti riferiti a fatture emesse nel 2008, nonché conteggiando a favore di NOME COGNOME COGNOME‘importo di Euro 500,00 risulta nte dallo stesso prospetto prodotto da RAGIONE_SOCIALE e perciò riconosciuto dalla società.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 13-12-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli artt. 342, 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c., dell’art. 111 Cost., ed anche dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 336 c.p.c., degli artt. 1823 e segg. c.c., in particolare art. 1831 c.c. (con conseg uente nullità della sentenza impugnata), in relazione all’art. 360 co.1 nn. 3 e 4 c.p.c.’ il ricorrente evidenzia che la sentenza di primo grado aveva qualificato il rapporto intercorso tra le parti come rapporto di conto corrente del quale occorreva determinare il saldo e che tale qualificazione non era stata oggetto di impugnazione delle parti per cui era passata in giudicato; quindi sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe potuto pronunciare nel merito dell’opponibilità delle partite di dare/avere come se non fossero da considerare parti di un conto corrente ma compensazioni tra diversi e separati contratti. Aggiunge che, se RAGIONE_SOCIALE avesse voluto chiedere alla Corte d’appello di tornare a pronunciarsi sull’ampiezza del thema decidendum, avrebbe dovuto impugnare anche il capo della sentenza che aveva qualificato il rapporto come conto corrente, ma non vi era stata impugnazione sul punto.
2.Con il secondo motivo -‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie del combinato disposto dell’art. 115 1° comma c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c., che definisce l’impianto delle preclusioni che circoscrivono le attività delle parti in giudizio, dell’art. 112 c.p. c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3, 4 c.p.c.’ – il
ricorrente evidenzia che sia nell’atto di citazione in opposizione, sia nella comparsa di risposta le parti avevano fatto riferimento ai rapporti pregressi, per cui l’ oggetto del giudizio era esteso a tutta la ricostruzione contabile; aggiunge che nella prima udienza di trattazione NOME COGNOME aveva individuato altre partite, precedenti a quelle dedotte nell’atto di citazione, producendo anche documenti relativi agl i anni 2010 e 2009; perciò sostiene che la sentenza abbia erroneamente ritenuto esteso il thema decidendum oltre i termini preclusivi in quanto, essendo stato tempestivamente precisato il thema decidendum e il petitum entro l’udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., erano stati tempestivamente prodotti con la seconda memoria i documenti utili a ricostruire le operazioni.
3.Con il terzo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell’art. 112 c.p.c. che enuncia il dovere decisorio del giudice, dell’art. 1823 c.c. e ss., e dell’art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.’ il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla domanda proposta da NOME COGNOME, il quale con la domanda riconvenzionale proposta nell’atto di citazione in oppos izione e poi con la precisazione eseguita all’udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. aveva domandato che venisse accertato il saldo del dare-avere tra le parti conseguente a tutti i rapporti intercorsi.
4.Con il quarto motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e 4 c.p.c.’ il ricorrente lamenta che la sentenza sia priva di motivazione o abbia motivazione meramente apparente in punto termine di maturazione delle preclusioni assertive. Evidenzia che la sentenza dichiara che alla seconda memoria ex art. 183 cod. proc.
civ. dovevano considerarsi maturate le preclusioni assertive, ma poi decide considerando le preclusioni già maturate all’udienza di trattazione, in quanto non tiene conto delle allegazioni estensive eseguite in quell’udienza da NOME COGNOME.
5.Con il quinto motivo -‘ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in particolare i fatti oggetto d elle difese svolte da COGNOME all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.’ -il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione le contestazioni, eccezioni e allegazioni svolte alla prima udienza di trattazione da NOME COGNOME.
Il primo motivo è infondato, in quanto non si pone questione di violazione del giudicato interno.
La circostanza che il Tribunale avesse qualificato il rapporto intercorso tra le parti in conto corrente e che la qualificazione non fosse stata oggetto di impugnazione non comportava in sé che la cognizione fosse automaticamente e a prescindere dalle allegazioni delle parti estesa a tutti i crediti e debiti maturati dalle parti per l’intera durata del rapporto. Infatti, secondo la stessa allegazione del ricorrente NOME COGNOME, senza che risulti che la sentenza di primo grado avesse svolto accertamento di segno diverso, ogni rispettivo credito aveva un proprio titolo, nel contratto che di volta in volta le parti concludevano. Quindi, l ‘accertamento svolto dalla sentenza di primo grado non aveva avuto ad oggetto il fatto che le parti avessero concluso un contratto di durata che comportasse l’esecuzione di reciproche rimesse sulla base dello stesso titolo, ma era riferito al fatto che i rapporti contrattuali tra le parti si fossero svolti nel tempo e le parti fossero concordi sull’estinzione dei reciproci debiti per compensazione,
sulla base dei rispettivi crediti che maturavano in forza dei singoli contratti di volta in volta conclusi.
