Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30907 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30907 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8355/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SPA INTESA SANPAOLO, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l o rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 2102/2021 depositata il 20/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 2.568,34 alla RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un titolo di credito (assegno circolare insoluto).
La banca intimata ha proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione perché, nelle more del giudizio, il titolo di credito posto a base del precetto opposto, prima dissequestrato, era stato nuovamente assoggettato a sequestro penale, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data d ella decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda giudiziaria alla base del ricorso (sequestro in sede penale di numerosi assegni circolari, alcuni dei quali emessi dalla banca RAGIONE_SOCIALE San Paolo s.p.a.) è stata già portata all’attenzione della Corte, nei suoi riflessi in sede civile, attraverso altri ricorsi che pongono questioni analoghe a quelle sviluppate dalla ricorrente in questa sede (da ultimo, v. Cass. n. 13978 del 2023).
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 cpc -omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.».
La ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull’opposizione proposta dalla banca intimata,
sull’assunto che alla data di notifica del precetto opposto il titolo esecutivo posto a base dello stesso era pienamente efficace.
Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione al precetto, per essere venuta definitivamente meno l’efficacia del titolo posto a base del precetto stesso, nel corso del giudizio di opposizione, in virtù del sequestro disposto in sede penale di 49 assegni circolari, di cui 11 emessi dalla controricorrente nonché del successivo pagamento della relativa provvista in favore dell’amm inistratore giudiziario. Nessun rilievo può quindi avere, in quest’ottica, la circostanza che il titolo avesse efficacia esecutiva al momento dell’intimazione del precetto opposto, in quanto la cessazione della materia del contendere è stata, del tutto correttamente, dichiarata in virtù di un fatto sopravvenuto alla proposizione dell’opposizione al precetto, che aveva fatto venir meno l’interesse delle parti sia alla statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, sia sulla stessa regolarità degli atti pre-esecutivi .
Col secondo motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 -91 c.p.c. ed all’art. 55 D. Lgs. 159/11 – omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.». La ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sebbene a seguito del sequestro penale di prevenzione non possano essere iniziate o proseguite procedure esecutive, quelle pendenti restano solo sospese sino alla conclusione dello stesso procedimento di prevenzione. Da ciò fa discendere che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, escludendo la persistenza dell’interesse delle parti alla decisione sull’opposizione, ma avrebbe dovuto dichiarare la mera
sospensione dell’efficacia del precetto e del diritto di essa intimante di agire esecutivamente (in attesa della definizione del procedimento penale di prevenzione), condannando comunque la banca opponente al pagamento delle spese di lite in ragione della sua soccombenza virtuale.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
La censura introduce, infatti, una questione nuova (che richiederebbe anche accertamenti di fatto), in relazione alla pretesa sospensione dell’efficacia del precetto, che non risulta in alcun modo affrontata nella decisione impugnata e che la ricorrente non indica se, in quali atti ed in quali termini, era stata già proposta nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In ogni caso, anche a fini di completezza di esposizione, è opportuno rilevare che risulta certamente infondato, in diritto, l’assunto per cui avrebbe dovuto essere dichiarata la sospensione dell’efficacia del precetto in base alla previsione di cui all’ar t. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dal momento che la stessa disposizione invocata, anche a volerla ritenere applicabile alla fattispecie, è esplicita nel prevedere la sospensione delle sole procedure esecutive già in corso al momento del sequestro penale, mentre vieta espressamente l’inizio di nuove procedure esecutive. Nella specie, non risultando notificato alcun atto di pignoramento (almeno per quanto emerge dagli atti ritualmente esaminabili) ed essendo il precetto atto stragiudiziale preliminare rispetto all’esecuzione, certamente non vi era spazio per una sospensione dell’esecuzione, non essendo pendente alcuna procedura esecutiva. D’altra parte, tenuto conto dell’avvenuto pagamento del tit olo in favore dell’amministratore giudiziario, si era evidentemente determinata la sopravvenuta e definitiva caducazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’intimante sulla base di quel titolo e, di
conseguenza, l’inevitabile definitiva perdita di efficacia del precetto opposto ed il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sulla sua legittimità, come correttamente statuito dal giudice di secondo grado. Può anche rilevarsi (sempre a soli fini di completezza espositiva) che in effetti, la stessa ricorrente pare addirittura riconoscere implicitamente la correttezza di tale ultima conclusione, laddove afferma, nel ricorso, che la banca opponente avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, il che presuppone appunto il riconoscimento della avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione.
Col terzo motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc».
La ricorrente sostiene che non avrebbe potuto essere pronunciata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in mancanza di richiesta concorde delle parti in tal senso e, comunque, tale esito non potrebbe giustificarsi in presenza di un provvisorio sequestro del titolo esecutivo che ne inibiva semplicemente la circolazione.
Sotto il primo profilo, la censura è certamente infondata, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si determina oggettivamente, in caso di difetto di interesse alla decisione sopravvenuto in corso di causa, a prescindere dalle richieste delle parti in proposito.
Sotto il secondo profilo, essa non coglie invece adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto. Il tribunale ha, infatti, posto a base della sua decisione la considerazione per cui il titolo di credito posto a base del precetto opposto non solo era stato oggetto di sequestro penale di
prevenzione, ma la relativa provvista era stata anche incassata dall’amministratore giudiziario nominato dal giudice penale e versata su un conto corrente intestato alla procedura di amministrazione giudiziaria, così determinando l’inesigibilità ulteriore del credito portato dal titolo stesso e, comunque, rendendo di fatto impossibile un eventuale successivo processo di esecuzione forzata fondato su quel titolo. La ragione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dunque, non è stata ravvisata nella semplice circostanza dell’intervenuto sequestro ‘provvisorio’ del titolo di credito e nella temporanea inibizione della sua circolazione, ma altresì nell’avvenuto pagamento della somma dallo stesso portata e, quindi, nella definitiva caducazione della sua efficacia come titolo esecutivo, con conseguente impossibilità che lo stesso potesse essere nuovamente portato all’incasso e posto alla base di un ulteriore procedimento esecutivo.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in