SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2611 2026 – N. R.G. 00044194 2024 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa NOME, in funzione di giudice monocratico, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all’udienza del 13 febbraio 2026 all’esito de lla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.:
), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
C.F.
del INDIRIZZO, n. INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO (C.F.
–
C.F.
PEC
– FAX NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE.
C.F.
– PEC
– FAX NUMERO_TELEFONO),
che lo rappresentano e difendono, anche in via disgiunta, giusta procura in atti.
Parte Opponente
E
TABLE
(C.F. -PEC , FAX 0637513632) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti. C.F.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 10 ottobre 2024, il geometra proponeva opposizione, qualificandola ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto notificato in data 30 settembre 2024 ad istanza della Signora con il quale gli veniva intimato, unitamente ai sig.ri e il pagamento della somma di euro 60.941,78, oltre ulteriori interessi di legge maturati fino all’effettivo soddisfo, spese, competenze e onorari successivi ed occorrendi, in forza della sentenza n. 10295/2006 del Tribunale di Roma e della sentenza n. 6106/2014 della Corte di Appello di Roma, che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale, le quali nel condannare in solido la Sig.ra e il Sig. (unitamente ad altri) al pagamento di una somma in favore di un terzo creditore, ha altresì statuito il diritto di manleva della nei confronti del e dei sig.ri e in caso di pagamento dell’intero debito da parte della prima.
A sostegno dell’opposizione l’opponente eccepiva l’illegittimità ed inefficacia del precetto opposto deducendo, in sintesi, che la condanna alla manleva contenuta nella sentenza costituiva una condanna condizionata, inesigibile in assenza di un ulteriore accertamento giudiziale dell’avvenuto pagamento.
In subordine, contestava la debenza della somma richiesta a titolo di rimborso delle spese di esecuzione richieste nel precetto opposto, in quanto non previste nel titolo esecutivo azionato.
L’opponente concludeva chiedendo: ‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna statuizione: a) in via preliminare: i) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità dell’atto di precetto notificato per tutte le ragioni esposte in narrativa; ii) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Geom. in merito ai costi conseguenti alla procedura esecutiva immobiliare asseritamente
subita dalla per tutte le ragioni esposte in narrativa e, comunque, rigettare le domande dell’intimante nei suoi confronti; b) nel merito: i) in via principale, accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto della Sig.ra di procedere esecutivamente nei confronti del Geometra per tutte le ragioni esposte in narrativa; ii) in via subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le richieste di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare l’eccessività dell’importo precettato e ridurlo a quanto risulterà eventualmente dovuto per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, difesa ed azione. ‘.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28 dicembre 2024, si costituivano in giudizio la signora contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Sosteneva, in particolare, la piena validità ed efficacia esecutiva della sentenza posta a fondamento del precetto, avendo essa allegato all’atto di precetto la quietanza di pagamento attestante l’adempimento dell’intera obbligazione e, dunque, l’avveramento della condizione per l’esercizio della manleva.
L’opposta concludevano chiedendo: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, rigettare l’opposizione a precetto avversa perchè infondata in fatto e in diritto e non provata, e per l’effetto accertare e dichiarare l’esistenza del diritto della parte opposta a procedere esecutivamente stante la validità, legittimità, efficacia e fondatezza dei titoli giudiziali precettati e quindi del conseguente atto di precetto opposto e della somma ivi intimata pari ad € 60.941,78, o in subordine, di quella diversa minore o maggiore somma accertanda in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi di legge maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite. ‘.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. n. 44194NUMERO_DOCUMENTO ed assegnato al G.I. AVV_NOTAIO che, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato il 21 febbraio 2025, differiva l’udienza per la comparizione personale delle parti e la trattazione del merito per il giorno 11 aprile 2025.
All’udienza di prima comparizione, le parti su invito del giudice chiedevano un breve rinvio per tentare la definizione bonaria della controversia; il giudice, dato atto, fissava l’udienza del 20 giugno 2025 per prendere atto dell’eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
A detta udienza le parti chiedevano fissarsi l’udienza di rimessione della causa in decisione ed il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l’udienza del 13 febbraio 2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
A tale ultima udienza il Giudice, all’esito della camera di consiglio, valutata la complessità delle questioni prospettate, riservava la decisione nel termine di cui al comma 3 dell’art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Qualificazione dell’opposizione
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze dell’opponente come opposizioni preventive all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., poiché volte a contestare la sussistenza del diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata per l’intera somma precettata.