7.Dal rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo e terzo motivo, trattati unitariamente stante la stretta connessione.
La circostanza che il rapporto fosse durato nel tempo e si svolgesse sulla base dei singoli contratti di volta in volta conclusi comporta che fossero le domande e le allegazioni delle parti che individuavano l’ambito di cognizione del rapporto da parte del giudice , e cioè l’oggetto del giudizio, con riferimento all’accertamento dei crediti e debiti tempestivamente allegati dalle parti. La sentenza della Corte d’appello ha accertato (pag.8) che nel suo atto di citazione in opposizione NOME COGNOME aveva fatto riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti nel 2011 e che l’opposta RAGIONE_SOCIALE, seppure aveva fatto riferimento nella sua comparsa di risposta al periodo anteriore al 2011, non vi aveva compreso il 2008, in quanto con riguardo al 2008 nel prospetto prodotto in comparsa di costituzione aveva indicato un saldo pari a zero. A fronte di questo dato, era effettivamente onere dell’opponent e COGNOME non tanto chiedere l’estensione della cognizione del rapporto anche all’anno 2008 entro il termine previsto per la precisazione e modificazione delle domande, ma allegare i crediti e debiti maturati in quell’anno entro il termine per la precisazione e modificazione delle domande, e cioè allegare i contratti conclusi in quell’anno. Ciò l’opponente non ha fatto perché, secondo la sua stessa prospettazione nel ricorso, nell’atto di citazione in opposizione aveva chiesto che fossero approfonditi i rapporti tra le parti nei periodi pregressi, senza alcuna specifica allegazione sui fatti e sui crediti maturati nel 2008; tale specifica allegazione sui fatti del 2008 , e cioè sui crediti maturati in quell’anno, non aveva eseguito neppure alla prima udienza di trattazione, secondo quanto dichiarato
nello stesso ricorso, perché a quell’udienza NOME COGNOME aveva fatto riferimento alle fatture 2010 e 2009 e solo nella memoria istruttoria aveva indicato i crediti maturati nel 2008. Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le deduzioni e le istanze istruttorie relative ai crediti sorti nell’anno 2008 svolte solo nella memoria istruttoria non fossero comprese nel thema decidendum, in quanto nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. come formulati dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice in quell’udienza (Cass. Sez. 3 24-1-2012 n. 947 Rv. 620415-01). Per di più, l a circostanza relativa all’inammissibilità delle allegazioni relative ai rapporti del 2008 era stata rilevata dall’appellante con il primo moti vo di appello (come risulta dalla sentenza impugnata, pag. 8 in alto) ; del resto, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la novità della domanda era rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo il quale il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 cod. proc. civ. esclude la proponibilità in appello (Cass. Sez. 1 26-9-2019 n. 24040 Rv. 655306-01, Cass. Sez. 3 947/2012 già citata) .
Quindi, non può ritenersi che la sentenza impugnata abbia illegittimamente omesso di pronunciarsi sui rapporti tra le parti relativi all’anno 2008, perché il dato che i rapport i contrattuali tra le parti fossero esistenti dal 2008, seppure da ritenersi acquisito in causa a fronte del contenuto del prospetto depositato da RAGIONE_SOCIALE con
la comparsa di risposta, non esimeva NOME COGNOME dall’allegare specificamente i crediti sorti in quel periodo e formulare tempestivamente le sue relative domande.
8.Sono infondati anche il quarto e il quinto motivo, trattati unitariamente stante la stretta connessione.
La sentenza impugnata ha preso in esame le allegazioni svolte dall’opponente alla prima udienza di trattazione, dandone atto prima a pag. 10 (primo periodo) e poi recependo le deduzioni nel momento in cui ha ricostruito i rapporti di dare e avere delle parti a decorrere dal 2009; nessuna deduzione svolge il ricorrente per censurare tale specifica ricostruzione, ma i motivi di ricorso quarto e quinto sono finalizzati a sostenere che, sulla base delle allegazioni svolte dall’opponente alla prima udienza di trattazione, la sentenza avrebbe dovuto prendere in considerazione i crediti e debiti delle parti relativi all’anno 2008. Al contrario, come già esposto, la tesi non è fondata, in quanto le allegazioni svolte da NOME COGNOME all’udienza di trattazione, come descritte dallo stesso ricorrente, non riguardavano i rapporti di debito e credito relativi all’anno 2008 e la generica richiesta formulata nell’atto di citazione in opposizione di ‘approfondire i rapporti tra le parti in periodi pregressi’ non comportava in sé l’ ampliamento del l’oggetto del giudizio a i contratti intercorsi tra le parti ne ll’anno 2008 , mentre tale ampliamento l’opponente aveva illegittimamente eseguito per la prima volta soltanto nella memoria istruttoria.
9.In conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione