Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1485 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1485 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23358/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato
NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, COMUNE DI MESSINA, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), NOME. CUSTODE GIUDIZIARIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, HELGA PLUMHOF
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di MESSINA n. 427/2023 depositata il 19/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In forza RAGIONE_SOCIALE sentenza penale n. 813/2002 del Tribunale di Messina, che aveva condannato NOME COGNOME al pagamento di una provvisionale di euro 500.000,00 in favore del Comune di Messina, quest’ultimo ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. 99/2004 R.G. es. imm. davanti al Tribunale di Patti. In particolare, venivano sottoposti a pignoramento, tra gli altri, un fabbricato sito in INDIRIZZO INDIRIZZO e INDIRIZZO e la quota di 1/3 di un terreno agricolo sito in S. Marco D’Alunzio, località Piano Zappulla.
Avverso detta esecuzione con atto di citazione notificato il 10 marzo 2015 NOME COGNOME proponeva opposizione, a fondamento RAGIONE_SOCIALE quale deduceva, da un lato, l’inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la provvisionale posta a fondamento dell’esecuzione era stata successivamente caducata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Messina n. 1213/2005 che lo aveva assolto dall’imputazione di associazione a delinquere e, dall’altro, la nullità del pignoramento per assoluta incertezza dei beni staggiti, poiché indicati come siti in un Comune diverso da quello effettivo.
Nel corso del giudizio si costituiva anche la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), la quale deduceva di aver acquistato taluni beni oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e aderiva alle domande ed eccezioni svolte dall’opponente.
Si costituiva altresì la creditrice RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, intervenuta volontariamente quale aggiudicataria di uno degli immobili pignorati.
Instaurato il contraddittorio e svolta l’istruttoria, il Tribunale rilevava la mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione, per aver la parte opponente prodotto la sola copia cartacea delle ricevute di accettazione e consegna RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto introduttivo a mezzo EMAIL, sprovviste degli originali allegati e dell’attestazione di conformità.
A fronte di tale rilievo, il COGNOME deduceva l’impossibilità di produrre il messaggio originale, a causa di un eccezionale malfunzionamento tecnico (un attacco informatico che aveva compromesso la rete dello studio legale) e, successivamente, depositava telematicamente l’atto di riassunzione notificato a mezzo EMAIL, le relative ricevute e l’attestazione di conformità.
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 40/2019, dichiarava l’estraneità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al giudizio, rigettava l’opposizione proposta dal COGNOME e compensava le spese tra le parti costituite, nulla disponendo quanto alle spese nel rapporto tra parte opponente ed opposti non costituiti.
Avverso tale sentenza proponevano appello NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Si costituivano la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale aggiudicataria del lotto n. 12 RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva (un terreno agricolo).
Intervenivano nel secondo grado di giudizio RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, entrambe acquirenti di distinte porzioni del terreno agricolo acquistato da RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Messina, ritenuto ammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con sentenza n. 427/2023: rigettava il gravame, ritenendo infondate le censure concernenti la ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto introduttivo, la legittimazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché l’asserita inesistenza del titolo esecutivo e nullità del pignoramento; condannava gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore delle parti appellate costituite.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto difese le altre parti intimate.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito del provvedimento entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
In considerazione dell’infondatezza del ricorso, secondo quanto si verrà ad esporre, può prescindersi dalla verifica RAGIONE_SOCIALE ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate, alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023).
I ricorrenti articolano in ricorso sei motivi.
Con il primo motivo essi denunciano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto introduttivo. Sostengono che l’iniziale produzione delle sole copie analogiche delle ricevute PEC integri una mera irregolarità, sanata per effetto del successivo deposito telematico «dell’atto di riassunzione notificato a mezzo p.e.c. e i relativi avvisi di accettazione e consegna, nonché dell’attestazione di conformità».
In sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto non provata la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito (avvenuta via EMAIL), sostenendo che il deposito cartaceo degli avvisi di consegna e l’attestazione di
conformità tardiva avrebbero dovuto comportare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Il motivo è inammissibile: parte ricorrente non chiarisce perché la questione sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica PEC sarebbe rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione finale, né spiega il pregiudizio concreto subito, limitandosi a una doglianza astratta sulla modalità di attestazione di conformità.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 e/o 619 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’opposizione all’esecuzione. Osservano che, avendo acquistato dal COGNOME l’immobile sito in Rocca di Caprileone (foglio 2, part. 1178 sub 76, categoria C/1) e il terreno agricolo sito in Torrenova, INDIRIZZO Zappulla (foglio 1, part. 242), nelle more RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva, la società RAGIONE_SOCIALE era legittimata a intervenire nel giudizio di opposizione promosso dal debitore esecutato, perché portatrice di un interesse qualificato a far valere la nullità o l’inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà.
Il motivo è infondato.
Conformemente a quanto già precisato da Cass. n. 8936/2013, la società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) è priva di legittimazione a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. Avendo acquistato il bene a titolo particolare dopo la trascrizione del pignoramento, essa non succede nella posizione passiva dell’esecutato e avrebbe dovuto semmai esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., strumento col quale non è consentito far valere alcun vizio RAGIONE_SOCIALE procedura e, in ogni caso, nella specie neppure utilizzato.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma secondo, n. 4) e 111, comma sesto Cost.,
nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3), degli artt. 39 c.p.c. e 2909 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha confermato una motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta esistenza di un giudicato preclusivo. Sostengono che né il giudice di prime cure, né la corte territoriale avrebbero indicato con precisione il provvedimento passato in giudicato, né avrebbero svolto alcun esame critico delle doglianze proposte.