Quanto al merito, l ‘opposizione – che investe sia l’ an del diritto di procedere esecutivamente, sia, in via subordinata, il quantum della somma intimata – è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
1. Sull’esistenza del diritto di procedere esecutivamente
Il primo motivo di opposizione, relativo alla presunta inesigibilità della condanna in manleva, è infondato
Dal combinato disposto delle sentenze sopra citate e che costituiscono i titoli della minacciata esecuzione, risulta che il Geometra è stato condannato, in solido con e
a rivalere la signora di quanto la stessa dovesse pagare agli attori e , in esecuzione della sentenza (capo d).
Trattasi di condanna di regresso (o manleva), seppur condizionata all’evento futuro e incerto del pagamento da parte del garantito ( in favore dei creditori principali.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la condanna condizionata costituisce un valido titolo esecutivo, la cui efficacia è subordinata al verificarsi della condizione.
Tale evento non necessita di un ulteriore accertamento giudiziale, ma può essere dimostrato dall’istante mediante idonea documentazione allegata al precetto.
Nel caso di specie, la Sig.ra ha prodotto in atti il fascicolo dell’esecuzione immobiliare subita, e in particolare il progetto di riparto approvato, che costituiscono prova, non contestata, dell’avvenuto adempimento e, di conseguenza, dell’avveramento della condizione.
Pertanto, la sentenza azionata, unitamente alla prova del pagamento, costituisce valido titolo esecutivo per l’esercizio del diritto di regresso limitatamente alla quota di capitale e interessi.
2. Sui limiti del diritto di regresso e sul quantum debeatur
L’opposizione è fondata nella parte in cui censura l’importo intimato con il precetto. L’art. 474 c.p.c. richiede che il diritto da far valere in via esecutiva sia certo, liquido ed esigibile e risulti da un titolo idoneo.
Le sentenze azionate dall’odierna opposta hanno accertato e liquidato il diritto di regresso nei confronti del Geometra , unitamente agli altri condebitori solidali ivi indicati, relativamente alla quota di debito principale effettivamente corrisposta agli attori e , ma non potevano contenere alcuna statuizione relativa alle spese di un’eventuale, futura e non prevedibile procedura esecutiva, in quanto non ancora sorte né determinate nel loro ammontare.
Tali spese sono state liquidate in un procedimento esecutivo, intercorso unicamente tra i creditori originari e la Sig.ra
Il capo d) della sentenza di primo grado condannava il Geometra , unitamente agli altri citati debitori solidali, a rivalere la Sig.ra di quanto la stessa dovesse pagare agli attori e Cioeta in esecuzione della sentenza, comprendendo pertanto esclusivamente la sorte capitale liquidata in sentenza, gli interessi maturati, le spese di lite liquidate in favore degli attori (capo c) e le spese di CTU, poste definitivamente a carico del soccombente.
Dette somme costituiscono l’oggetto delimitato dell’obbligazione di regresso e non si estendono alle spese della procedura esecutiva immobiliare, alle competenze di precetto né ad altri oneri autonomi sorti successivamente, che non risultano espressamente posti a carico del Geometra o degli altri debitori solidali.
Pertanto, le somme indicate nel precetto come ‘versate a seguito di esecuzione immobiliare RGE 634/2007’ non trovano copertura nei titoli azionati e non possono essere poste a carico dell’odierno opponente, né degli altri condebitori in manleva.
A seguito della sentenza di appello, che ha escluso la dal novero dei debitori solidali, i soggetti obbligati nei rapporti interni risultano essere , ed il Geom. , odierno opponente.
Il capo d) della sentenza prevede una condanna solidale dei soggetti ivi indicati a rivalere di quanto dalla stessa dovuto e pagato agli attori.
Ne consegue che, nei rapporti esterni, ciascuno dei condannati -ivi compreso il Geometra , odierno opponente -risponde per l’intero importo.
