Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17744/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
NOME, NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
GRIMALDI NOME
– intimata –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 1712/2023 depositata il 9/06/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Ritenuto che:
NOME COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell ‘ avviso di rilascio di un immobile adibito ad autocarrozzeria, sito in Boscoreale, alla INDIRIZZO;
l ‘ opposizione, dopo la fase interinale, articolata in un primo decreto di sospensione e una successiva ordinanza di revoca della sospensione, venne iscritta a ruolo dagli opposti NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, che chiesero che essa fosse dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1712 del 9/06/2023, ha rigettato l ‘ opposizione;
avverso la sentenza, resa in unico grado, propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, NOME COGNOME;
resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME è rimasta intimata;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c. per l ‘ adunanza camerale del 12/09/2025, alla quale il Collegio ha assunto la causa in decisione e riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni;
Considerato che:
il ricorso è procedibile, in quanto in atti vi è la copia notificata della sentenza, con prova che la notifica del provvedimento è stata effettuata a NOME COGNOME il 6/07/2023;
il ricorso per cassazione è stato notificato il 4/09/2023 e, quindi, tempestivamente, ossia nei sessanta giorni, di cui all ‘ art. 325, secondo comma, c.p.c., dalla notifica della sentenza impugnata (non
R.g. n. 17744 del 2023;
Ad. 12/09/2025; estensore: NOMECOGNOME
applicandosi la sospensione dei termini in periodo ferrale, trattandosi di opposizione esecutiva, da ultimo Cass. n. 5058 del 26/02/2025) e, peraltro, gli stessi controricorrenti nel controricorso ammettono la notifica in data 4/09/2023, ossia nel termine breve di impugnazione per cassazione;
il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione degli artt. 605, primo comma e 480 c.p.c., 2826 c.c. e 555 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;
NOME COGNOME deduce l ‘ insufficiente descrizione, nel preavviso di rilascio, dell ‘ immobile da rilasciare, in quanto nella INDIRIZZO del INDIRIZZO Boscoreale, al INDIRIZZO vi sarebbero più immobili e ciascuno di essi sarebbe suscettibile di essere identificato quale autocarrozzeria;
l ‘ unico motivo di ricorso è infondato;
nella specie, la difesa di NOME COGNOME nel proprio atto difensivo dà atto che nella sentenza n. 784 del 2015 del Tribunale di Torre Annunziata, ossia nel titolo esecutivo posto a base della procedura di rilascio, i beni immobili erano così descritti « accertata l ‘ illegittima detenzione dell ‘ appartamento al piano rialzato, di una cantinola con bagno, di un vano e di un garage al piano rialzato, nonché di altro immobile destinato ad autocarrozzeria con spiazzo antistante in Boscoreale, alla via Parrelle, 289 » e deduce che il precetto gli intimava il rilascio di uno solo degli « immobili alla INDIRIZZO », ossia del solo immobile destinato ad autocarrozzeria con spiazzo antistante e riproduce nel corpo del ricorso il preavviso di rilascio;
in tal modo il ricorrente dimostra di avere avuto ben presente quale fosse il bene immobile del quale gli veniva intimato il rilascio, ossia l ‘ autocarrozzeria, considerata quale composta di più vani e lo spiazzo antistante ad essa, a prescindere, quindi, dall ‘ identificazione catastale del bene, in alcun modo prevista dall ‘ art. 605 c.p.c., che non richiama l ‘ art. 555 c.p.c., che richiede -al ben diverso fine della
R.g. n. 17744 del 2023;
Ad. 12/09/2025; estensore: NOMECOGNOME
fruibilità dei dati oggetto della pubblicità cui la circolazione dei diritti reali sugli immobili è soggetta -un più elevato grado di specificità in ordine all ‘ identificazione dell ‘ immobile da espropriare;
in diritto deve, invero, ribadirsi che il grado di specificità della descrizione dell ‘ immobile di cui all ‘ art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all ‘ art. 555 c.p.c. e, comunque, l ‘ identificazione del bene immobile da rilasciare era stata già compiuta, come deducono i controricorrenti nel loro atto difensivo, dal consulente tecnico nominato dall ‘ ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, che effettivamente si erano oramai concluse al momento della proposizione dell ‘ opposizione agli atti esecutivi;
alla stregua della giurisprudenza di legittimità, risalente in materia (confortata dalla dottrina pressoché unanime), i dati identificativi del bene immobile da rilasciare possono essere ricavati anche in forza della descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo (Cass. n. 2579 del 26/04/1982; Cass. n. 812 del 20/02/1978; Cass. n. 2485 del 9/08/1962);
peraltro, la stessa pronuncia (Cass. n. 5782 del 3/11/1982) richiamata dalla difesa di NOME COGNOME si limita ad affermare che nel precetto per rilascio deve esservi, ai sensi dell ‘ art. 605 cod. proc. civ., la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l ‘ indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione;
vieppiù inconferente è il riferimento al procedimento di interpretazione analogica, che pure il ricorrente opera al fine di avvalorare la propria tesi difensiva, in quanto la norma di cui all ‘ art. 605 c.p.c. è sufficientemente chiara e completa e non deve essere integrata mediante altra norma e, infine, non contiene alcun rinvio esplicito, o implicito, all ‘ art. 555 c.p.c. o all ‘ art. 2826 c.c.: sicché difettano gli stessi presupposti dell’invocata analogia ;
nella specie, pertanto, la descrizione contenuta nell ‘ intimazione di rilascio e sopra riportata consentiva all ‘ intimato di identificare il bene immobile del quale gli era ordinato lo sgombero;
diverso discorso sarebbe stato a farsi per la corrispondenza o meno dell’immobile in concreto aggredito con la procedura esecutiva a quello descritto nel titolo: ma tale specifica doglianza, in tali esatti termini, non risulta essere stata proposta (e, a tutto concedere, avrebbe integrato poi un’opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la cui definizione si sarebbe avuta con sentenza non immediatamente ricorribile per cassazione, ma appellabile);
il ricorso è, pertanto, rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell ‘ attività processuale espettata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dei controricorrenti;
atteso l ‘ esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente e al competente Ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 12/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME