Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16040/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (LPNDVD78R28D940I)
-ricorrente-
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro COGNOME MILANO
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE MILANO n. 20346/2020 depositata il 11/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace ha respinto la opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 15 Marzo 2020 e
notificato in pari data all’odierno ricorrente, cittadino georgiano, rilevando che nel provvedimento impugnato è chiaramente enunciato il fatto contestato e cioè che l’interessato è entrato attraverso la frontiera del Brennero trattenendosi nel territorio nazionale in violazione dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 68 del 2007; che il provvedimento espulsivo è stato adottato anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo straniero in sede di compilazione foglio notizie; che la domanda di emersione ai sensi della legge n. 34 del 2020 si è conclusa con preavviso di rigetto notificato al datore di lavoro e che lo straniero non ha provato di aver impugnato la decisione del Tribunale di Milano di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a un motivo.
L’Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3. c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 comma 17 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 abbia considerato il ‘preavviso di rigetto’ un provvedimento definitivo del procedimento amministrativo e, pertanto, in violazione dell’art. 103 comma 17 del D.L. N. 34/2020 -che dispone la sospensione dei provvedimenti di espulsione in casi di istanza di emersione- abbia rigettato il ricorso nonostante il ricorrente fosse regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in attesa dell’esito dell’istanza di emersione che, successivamente, è stata definita in modo positivo con il rilascio del permesso di
soggiorno. Deduce che il procedimento è stato più volte rinviato in attesa della definizione della pratica di emersione lavorativa per la quale era stato ricevuto dalla sua datrice di lavoro il preavviso di rigetto e che egli aveva più volte sollecitato la Prefettura a concludere il procedimento. In seguito al preavviso di rigetto egli ha presentato una memoria difensiva rappresentando l’erroneità del parere negativo emerso dalla Questura di Milano perché non vi erano precedenti penali ostativi all’emersione; ed invero la Prefettura di Milano ha effettivamente convocato il ricorrente e la sua datrice di lavoro al fine di stipulare il contratto di soggiorno e rilasciare il permesso di soggiorno(doc. 11 e 12).
2.- Il motivo è fondato.
E’ pacifico che il ricorrente avesse in corso un procedimento di emersione e quindi ai sensi del comma 17 del citato art. 103 del D.L. n. 34/2020 ‘ Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10 .’ (espulsioni ministeriali ex art. 13, co. 1, T.U. o di prevenzione del terrorismo, anche internazionale, ed espulsioni per motivi di pericolosità sociale ex art. 13, co. 2, lett. c) T.U.).
Il Giudice di pace ha considerato erroneamente il preavviso di rigetto come provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo di emersione, in palese violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, che chiaramente disegna detto adempimento come una comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, adempimento imposto al fine di consentire agli istanti di presentare per iscritto le loro osservazioni, e documenti. Il mancato accoglimento di queste osservazioni è solo ‘eventuale’ e peraltro deve essere specificamente motivato. Il procedimento, pertanto, si può concludere in maniera diversa da quanto preannunciato, così
come il ricorrente deduce sia avvenuto, avendo egli rappresentato che non sussistevano motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
E’ peraltro contraddittorio che il procedimento di opposizione alla espulsione sia stato sospeso e più volte rinviato in attesa della definizione della pratica di emersione e poi frettolosamente concluso soltanto sulla base del preavviso di rigetto.
Da ciò consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Milano, in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato che dovrà accertare in che termini si è effettivamente concluso il procedimento di emersione e se è stato rilascio al ricorrente il permesso di soggiorno.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.