SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14849 2024 – N. R.G. 00077249 2019 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 03 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritte al n. 77249 del R.G.A.C.C. dell’anno 2019 , trattenuta in decisione a ll’udienza del 25 giugno 2024 e posta in deliberazione il 16 settembre 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
p.iva / c.f. con sede legale in Roma, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. ), sito in Roma, INDIRIZZO giusta procura in calce all ‘ atto introduttivo; P. C.F.
ATTRICE
E
, ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 con vertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Roma, INDIRIZZO c.f. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura speciale autenticata per atto notaio di Roma, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall’Avv. NOME NOME COGNOME (C.F. ) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in INDIRIZZO; P. C.F.
CONVENUTA
NONCHE’
(C.F. ), in persona della Sindaca pro tempore Avv. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, P. C.F. C.F.
del 23.6.2023 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, INDIRIZZO in aggiunta all’Avv. NOME COGNOMEC.F. ), già costituito, dell’Avvocatura Capitolina ; C.F.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca CONCLUSIONI: Come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2019, la conveniva in giudizio l’ e per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA fascicolo n. 2019/430051, emessa dall’ e notificata in data 28.10.2019, per l’importo di € 69.011,32, limitatamente a quanto individuato nella predetta comunicazione con identificativi:
Cartella n. NUMERO_CARTA per un totale di € 23.483,06, indicata per notificata il 13.02.2006, anno di riferimento del debito 1999 emessa per debito relativo al Canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche da –INDIRIZZO
Cartella n. NUMERO_CARTA per un totale di € 15.834,76 indicata per notificata il 25.02.2009 anno di riferimento del debito 2006 emessa per debito relativo al Canone di occupazione permanente spazi aree pubbliche da –INDIRIZZO Roma INDIRIZZO
Avendo le stesse ad oggetto debiti/crediti diversi dai tributi (ovvero emesse con riferimento alla canone da occupazione suolo pubblico c.d. ‘COSAP’) e rientranti nella competenza del Giudice Ordinario, riservandosi di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma con riferimento alle altre -residue -cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi tra cui la tassa sui rifiuti (c.d. ‘TARI’) .
Lamentando l’irregolarità l’arbitrarietà, l’illegittimità e la nullità delle due richiamate cartelle di pagamento sopra citate (ovvero la n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA attesa la mancata e regolare notifica all’opponente dei relativi atti prodromici , sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione sottesi alle menzionate cartelle, né tantomeno di aver avuto preventiva conoscenza delle cartelle stesse, eccependo pertanto la consequenziale intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento degli importi e delle sanzioni riportate nell’atto impugnato, a fondamento della domanda deduceva: 1) la proponibilita’ de lla presente opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché volta a contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere in via esecutiva , atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile rispetto alla vera e propria iscrizione di ipoteca essendo competente il Giudice Ordinario, in quanto opposizione limitata alle cartelle impugnate e riferite a crediti asseritamente derivanti dall’omesso versamento del canone da occupazio ne suolo pubblico (c.d.
‘COSAP’) ; 2) nullità ed illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza, irregolarità e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alle cartelle esattoriali sostenendo la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di accertamento e/o cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento sottesa; 3) intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’ente riscossore a percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento considerando le date di notifica indicate dall’Ente, il quale ha riportato rispettivamente la data del 13.02.2006 per quanto attiene alla cartella n. NUMERO_CARTA e la data del 25.02.2009 per quanto attiene alla cartella n. NUMERO_CARTA e richiamando il regolamento del COSAP del laddove prevede che ‘…il termine di prescrizione per il recupero del canone dovuto e non versato dai titolari di concessione è di 5 anni ‘ dal giorno in cui è stata commessa la violazione mentre la comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca in data 27.10.2009, ovvero a distanza di oltre 10 anni;
Instando per la sospensione della efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concludeva chiedendo: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie di legge, pertutti i fatti esposti in narrativa: In via preliminare : sospendere l’efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_DOCUMENTO, fascicolo n. 2019/NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante il grave ed irreparabile danno che deriverebbe alla odierna attrice attesa la infondatezza della pretesa erariale per i motivi esposti in narrativa; Nel merito : accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_CARTA, fascicolo n. 2019/430051, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante la inesistenza e/o irregolarità e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alla cartelle esattoriali di cui in premessa, ovvero per mancanza di valido titolo giuridico, infondatezza del credito e mancanza dei presupposti di diritto per procedere alla esecuzione; Sempre nel merito : accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_DOCUMENTO, fascicolo n. 2019/430051, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante la intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella n. 0972006001258244000 data per notificata il 13.02.2006 di importo pari ad € 23.483,06, nonché della cartella n. 097 20080294718223000 data notificata in data 25.02.2009, previo accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dall’ e di nei confronti della per i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore -in solido con – al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge. .’.