Tuttavia, nei rapporti interni tra coobbligati, non essendo stata stabilita una diversa misura delle rispettive responsabilità, trova applicazione l’art. 1298, comma 2, c.c., con conseguente presunzione di parità delle quote, salvo prova contraria.
Alla luce dei conteggi aggiornati, il capitale effettivamente dovuto a titolo di manleva dal Geom. – così come dagli altri condebitori intimati con il precetto opposto – si compone delle somme riconosciute in sentenza ed effettivamente corrisposte da nel corso della procedura esecutiva RGE 634/2007, secondo il piano di riparto approvato in data 20.1.2010 e depositato in atti (doc. 5 del fascicolo di parte opposta).
In particolare, risulta corrisposta e dovuta alla dal e dagli altri condebitori solidali la somma di euro 17.961,35, corrispondente al capitale liquidato a titolo di risarcimento, agli interessi e al le spese della consulenza tecnica d’ufficio poste definitivamente a carico della Sig.ra
in esecuzione della sentenza.
Dal predetto piano di riparto dichiarato esecutivo risulta, inoltre, corrisposta, in esecuzione della sentenza, la somma di euro 6.926,59 a titolo di spese legali liquidate in sentenza in favore degli attori, IVA e CPA, nonché di competenze di precetto.
Di queste, solo le spese liquidate in sentenza sono ripetibili in manleva; le competenze di precetto, nonché le spese e competenze successive alla sentenza, non possono essere incluse, essendo spese autonome della fase pre-esecutiva e/o esecutiva.
Dopo lo scorporo delle competenze di precetto (euro 690,49) e delle spese successive alla sentenza (euro 483,30), così come indicate nell’atto di precetto dell’1.12.2006 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta) intimato dagli attori alla signora odierna opposta, e prodromico all’esecuzione da quest’ultima subita, l’importo ripetibile risulta di euro 5.752,80
Pertanto, il totale del capitale in manleva è pari euro 23.714,15 (17.961,35 + euro 5.752,80).
A tale capitale si aggiungono gli interessi legali maturati dal 20.1.2010, data in cui è stato dichiarato esecutivo il piano di riparto, al 27.9.2024, data di notifica del precetto opposto, pari a euro 5.959,94, per un totale complessivo di euro 29.674,09.
Questa ricostruzione evidenzia chiaramente che la manleva comprende solo quanto ha effettivamente pagato agli attori in forza della sentenza, e non le spese della procedura esecutiva né altre voci accessorie non previste dal titolo.
3. Sulle spese di lite in favore della Signora (capo f)
Diversamente deve dirsi per le somme richieste in forza del capo f) della sentenza di primo grado, che ha condannato il Geom. , in solido con gli altri convenuti, a rifondere a le spese di lite ivi espressamente liquidate.
Tale condanna è diretta, certa, liquida ed esigibile.
Nel caso di specie, l’importo indicato nel precetto, pari ad euro 4.069,96, risulta correttamente determinato in conformità al titolo esecutivo e alla normativa vigente ratione temporis .
La sentenza n. 10295/2006 ha infatti liquidato euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre euro 180,00 per esborsi, disponendo altresì il riconoscimento di IVA e contributo previdenziale come per legge.
Trattandosi di pronuncia resa nel 2006, trova applicazione il sistema tariffario allora vigente, che prevedeva il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,5% su diritti e onorari, quale componente accessoria dovuta ex lege, anche in mancanza di espressa menzione nel dispositivo, salvo esclusione espressa che nel caso di specie non ricorre.
Il calcolo operato nel precetto, che ha applicato le spese generali nella misura del 12,5% su diritti e onorari, nonché il contributo previdenziale del 4% e gli interessi legali maturati, deve pertanto ritenersi conforme al titolo ed alla disciplina applicabile.
Ne consegue che la somma complessiva di euro 4.069,96 richiesta a tale titolo non eccede quanto legittimamente dovuto in forza della sentenza azionata.
4. Sulla asserita compensazione e sulla genericità delle eccezioni
Le eccezioni formulate da parte opponente in ordine alla pretesa esistenza di un tacito accordo di compensazione tra i rispettivi crediti si appalesano del tutto generiche, apodittiche e prive di adeguato riscontro probatorio.
