Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10830/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvEMAIL
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale s.nocera@avvocatinocera-pec.it
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 817 del 22/2/2023; Consigliere Dott. NOME COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025 dal lette la memoria del controricorrente;
RILEVATO CHE
-in data 5-10/4/2013 NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME notificavano a NOME COGNOME un atto di precetto fondato sulla sentenza del
Tribunale di Salerno n. 418 del 14/2/2008 (resa all ‘ esito di una causa di divisione ereditaria), che, munita di formula esecutiva, era stata notificata il 21/11/2012, unitamente alla sentenza d ‘ appello (n. 8/2012 della Corte d ‘ appello di Salerno), la quale aveva dichiarato estinto il giudizio d ‘ impugnazione e, quindi, confermato la decisione di primo grado;
-avverso l ‘ atto d ‘ intimazione proponeva opposizione NOME COGNOME contestando sia il diritto di procedere all ‘ esecuzione forzata minacciato dagli opposti, sia la mancata indicazione -nel precetto -della data di apposizione della formula esecutiva;
-instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 817 del 22/2/2023, accoglieva l ‘ opposizione e dichiarava l ‘ illegittimità dell ‘ atto di precetto per le seguenti ragioni: «La domanda attorea appare meritevole di accoglimento, segnatamente in punto di mancata indicazione, nell ‘ atto di precetto, della data di apposizione della formula esecutiva. E invero, deve darsi atto che l ‘ atto di precetto odiernamente opposto non menziona in alcun modo la data di apposizione della formula esecutiva, facendo unicamente riferimento alla data di notifica dei titoli esecutivi, costituiti dalla sentenza n. 418/08 Trib. Sal. nonché dalla sentenza n. 8/12 CdA Sal., in tal modo violando il disposto normativo di cui all ‘ art. 654, co. 2°, cpc, il quale prevede che «nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l ‘ esecutorietà e dell ‘ apposizione della formula esecutiva». Di talché, in mancanza di tale puntuale indicazione, l ‘ atto di precetto deve dichiararsi illegittimo ai sensi dell ‘ art. 654, co. 2°, cpc.»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
–NOME COGNOME resisteva all ‘ impugnazione e, «per tutti i motivi di opposizione che qui vengono richiamati per relationem », «spiega(va) formale controricorso con ricorso incidentale condizionato all ‘ accoglimento (denegato) del ricorso principale»;
-il controricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 29/1/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l ‘ unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c., per avere il Tribunale -decidendo l ‘ opposizione unicamente in relazione al motivo attinente alla regolarità formale dell ‘ atto di precetto ( ex art. 617 c.p.c.) -applicato la disposizione eccezionale riguardante il precetto fondato su decreto ingiuntivo (art. 654, comma 2, c.p.c.: «… nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l ‘ esecutorietà») all ‘ ipotesi di precetto fondato su sentenza, per il quale l ‘ art. 480 c.p.c. richiede soltanto «l ‘ indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente»;
-vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente, le quali sono infondate;
-secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., costituisce ragione d ‘ inammissibilità se non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02); nella fattispecie, al contrario, l ‘ esposizione del ricorso consente di individuare univocamente la doglianza -invero, riconducibile all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -formulata per la violazione dell ‘ art. 480 c.p.c. e la falsa applicazione dell ‘ art. 654 c.p.c.;
-è parimenti destituita di fondamento la pretesa inammissibilità del ricorso per cassazione perché -a parere del controricorrente -la sentenza doveva essere impugnata con l ‘ appello, dato che erano stati avanzati (e non esaminati) anche motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
-secondo un consolidato orientamento di legittimità, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell ‘ impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024, Rv. 670111-02);
-la natura formale del vizio denunciato -l ‘ omessa indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva -configura, evidentemente, un ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c., che si conclude con decisione inappellabile, ma suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (spetta al giudice dell ‘ impugnazione la qualificazione dell ‘ opposizione, a meno che il giudice di merito non l ‘ abbia esplicitamente -ancorché erroneamente -qualificata);
-il predetto principio non è scalfito dalle statuizioni di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020-01 (peraltro conforme a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586-01) -priva di attinenza alla fattispecie de qua e impropriamente richiamata dal controricorrente -secondo cui, «in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c. e dell ‘ art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all ‘ esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione.»;
-la citata pronuncia trattava un ‘ ipotesi in cui la parte interessata alla decisione dell ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c. aveva impiegato l ‘ impugnazione di legittimità, anziché l ‘ appello, per dolersi della minuspetizione del giudice di primo grado; nella fattispecie in esame, invece, la parte interessata a contrastare l ‘ adottata decisione sui profili ex art. 617 c.p.c. ha correttamente individuato il mezzo d ‘ impugnazione; all ‘ appello si sarebbero dovute destinare eventuali doglianze (peraltro, proprio dell ‘ odierno controricorrente) sulla mancata decisione dei motivi di opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
-anche la dedotta violazione dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c. è insussistente: la citata disposizione impone di indicare gli atti e documenti sui quali si fonda il ricorso con le sue censure; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, non assumono rilievo ai fini della decisione la «relata di notifica della sentenza», né «se la stessa fosse munita della formula esecutiva», perché il thema decidendum riguarda la (pacifica tra le parti) omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva sull ‘ atto di precetto, non già «l ‘ esatta apposizione o addirittura l ‘ esistenza della stessa apposizione e della spedizione del titolo in forma esecutiva»;
-la censura dei ricorrenti è manifestamente fondata;
-infatti, come già statuito da questa Corte, «Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l ‘ apposizione della formula esecutiva sull ‘ atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell ‘ art. 654, comma 2, c.p.c., norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022, Rv. 664510-01, con riguardo al mutuo fondiario);
-conseguentemente, è errato il richiamo dell ‘ art. 654 c.p.c. operato dal giudice di merito e il denunciato vizio del precetto è, quindi, insussistente;
-in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata dev ‘ essere cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell ‘ art. 384 c.p.c., l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzata da NOME COGNOME va respinta;
-col proprio atto introduttivo NOME COGNOME dichiara di impugnare la sentenza del Tribunale con ricorso incidentale condizionato;
-tale ricorso è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , difettano in toto i requisiti minimi prescritti dall ‘ art. 366 c.p.c.;
-in secondo luogo, non sono formulati specifici motivi (riconducibili ai vizi individuati dall ‘ art. 360 c.p.c.) di critica alla decisione;
-in ogni caso, «i motivi di opposizione … richiamati per relationem » dovevano essere fatti valere con l ‘ appello;
-in ragione dell ‘ accoglimento del ricorso principale e della decisione ( ex art. 384 c.p.c.) di rigetto dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché dell ‘ inammissibilità del ricorso incidentale, le spese dell ‘ intero giudizio sono poste a carico del controricorrente; dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale (unico qui soccombente) ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte,
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzata da NOME COGNOME
condanna il controricorrente a rifondere agli odierni ricorrenti le spese di lite, liquidate per il grado di merito in Euro 50.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in Euro 24.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,