SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14849 2024 – N. R.G. 00077249 2019 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 03 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritte al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G.A.C.C. RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019 , trattenuta in decisione a ll’udienza del 25 giugno 2024 e posta in deliberazione il 16 settembre 2024 (data di scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica) e vertente
TRA
p.iva / c.f. con sede legale in RomaINDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO (C.F. ), sito in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce all ‘ atto introduttivo; Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
ATTRICE
E
, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 con vertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Roma, INDIRIZZO, c.f. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura speciale autenticata per atto notaio di Roma, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. ) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in INDIRIZZO; Controparte_1 Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 Persona_1 C.F._2
CONVENUTA
NONCHE’
(C.F. ), in persona RAGIONE_SOCIALEa Sindaca pro tempore AVV_NOTAIO (C.F.: ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, CP_3 P.IVA_3 CP_4 C.F._3 C.F._4 Persona_2
del 23.6.2023 e presso la stessa domiciliata negli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Comunale in Roma, INDIRIZZO, in aggiunta all’AVV_NOTAIO (C.F. ), già costituito, RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina ; C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca CONCLUSIONI: Come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2019, la conveniva in giudizio l’ e per l’annullamento previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900019758000 , fascicolo n. 2019/430051, emessa dall’ e notificata in data 28.10.2019, per l’importo di € 69.011,32, limitatamente a quanto individuato nella predetta comunicazione con identificativi: Parte_1 Controparte_5 CP_3 Controparte_5
Cartella n. 09720060012582440000 per un totale di € 23.483,06, indicata per notificata il 13.02.2006, anno di riferimento del debito 1999 emessa per debito relativo al Canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche da -Municipio Roma I ; CP_3
Cartella n. 09720080294718223000 per un totale di € 15.834,76 indicata per notificata il 25.02.2009 anno di riferimento del debito 2006 emessa per debito relativo al Canone di occupazione permanente spazi aree pubbliche da -Municipio di Roma I. CP_3
Avendo le stesse ad oggetto debiti/crediti diversi dai tributi (ovvero emesse con riferimento alla canone da occupazione suolo pubblico c.d. ‘COSAP’) e rientranti nella competenza del Giudice Ordinario, riservandosi di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma con riferimento alle altre -residue -cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi tra cui la tassa sui rifiuti (c.d. ‘TARI’) .
Lamentando l’irregolarità l’arbitrarietà, l’illegittimità e la nullità RAGIONE_SOCIALEe due richiamate cartelle di pagamento sopra citate (ovvero la n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA) attesa la mancata e regolare notifica all’opponente dei relativi atti prodromici , sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione sottesi alle menzionate cartelle, né tantomeno di aver avuto preventiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEe cartelle stesse, eccependo pertanto la consequenziale intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento degli importi e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni riportate nell’atto impugnato, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda deduceva: 1) la proponibilita’ de lla presente opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché volta a contestare il diritto del creditore (e per esso RAGIONE_SOCIALE‘incaricato RAGIONE_SOCIALEa riscossione) a procedere in via esecutiva , atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile rispetto alla vera e propria iscrizione di ipoteca essendo competente il Giudice Ordinario, in quanto opposizione limitata alle cartelle impugnate e riferite a crediti asseritamente derivanti dall’omesso versamento del canone da occupazio ne suolo pubblico (c.d.