Invero, l’opponente si limita ad allegare l’omesso pagamento di talune somme asseritamente dovute dalla Sig.ra – segnatamente euro 1.576,00, oltre accessori, quale quota di spese di lite del secondo grado di giudizio, nonché euro 4.118,84 a titolo di compensi professionali – senza tuttavia fornire idonea dimostrazione documentale dell’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità di tali controcrediti, né tantomeno della sussistenza di un valido accordo di compensazione ai sensi dell’art. 1241 c.c. e ss.
La mera circostanza della mancata reciproca intimazione di pagamento non integra, di per sé, prova di un accordo compensativo, difettando qualsivoglia elemento oggettivo o dichiarazione negoziale idonea a comprovare la volontà concorde delle parti di estinguere i rispettivi crediti per compensazione.
Peraltro, sotto il profilo processuale, deve rilevarsi che nelle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione non risulta formulata alcuna domanda riconvenzionale di compensazione, né è stata ritualmente proposta un’eccezione di compensazione in senso proprio, con conseguente inammissibilità di ogni valutazione sul punto, in difetto di specifica domanda ed in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Ne consegue che le deduzioni avversarie, oltre a risultare prive di specificità e di adeguato supporto documentale, non possono trovare ingresso nel presente giudizio, difettando dei necessari presupposti sostanziali e processuali.
5. Sulle spese del precetto opposto
È principio consolidato che, qualora l’opposizione a precetto venga accolta parzialmente, con riduzione dell’importo intimato, le spese del precetto restano astrattamente dovute, ma devono essere rideterminate dal giudice in misura proporzionata all’importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
In tal senso, in relazione alla somma effettivamente dovuta ed allo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, le spese di precetto ammontano ad euro 482,97, comprensivi di spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6. Riepilogo del quantum esigibile
Alla luce delle considerazioni che precedono, il totale dovuto alla sig.ra dal Geom. , in solido con gli altri condebitori, alla data del 27 settembre 2024, è pari a euro 34.227,02 , somma risultante dalla manleva per euro 29.674,09 , dalle spese di lite di cui al capo f) per euro 4.069,96 e dalle spese di precetto come rideterminate in euro 482,97 , comprensivi di spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Sulle spese del presente giudizio
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà, in considerazione del rigetto dell’opposizione con riguardo al diritto di procedere esecutivamente e alle altre eccezioni in ordine ad un presunto accordo compensativo.
La restante metà delle spese di lite è posta a carico d ell’opposta, quale responsabile dell’eccessività del precetto e si liquidano d’ufficio in dispositivo, sulla b ase dei nuovi parametri forensi, fissati dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’opposizione deve essere rigettata quanto alla contestazione dell’esistenza del diritto di procedere esecutivamente ed accolta quanto alla contestazione della somma intimata con la conseguenza che la somma effettivamente dovuta dall’odierno opponente all’opposta in forza dei titol i azionati è pari ad euro 34.227,02 , come sopra determinato, oltre interessi dalla data della notifica del precetto al saldo.
Nonostante i tagli alle somme precettate, come prima individuati, tuttavia, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è
investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, il precetto opposto deve pertanto essere dichiarato inefficace per l’importo eccedente la somma di euro 34.227,02 , oltre interessi dalla data della notifica del precetto al saldo, somma che rappresenta l’unico credito legittimamente azionabile nei confronti del Geometra e degli altri condebitori solidali intimati con l’atto di precetto opposto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra di procedere esecutivamente nei confronti del Sig. , nei limiti di quanto effettivamente dovuto;
Accoglie parzialmente l’opposizione e , per l’effetto , dichiara inefficace l’atto di precetto opposto per l’importo eccedente la somma di euro 34.227,02 , oltre interessi dalla data della notifica del precetto al saldo;
Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%;
Condanna, parte opposta, sig.ra alla rifusione, a favore della parte opponente, Geom. , del restante 50% delle spese di lite , che liquida per l ‘intero in euro 14.103,00, oltre spese vive documentate, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.
Il giudice DottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO