Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 33022/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliati presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari, n. 1391/2018, pubblicata il 6 agosto 2018 e notificata il 7 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, con ricorso depositato l’11 febbraio 2008 , ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 154 del 2005, all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale dal 1° gennaio 2005 e all’assegnazione delle differenze retributive dovute in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata equiparazione stipendiale con i direttori ad esaurimento IX qualifica del RAGIONE_SOCIALE, maggiorate di accessori.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6411/15, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1391/18, ha respinto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del d.P.R. n. 1092 del 1973, il vizio di omessa od apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e l’omessa notifica del verbale di inabilità del 16 settembre 2004 dell’RAGIONE_SOCIALE Bari, del decreto di cessazione dal servizio e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso .
Inoltre, rileva che i giudici dei gradi precedenti non avrebbero mai tenuto conto dell’illegittimità del decreto di cessazione dal servizio dell’8 ottobre 2004 e del fatto che non era mai stato notificato.
Detto decreto avrebbe dovuto essere emesso alla fine del periodo di comporto, che era avvenuta il 17 gennaio 2007, e non alla data del 16 settembre 2004.
Ulteriore elemento non valutato sarebbe stato rappresentato dall’omessa notifica del verbale di inabilità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bari del 16 settembre 2004 e del decreto di attribuzione dell’indennità di preavviso.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e la sua nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 7 e 9, dell’art. 7, dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 461 de l 2001 e degli artt. 21 e 22 del CCNL 1994/1997, dell’art. 28 quater del CCINL 1994/1997 e degli artt. 3 e 15 del CCINL 1998/2001 e ss. nonché dell’art. 21 bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 e smi e RAGIONE_SOCIALE legge n. 15 del 2005 e l’illegittimità del decreto di cessazione dal servizio
Egli reitera le sue contestazioni in ordine alla notifica degli atti menzionati e rappresenta che non avrebbe saputo del fatto che sarebbe stato chiesto alla RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE Bari di accertare la sua idoneità al servizio.
Critica, poi, le valutazioni di detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la mancata attesa del parere del Comitato RAGIONE_SOCIALE per le cause di servizio ed evidenzia che non sarebbe stato superato il periodo di comporto.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, la violazione dell’art. 21110 c.c. e l’omessa considerazione del periodo di preavviso e di comporto.
Tale sentenza sarebbe stata erronea perché il datore di lavoro non avrebbe potuto licenziare il dipendente se non dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva e, comunque, la data di cessazione dal servizio avrebbe dovuto tenere conto del periodo di preavviso di quattro mesi.
Ne sarebbe derivata la spettanza al medesimo ricorrente di tutti i benefici previsti dalla c.d. legge Meduri.
La decisione impugnata sarebbe stata ingiusta, poi, nella parte in cui avrebbe ritenuto che non fosse di giovamento il riferimento al d.m. 25 luglio 2006 del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta il vizio di omessa motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e la violazione e falsa applicazione del d.m. del 25 luglio 2006.
Con il quinto motivo il ricorrente rappresenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 154 del 2005 e l’individuazione, come termine di riferimento, RAGIONE_SOCIALE data del 16 agosto 2005.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza contestata, la violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 154 del 2005 e la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE sua efficacia retroattiva.
Con il settimo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 274 del 1991 in quanto egli avrebbe avuto diritto ad essere ricollocato dalla P.A. in altri ambiti lavorativi e, poi, in presenza di un’inabilità come la sua non sarebbe stata prevista la cessazione dal servizio.
Inoltre, evidenzia che avrebbe presentato istanza entro i cinque anni previsti dal suo contratto di lavoro.
Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995 , perché egli avrebbe avuto diritto a tutti i benefici normativi e contrattuali sino alla scadenza dell’età anagrafica.
Le doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione.
In primo luogo, si rileva l’inammissibilità del ricorso.
Infatti, un precedente giudizio fra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE è stato definito con ordinanza RAGIONE_SOCIALE IV Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 12068 dell’8 maggio 2023, che ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE notifica degli atti di cui sopra e ha dichiarato inammissibili le censure del ricorrente contro la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello d i Bari che aveva respinto le sue doglianze concernenti la legittimità RAGIONE_SOCIALE detta notifica, chiarendo che NOME COGNOME non poteva essere reputato in servizio il 16 agosto 2005.
Quest’ultima ordinanza , la cui motivazione è condivisa dal Collegio e richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha affrontato sostanzialmente tutte le censure sollevate dal ricorrente nella presente sede.
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha motivato il rigetto dell’appello affermando, altresì, che NOME COGNOME non aveva domandato il ripristino del
rapporto di lavoro e che il ricorrente non ha specificamente impugnato questa ratio decidendi .
Infine, quanto alle lamentate omissioni di motivazione, si sottolinea che, al contrario, la corte territoriale ha esaminato fondamentalmente ogni censura del ricorrente, spiegando le ragioni RAGIONE_SOCIALE sua decisione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 complessivi per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 9