‘COSAP’) ; 2) nullità ed illegittimità RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza, irregolarità e/o nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alle cartelle esattoriali sostenendo la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di accertamento e/o cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento sottesa; 3) intervenuta prescrizione quinquennale del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente riscossore a percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento considerando le date di notifica indicate dall’Ente, il quale ha riportato rispettivamente la data del 13.02.2006 per quanto attiene alla cartella n. 09720060012582440000 e la data del 25.02.2009 per quanto attiene alla cartella n. NUMERO_CARTA e richiamando il regolamento del COSAP del laddove prevede che ‘…il termine di prescrizione per il recupero del canone dovuto e non versato dai titolari di concessione è di 5 anni ‘ dal giorno in cui è stata commessa la violazione mentre la comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca in data 27.10.2009, ovvero a distanza di oltre 10 anni; CP_6
Instando per la sospensione RAGIONE_SOCIALEa efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concludeva chiedendo: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie di legge, pertutti i fatti esposti in narrativa: In via preliminare : sospendere l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. 09776201900019758000, fascicolo n. 2019NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante il grave ed irreparabile danno che deriverebbe alla odierna attrice attesa la infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale per i motivi esposti in narrativa; Nel merito : accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria NUMERO_DOCUMENTO n. 09776201900019758000, fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante la inesistenza e/o irregolarità e/o nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alla cartelle esattoriali di cui in premessa, ovvero per mancanza di valido titolo giuridico, infondatezza del credito e mancanza dei presupposti di diritto per procedere alla esecuzione; Sempre nel merito : accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. 09776201900019758000, fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante la intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella n. 0972006001258244000 data per notificata il 13.02.2006 di importo pari ad € 23.483,06, nonché RAGIONE_SOCIALEa cartella n. 097 20080294718223000 data notificata in data 25.02.2009, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del comportamento tenuto dall’ e di nei confronti RAGIONE_SOCIALEa per i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto condannare la Controparte_1 […] CP_3 Parte_3 […]
in persona del legale rappresentante pro tempore -in solido con – al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge. .’. Controparte_1 CP_3
L’ , si è costituita, dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l’ufficio impositore l’unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente. Controparte_5
Deduceva la pretestuosità, inconferenza ed infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘avversa doglianza, in ordine alla nullita’ degli atti impugnati per l’asserita omessa/irrituale notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento , al riguardo rappresentando che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata regolarmente notificata con ‘ consegna in mani proprie ‘ al destinatario in data 13/02/2006 e la cartella NUMERO_CARTA era stata notificata in data 25/02/2009 con ‘ consegna in mani proprie’ , come da allegata documentazione ed entrambe erano state quindi, successivamente, intimate in data 08/03/2011 (avviso int. 09720119009141139 000 del 25.01.2011 notif. 08.03.2011 evincibile dall’estratto di ruolo) ed in data 26/12/2016 , ( avviso int. 09720169056282847 000 del 21.10.2016 notif. 26.12.2016 evincibile dall’estratto di ruolo ) e come da ricevute allegate precisando l’insussiste nza di un onere in capo all’ente RAGIONE_SOCIALEa riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale RAGIONE_SOCIALEa cartella stessa, atteso che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo, evidenziando che le relative eccezioni inerenti le cartelle di pagamento erano da considerarsi tardive in quanto divenute irrimediabilmente definitive.
I n relazione all’asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell’atto impugnato, si evidenzia che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘Ente RAGIONE_SOCIALEa riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., per novazione del titolo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo.
Opponendosi, infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo: ‘Voglia l’Ill.ma Commissione adita, contrariis reiectis: in via prelimin are, rigettare l’istanza di sospensione degli atti impugnati; in via gradatamente preliminare dichiarare l’assoluto difetto di legittimazione passiva di , con conseguente sua estromissione dal presente giudizio; in via subordinata, accertare e dichiarare l’avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione e, per l’effetto, rigettare lo stesso; nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese ed onorari. ‘. CPNUMERO_DOCUMENTO
Si è costituita eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva riguardo le cartelle di pagamento e la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di iscrizione ipotecaria essendo azioni esclusivamente riferibili al deducendo che i motivi circa la nullità e l’illegittimit à RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e RAGIONE_SOCIALEa intervenuta prescrizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente riscossore a percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento dovevano essere proposti esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa . Al riguardo specificava, relativamente al canone RAGIONE_SOCIALE 2006, che la trasmissione del ruolo all’AGER da parte di Roma capitale era avvenuta nel 2008, ossia prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla cartella esattoriale impugnata. CP_3 Controparte_7 Controparte_5
Deduceva , altresì, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa sostenuta durata quinquennale del termine di prescrizione per il canone COSAP in ragione di riportati ed allegati arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.
Evidenziava, comunque, la corretta notifi cazione RAGIONE_SOCIALE‘ avviso di accertamento sotteso alle cartelle esattoriali e segnatamente riguardo alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA relativa al canone cosap
2006 di cui gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati al portiere (all.4 ). Opponendosi, infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo: ‘ Voglia l’ILL.MO Tribunale ordinario di Roma adito: -Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate e, per l’effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di oggetto del prese nte giudizio; – Nella denegata ipotesi in cui questo illustrissimo Tribunale non accolga le ragioni di si chiede di dichiarare unica responsabile RAGIONE_SOCIALEa intervenuta prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore. Con conseguente condanna di spese, a nche generali, e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e cpa essendo il legal e costituito dipendente RAGIONE_SOCIALE‘Ente civico. ‘. CP_3 CP_3 CP_3 CP_8
Con note di contro-deduzione depositate all’udienza del 22.07.2020 parte attrice testualmente esponeva: ‘A tal proposito, è necessario precisare che la sede legale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sita in INDIRIZZO non è dotata di servizio di portineria e che né al suo rappresentante legale, né a diverso soggetto autorizzato sono mai pervenute le raccomandate indicate negli scritti di parte avversa. Per tale ragione, la presente difesa, nell’inter esse RAGIONE_SOCIALEa disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALEe raccomandate n. 60462141874-3 del 30.01.2006 -67008103995-2 del 02.02.2009 -671752527449 del 14.02.2011 proAVV_NOTAIOi dall in quanto non riferibili, nemmeno indirettamente, alla RAGIONE_SOCIALE attrice e/o a persona dalla stessa delegata. Sul punto la in considerazione RAGIONE_SOCIALEa tardiva costituzione RAGIONE_SOCIALEa convenuta, non appena provvederà ad esaminare in modo approfondito gli atti e documenti depositati dalla si riserva querela di falso.’ , cui, tuttavia, non dava alcun seguito. Parte_1 Parte_1 Controparte_5 Parte_1 Controparte_5
Ed invero nei termini assegnati ex art. 183 c.p.c. VI comma, con memoria n. 1 parte attrice si limitava a contestare che per entrambe le cartelle di pagamento intimate nelle date 08.03.2011 e 26.12.2016 l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘08.03.2011 riportava un codice identificativo non riferibile alle cartelle oggi impugnate, né ascrivibile alla mentre l’intimazi one del 26.12.2016, seppur tardiva, non risultava allegata e depositata da controparte. Con memoria n. 2, parte attrice al fine di provare la fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEa propria domanda, provvedeva all’allegazione di 2 fotografie attestanti l’assenza di un servizio di portierato all’interno e/o nei pressi RAGIONE_SOCIALEo stabile in cui è ubicata la RAGIONE_SOCIALE corrispondente al nINDIRIZZO di INDIRIZZO. Parte_1 Parte_1
All’esito, esaminata la documentazione allegata dalle parti, il giudice rinviava per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni a ll’udienza in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti RAGIONE_SOCIALEe parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito ‘…. sostituire il profilo di evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c ….’ e, pertanto, decidere la causa
sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo RAGIONE_SOCIALEa decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».