In sintesi, i ricorrenti denunciano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per aver dichiarato inammissibili alcuni motivi di opposizione sul presupposto di un precedente giudicato ( ne bis in idem ), senza però esaminare criticamente i provvedimenti precedenti (ordinanze del 2008 e 2011), né verificarne il passaggio in giudicato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha esaurientemente motivato la sussistenza di una preclusione da giudicato (o litispendenza). Le questioni relative alla validità del titolo esecutivo erano già state oggetto di precedenti ordinanze (2008 e 2011) rese in sede di opposizione endoesecutiva, che vincolano le parti anche in ordine al deducibile, ma il motivo non attinge criticamente un tale enunciato, presupposto processuale RAGIONE_SOCIALE preclusione, né affronta la questione degli effetti RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE medesima questione in una precedente opposizione esecutiva o, comunque, in altra causa già pendente.
6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in riferimento all’art. 360 comma primo, n. 4) c.p.c., nonché Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 comma primo, n. 3) c.p.c., dell’art. 39 c.p.c. e dell’art. 474 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto l’esecuzione immobiliare legittima e la questione RAGIONE_SOCIALE caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE procedura coperta da giudicato, nonché nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi d’ufficio sul punto. Deducono
l’inidoneità delle pronunce sulle opposizioni endoesecutive a formare statuizioni sul merito e giudicato preclusivo sulla caducazione del titolo, «non avendo il G.E. nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva n. 99/2004 r.g. es. imm. mai proceduto ad una interpretazione diretta RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1213/05 emessa dalla Corte d’Appello di Messina il 25.06.2005 determinante il venir meno del titolo posto a base RAGIONE_SOCIALE presente procedura». Osservano poi che, diversamente da quanto accade per le irregolarità, le più gravi mancanze che riguardano il titolo esecutivo, quale l’inesistenza ab origine , rappresentano eccezioni rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (invocando Cass. n. 9293/2001), in ossequio al principio ‘ nulla executio sine titulo ‘.
In sintesi, i ricorrenti sostengono che l’esecuzione sia proseguita in forza di un titolo (la provvisionale penale) ormai caducato o inesistente a seguito dell’assoluzione in appello, mancando il requisito RAGIONE_SOCIALE liquidità del credito richiesto dall’art. 474 c.p.c..
Il motivo è da intendersi assorbito.
La censura relativa alla presunta caducazione RAGIONE_SOCIALE provvisionale penale è assorbita dal rigetto del motivo precedente. Poiché l’opposizione è inammissibile per ragioni di rito (preclusione da precedente giudicato), il merito sulla sussistenza attuale del titolo esecutivo non può essere riesaminato.
Ad ogni buon conto, il rilievo ufficioso RAGIONE_SOCIALE non sussistenza del titolo esecutivo si limita al suo dato formale e non si estende alla compiuta valutazione di ogni possibile questione relative alla sua stessa individuazione in esito ad attività valutative o interpretative.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., degli artt. 555 c.p.c. e 2826 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto i vizi del pignoramento e RAGIONE_SOCIALE nota di trascrizione vizi formali (rilevanti ex art. 617 cod. proc. civ.) e ne ha dichiarato inammissibile la censura in appello (veicolata attraverso il sesto e
settimo motivo di gravame). Osservano che l’erronea indicazione del Comune di ubicazione degli immobili pignorati e la difformità dei dati catastali hanno causato l’assoluta incertezza sui beni staggiti, vizio che, diversamente dalle mere irregolarità, rientra nella previsione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., non versandosi in ipotesi di nullità del pignoramento, ma di inesistenza assoluta e insanabile.
In sintesi, i ricorrenti denunciano la nullità o inesistenza del pignoramento per l’erronea indicazione del Comune di ubicazione dei beni e dei dati catastali; tale vizio, secondo la tesi difensiva, non sarebbe una mera irregolarità formale ma un difetto di identificazione che rende l’esecuzione illegittima ab origine .
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente qualificato tali doglianze come vizi formali del pignoramento rilevanti ex art. 617 c.p.c., poiché attengono alla corretta descrizione dei beni, nella loro fisica consistenza compiutamente individuati: pertanto, non implicando di per sé soli la negazione del diritto di agire esecutivamente, essi attengono non l’ an , ma al quomodo exequendum sit . Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di merito non era appellabile.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano «Violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c», nella parte in cui la corte territoriale ha posto integralmente a carico degli appellanti le spese processuali, laddove, in tesi difensiva, la complessità del caso di specie avrebbe giustificato una compensazione delle spese integrale, o quantomeno, per la metà di queste.
Il motivo è inammissibile.
Per granitica giurisprudenza di questa Corte, non esiste un ‘diritto alla compensazione’ delle spese di lite. La valutazione sulla soccombenza e sulla sussistenza di gravi motivi per compensare è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità se logicamente motivata, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Al riguardo RAGIONE_SOCIALE regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, deve rilevarsi che a) i resistenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE versano in una identica posizione processuale, essendo accomunati dal medesimo interesse alla conservazione degli effetti del pignoramento e degli atti di trasferimento forzato che ne sono seguiti; b) tali parti risultano assistite dal medesimo difensore, che ha svolto un’unica opera difensiva mediante il deposito di atti sostanzialmente sovrapponibili e l’esame delle medesime questioni di fatto e di diritto.
Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28396/2025 e n. 1650/2022), in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la facoltà del giudice di applicare una maggiorazione per ogni parte assistita oltre la prima.
Nella specie, l’adempimento del mandato difensivo non ha comportato l’esame di specifiche e distinte questioni per ciascuno dei predetti resistenti, configurandosi una coincidenza totale delle difese. Ne consegue la liquidazione di un unico compenso in favore dei predetti controricorrenti, parametrato allo scaglione di riferimento e secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014.
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in via tra loro solidale alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese che liquida:
in favore RAGIONE_SOCIALE resistente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tra loro complessivamente, in totali euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME