Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14050-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato presso l’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
Cartella pagamento
R.G.N.14050/2023
COGNOME
Rep.
Ud 29/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 4646/2022 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2055/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da COGNOME NOME avverso una cartella di pagamento contenuta in un estratto di ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Riteneva la Corte che l’opposizione all’estratto di ruolo fosse ammissibile e che la pretesa contributiva fosse prescritta, poiché non poteva riconoscersi effetto interruttivo al preavviso di fermo amministrativo, notificato a mezzo posta con consegna al portiere ma senza invio della raccomandata informativa.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
Della Notte NOME resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata AdER.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86, secondo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte considerato che si applicava l’art.1335 c.c., senza bisogno di raccomandata informativa, restando inapplicabile la l. n.890/82, relativa agli atti giudiziari anziché agli atti stragiudiziali quale è il fermo amministrativo.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, posto che il ricorso produce e localizza l’avviso di ricevimento del preavviso di fermo amministrativo, indicandolo in calce come doc.6.
Sempre in via preliminare si deve dare atto che non è proposta impugnazione sul punto della sentenza relativo all’ammissibilità dell’estratto di ruolo, essendosi perciò formato giudicato interno sulla questione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Il preavviso amministrativo, quale atto stragiudiziale che viene in rilievo solo ai fini interruttivi della prescrizione ex art.2943 c.c. e quindi non come atto giudiziario, ha natura di atto giuridico recettizio cui si applica l’art.1335 c.c. Essendo pacifico che esso è giunto all’indirizzo del destinatario, tanto basta ai fini della presunzione di conoscenza rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Non opera invece la l. n.890/92 relativa alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ivi compreso l’obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna al portiere, poiché si tratta qui di un atto
stragiudiziale, la cui notificazione può avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art.26 d.P.R. n.602/73 (Cass.8086/18), trovando in tal caso applicazione non le norme della l. n.890/82 ma quelle concernenti il servizio postale ordinario (Cass.28772/18).
Quanto alle ulteriori argomentazioni spese nel controricorso, si deve osservare da un lato che è accertato in fatto dalla sentenza impugnata che l’avviso di ricevimento prodotto si riferisce proprio al preavviso di fermo amministrativo invocato dall’Inps e, dall’altro lato, che la Corte d’appello ha affermato la validità della notifica dell’atto presupposto, ovvero la cartella esattoriale, stante l’accertamento in fatto -incontestabile in questa sede -per cui l’attività di recapito fu eseguita non da un’a genzia privata ma dal servizio pubblico postale.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 29.5.25