Giova, quindi, rammentare che ‘La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall’art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extr aprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento’ (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/09/2021, n. 25600). ‘
Nel merito l ‘opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata, stante l’assorbente inammissibilità determinata RAGIONE_SOCIALEa prova documentale fornita dall’ afferente tutti gli atti impositivi che risultano essere stati ritualmente notificati , essendo opportuno ribadire che, con riferimento alle eccezioni RAGIONE_SOCIALE‘attore in ordine alla carenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificaz ione RAGIONE_SOCIALEe cartelle: n. NUMERO_CARTA del 13.02.2006 e n. NUMERO_CARTA alla data del 25.02.2009 e RAGIONE_SOCIALEe rispettive intimazioni secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe notificazioni deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica o implicita e che la contestazione RAGIONE_SOCIALEa conformità dei documenti all’originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, ‘mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello proAVV_NOTAIOo rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzi oni’ (cfr. Cass., ord., n. 17313 del 17.6.2021; Cass. n. 16557 del 20.6.2019); in assenza di proposizione di querela di falso il disconoscimento sostenuto da parte attrice non risponde a tali criteri e, perciò, è improduttivo di alcun effetto sulla documentazione proAVV_NOTAIOa dai convenuti (Cfr. anche la recentissima Cassazione 14279/2024 del 22.05.2024). Controparte_1
Trovano, pertanto, applicazione i pacifici principi giurisprudenziali da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza civile 27 agosto 2020, n. 17966, secondo cui ‘… di fronte alla notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque – pur nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica di verbali e di cartelle non già proponendo l’opposizione ai sensi d ell’art. 615 c.p.c., bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l’ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle: Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo solco, Cass. (ord.) n. 11789 del 2019) l’opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per l’opposizione contro il verbale…termine che decorreva dal momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa d etta comunicazione, in quanto da quel momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verbali di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa
ritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattorial e, l’azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. (Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 [par. 8.2.] e, da ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministra nte la conoscenza di fatto RAGIONE_SOCIALE‘atto pregiudizievole, cioè RAGIONE_SOCIALEa pretesa inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle. Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a far tempo da Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del 2018, ex multis)…quanto alla a violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. c.c. poiché la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di ‘irreperibilità assoluta’ RAGIONE_SOCIALEa parte cui è stata indirizzata la notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall’ufficiale giudiziario le modalità di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento previste dall’art. 6 0, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, anziché ad una ipotesi di irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c…Il motivo – là dove fa valere sempre una nullità RAGIONE_SOCIALEe notificazioni RAGIONE_SOCIALEe due cartelle…perché essa in ogni caso risultava fatta valere…comunque, tardivamente, in quanto il rimedio giusto, cioè l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termin e di venti giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a proposito del primo motivo…’.
Le chiare statuizioni RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza sin qui richiamata determinano che l’impugnativa proposta sia inammissibile perché fondata su vizi che non possono più essere fatti valere in questa sede atteso che l’opposizione -da proporsi ex art. 617 c.p.c.- è stata proposta con atto spedito per la notifica il 25.11.2019 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di ipoteca in data 28.10.2019 .
I n particolare, l’eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento non può essere presa in considerazione, atteso che i vizi RAGIONE_SOCIALEa cartella non possono essere proposti con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo alla stessa ( i.e. la comunicazione preventiva di iscriz ione ipotecaria), a meno che quest’ultimo non sia l’atto con cui si viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Inoltre trattandosi di RAGIONE_SOCIALE, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vertendosi in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. “COSAP”) rappresenta il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. ( cfr. S.C. , sez. 3, ord. n. 3710 del 08/02/2019) ma a quella ordinaria decennale, come visto, tempestivamente interrotta dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento in data 13/02/2006 e 25/02/2009 nonché dalle intimazioni di pagamento rispettivamente notificate in data 08/03/2011 ed in data 26/12/2016 , come già riportato in epigrafe e, da ultimo, in data 28.10.2019 , dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attrice al pagamento , in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni costituite, RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa nota).
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull’opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. NUMERO_CARTA , fascicolo n. 2019NUMERO_DOCUMENTO, emessa dall’ e notificata in data 28.10.2019 proposta dalla nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute, così provvede: Controparte_5 Parte_1
rigetta l ‘ opposizione secondo quanto statuito in parte motiva;
b) condanna la al pagamento in favore de ll’ e di RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, liquidate per ciascun ente convenuto in € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e c.p.a. ove dovute; Parte_1 Controparte_5 CP_3
Così deciso in Roma, il 02.10.2024
Il Giudice
NOME COGNOME