L’ , si è costituita, dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l’ufficio impositore l’unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente.
Deduceva la pretestuosità, inconferenza ed infondatezza dell’avversa doglianza, in ordine alla nullita’ degli atti impugnati per l’asserita omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento , al riguardo rappresentando che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata regolarmente notificata con ‘ consegna in mani proprie ‘ al destinatario in data 13/02/2006 e la cartella NUMERO_CARTA era stata notificata in data 25/02/2009 con ‘ consegna in mani proprie’ , come da allegata documentazione ed entrambe erano state quindi, successivamente, intimate in data 08/03/2011 (avviso int. 09720119009141139 000 del 25.01.2011 notif. 08.03.2011 evincibile dall’estratto di ruolo) ed in data 26/12/2016 , ( avviso int. 09720169056282847 000 del 21.10.2016 notif. 26.12.2016 evincibile dall’estratto di ruolo ) e come da ricevute allegate precisando l’insussiste nza di un onere in capo all’ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, atteso che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo, evidenziando che le relative eccezioni inerenti le cartelle di pagamento erano da considerarsi tardive in quanto divenute irrimediabilmente definitive.
I n relazione all’asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell’atto impugnato, si evidenzia che l’attività dell’Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., per novazione del titolo a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Opponendosi, infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo: ‘Voglia l’Ill.ma Commissione adita, contrariis reiectis: in via prelimin are, rigettare l’istanza di sospensione degli atti impugnati; in via gradatamente preliminare dichiarare l’assoluto difetto di legittimazione passiva di , con conseguente sua estromissione dal presente giudizio; in via subordinata, accertare e dichiarare l’avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, rigettare lo stesso; nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell’Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese ed onorari. ‘.
Si è costituita eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva riguardo le cartelle di pagamento e la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria essendo azioni esclusivamente riferibili al deducendo che i motivi circa la nullità e l’illegittimit à della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della intervenuta prescrizione del diritto dell’ente riscossore a percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento dovevano essere proposti esclusivamente nei confronti della . Al riguardo specificava, relativamente al canone Cosap 2006, che la trasmissione del ruolo all’AGER da parte di Roma capitale era avvenuta nel 2008, ossia prima dell’intervento della prescrizione alla cartella esattoriale impugnata.
Deduceva , altresì, l’infondatezza della sostenuta durata quinquennale del termine di prescrizione per il canone COSAP in ragione di riportati ed allegati arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.
Evidenziava, comunque, la corretta notifi cazione dell’ avviso di accertamento sotteso alle cartelle esattoriali e segnatamente riguardo alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA relativa al canone cosap
2006 di cui gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati al portiere (all.4 ). Opponendosi, infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo: ‘ Voglia l’ILL.MO Tribunale ordinario di Roma adito: -Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate e, per l’effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di oggetto del prese nte giudizio; – Nella denegata ipotesi in cui questo illustrissimo Tribunale non accolga le ragioni di si chiede di dichiarare unica responsabile della intervenuta prescrizione del credito dell’ente impositore. Con conseguente condanna di spese, a nche generali, e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e cpa essendo il legal e costituito dipendente dell’Ente civico. ‘.
Con note di contro-deduzione depositate all’udienza del 22.07.2020 parte attrice testualmente esponeva: ‘A tal proposito, è necessario precisare che la sede legale della società sita in INDIRIZZO non è dotata di servizio di portineria e che né al suo rappresentante legale, né a diverso soggetto autorizzato sono mai pervenute le raccomandate indicate negli scritti di parte avversa. Per tale ragione, la presente difesa, nell’inter esse della disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 60462141874-3 del 30.01.2006 -67008103995-2 del 02.02.2009 -671752527449 del 14.02.2011 prodotti dall in quanto non riferibili, nemmeno indirettamente, alla società attrice e/o a persona dalla stessa delegata. Sul punto la in considerazione della tardiva costituzione della convenuta, non appena provvederà ad esaminare in modo approfondito gli atti e documenti depositati dalla si riserva querela di falso.’ , cui, tuttavia, non dava alcun seguito.
Ed invero nei termini assegnati ex art. 183 c.p.c. VI comma, con memoria n. 1 parte attrice si limitava a contestare che per entrambe le cartelle di pagamento intimate nelle date 08.03.2011 e 26.12.2016 l’avviso di ricevimento dell’08.03.2011 riportava un codice identificativo non riferibile alle cartelle oggi impugnate, né ascrivibile alla mentre l’intimazi one del 26.12.2016, seppur tardiva, non risultava allegata e depositata da controparte. Con memoria n. 2, parte attrice al fine di provare la fondatezza nel merito della propria domanda, provvedeva all’allegazione di 2 fotografie attestanti l’assenza di un servizio di portierato all’interno e/o nei pressi dello stabile in cui è ubicata la società corrispondente al n. INDIRIZZO di INDIRIZZO Ripa.
All’esito, esaminata la documentazione allegata dalle parti, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni a ll’udienza in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito ‘…. sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c ….’ e, pertanto, decidere la causa
sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».
Giova, quindi, rammentare che ‘La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall’art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extr aprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento’ (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/09/2021, n. 25600). ‘
Nel merito l ‘opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata, stante l’assorbente inammissibilità determinata della prova documentale fornita dall’ afferente tutti gli atti impositivi che risultano essere stati ritualmente notificati , essendo opportuno ribadire che, con riferimento alle eccezioni dell’attore in ordine alla carenza di prova dell’avvenuta notificaz ione delle cartelle: n. NUMERO_CARTA del 13.02.2006 e n. NUMERO_CARTA alla data del 25.02.2009 e delle rispettive intimazioni secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, il disconoscimento delle notificazioni deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica o implicita e che la contestazione della conformità dei documenti all’originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, ‘mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzi oni’ (cfr. Cass., ord., n. 17313 del 17.6.2021; Cass. n. 16557 del 20.6.2019); in assenza di proposizione di querela di falso il disconoscimento sostenuto da parte attrice non risponde a tali criteri e, perciò, è improduttivo di alcun effetto sulla documentazione prodotta dai convenuti (Cfr. anche la recentissima Cassazione 14279/2024 del 22.05.2024).
Trovano, pertanto, applicazione i pacifici principi giurisprudenziali da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza della Sezione Terza civile 27 agosto 2020, n. 17966, secondo cui ‘… di fronte alla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque – pur nella prospettiva della inesistenza della notifica di verbali e di cartelle non già proponendo l’opposizione ai sensi d ell’art. 615 c.p.c., bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l’ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle: Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo solco, Cass. (ord.) n. 11789 del 2019) l’opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per l’opposizione contro il verbale…termine che decorreva dal momento della notificazione della d etta comunicazione, in quanto da quel momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verbali di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione della
ritualità della notificazione delle cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattorial e, l’azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, da ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministra nte la conoscenza di fatto dell’atto pregiudizievole, cioè della pretesa inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle. Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a far tempo da Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del 2018, ex multis)…quanto alla a violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. poiché la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di ‘irreperibilità assoluta’ della parte cui è stata indirizzata la notifica delle cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall’ufficiale giudiziario le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dall’art. 6 0, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, anziché ad una ipotesi di irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c…Il motivo – là dove fa valere sempre una nullità delle notificazioni delle due cartelle…perché essa in ogni caso risultava fatta valere…comunque, tardivamente, in quanto il rimedio giusto, cioè l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termin e di venti giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a proposito del primo motivo…’.
Le chiare statuizioni dell’Ordinanza sin qui richiamata determinano che l’impugnativa proposta sia inammissibile perché fondata su vizi che non possono più essere fatti valere in questa sede atteso che l’opposizione -da proporsi ex art. 617 c.p.c.- è stata proposta con atto spedito per la notifica il 25.11.2019 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di ipoteca in data 28.10.2019 .
I n particolare, l’eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento non può essere presa in considerazione, atteso che i vizi della cartella non possono essere proposti con l’impugnazione dell’atto successivo alla stessa ( i.e. la comunicazione preventiva di iscriz ione ipotecaria), a meno che quest’ultimo non sia l’atto con cui si viene a conoscenza della cartella di pagamento, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Inoltre trattandosi di Cosap, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vertendosi in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. “COSAP”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. ( cfr. S.C. , sez. 3, ord. n. 3710 del 08/02/2019) ma a quella ordinaria decennale, come visto, tempestivamente interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento in data 13/02/2006 e 25/02/2009 nonché dalle intimazioni di pagamento rispettivamente notificate in data 08/03/2011 ed in data 26/12/2016 , come già riportato in epigrafe e, da ultimo, in data 28.10.2019 , dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna dell’attrice al pagamento , in favore di ciascuna delle Amministrazioni costituite, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota).
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull’opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. NUMERO_CARTA fascicolo n. 2019/430051, emessa dall’ e notificata in data 28.10.2019 proposta dalla nei confronti delle Amministrazioni convenute, così provvede:
rigetta l ‘ opposizione secondo quanto statuito in parte motiva;
b) condanna la al pagamento in favore de ll’ e di delle spese di giudizio, liquidate per ciascun ente convenuto in € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e c.p.a. ove dovute;
Così deciso in Roma, il 02.10.2024
Il Giudice
NOME COGNOME