Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11187 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20252-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
Poteri officiosi
Art. 437 c.p.c.
R.G.N. 20252/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2601/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 312/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con separati ricorsi, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi nonché cartelle esattoriali con cui l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi, derivanti da modelli DM 10/M rimasti insoluti, relativi ad alcuni mesi compresi tra il 1983 ed il 2001, con riferimento a quattro matricole attribuite alla società.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il debito della società in complessivi Euro 11.385.648,48.
La Corte di Appello di Napoli, provvedendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza nr. 6421 del 2013, rigettava le opposizioni proposte da RAGIONE_SOCIALE ritenendo prescritto il credito opposto dalla società, relativo alla restituzione di contributi pagati in eccesso per effetto del diritto agli sgravi,
negati dall’INPS sulla base di legge dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. n. 261/1991).
A seguito di ricorso per cassazione, la Corte, con la sentenza nr. 24054 del 2015, cassava, con rinvio, la sentenza nr. 6421 del 2013 cit . La Corte di Cassazione accoglieva i motivi della società sulla prescrizione (primo e secondo) mentre rigettava le restanti censure, con le quali la società aveva sostenuto: che sulle somme dovute dall’Inps decorressero rivalutazione ed interessi (terzo motivo); che, comunque, era dovuto dall’Inps il maggior danno (quarto motivo); che la società, ove fosse intervenuto il rimborso di quanto pagato in eccesso, non avrebbe avuto debiti e dunque non avrebbe aderito al condono, pagando anche le sanzioni civili, sanzioni che, pertanto, non erano dovute (quinto motivo).
Sulla base della sentenza rescindente, il giudice di rinvio, con la pronuncia qui impugnata, ha circoscritto, in prima battuta, il thema decidendum . Ha rilevato la formazione del giudicato interno sul credito dell’INPS nonché sul fatto che le somme che l’INPS era tenuto a restituire non producessero accessori ed inoltre che fossero dovute dalla società le sanzioni civili. Ha escluso, invece, il giudicato interno sulle ragioni proposte, con l’originario appello , da ll’INPS e ritenute assorbite dal giudice di appello in conseguenza del rigetto integrale della opposizione. A tale riguardo, ha osservato come l’Istituto non fosse tenuto a riproporre nel precedente giudizio di cassazione, con ricorso condizionato, le relative difese.
Nel merito, ha precisato che il diritto agli sgravi riguardava solo una delle matricole della società (quella delle aziende autoferrotranviarie) e non le altre e, per quanto di maggior rilievo in questa sede, ha osservato come RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di rinvio, avesse formulato deduzioni
nuove, solo con la comparsa di intervento del nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, producendo le istanze di rottamazione del 2017 e del 2018.
La Corte di appello giudicava le allegazioni tardive e, quindi, inammissibili.
Sulla base di tali premesse teoriche, operata la compensazione delle partite creditorie, quantificava in complessivi euro 15.340,652,38, oltre accessori, il credito ancora dovuto e, in relazione allo stesso, emetteva sentenza di condanna in favore dell’Inps .
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno resistito , con controricorso, l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate Riscossione.
CONSIDERATO CHE:
10. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c .p.c- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge nr. 225 del 2016, e degli artt. 416 e 437 c.p.c., per non avere la Corte di appello acquisito la documentazione, tempestivamente prodotta dalla società perché formatasi successivamente all’atto di riassunzione . Invero, soltanto la legge nr. 225 del l’ 1.12.2016 aveva consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e, quindi, dei debiti di cui alle cartelle oggetto di causa. Nello specifico, la società aveva prodotto documenti che attestavano il debito oggetto di definizione agevolata (euro 12.261.586,45), quello da pagare per la definizione (euro 6.661.238,19), le note attestanti il pagamento, le lettere all’INPS per ottenere la regolarizzazione del DURC e la nota in risposta dell’Istituto.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c. – è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, riferito alla documentazione inerente alle cartelle e di cui al primo motivo.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Deve, in primo luogo, respingersi l’eccezione dell’Inps in ordine alla formazione di un giudicato interno sul punto della limitata rilevanza dei documenti non acquisiti dal giudice di merito, che l’Istituto assume essere relativa ad una sola cartella.
Va, in proposito, ribadito che la Corte di appello ha dichiarato inammissibili ‘le deduzioni’ riferite all’intervenuta rottamazione, perché tardive. Ha, quindi, ritenuto essere precluso l’esame della relativa documentazione. Vero è che i giudici territoriali hanno aggiunto, in parentesi, una ulteriore considerazione e cioè che «l’unica rottamazione» utile, «ove tempestivamente proposta», sarebbe stata quella relativa ad una cartella, limitatamente ad un importo circoscritto.
Osserva, tuttavia, il Collegio che la preliminare statuizione di inammissibilità della deduzione, adottata dalla Corte di merito a fondamento del decisum, rende la successiva affermazione, espressa in via incidentale ed eccedente la necessità logico giuridica della decisione, un mero obiter dictum , come tale insuscettibile di costituire giudicato (ex multis , Cass. nr. 3793 del 2019).
Del pari va disattesa l’eccezione della società, ribadita in sede di memoria illustrativa, di formazione di un giudicato interno in ordine alla infondatezza delle originarie ragioni di appello formulate dall’INPS.
In parte qua , è corretta la decisione del giudice territoriale, che ha escluso il giudicato in relazione a questioni
che la precedente sentenza di appello, poi annullata dalla Corte di Cassazione, aveva giudicato «assorbite» (e, dunque, non infondate, neppure implicitamente); in relazione alle stesse, pertanto , l’INPS non doveva proporre alcun ricorso incidentale condizionato in sede di legittimità.
Fatte queste premesse e tornando al merito delle censure, è pacifico che la società RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio con ricorso del 17.2.2016, costituendosi in persona degli amministratori temporanei e straordinari nominati dalla Prefettura di Napoli , e che l’udienza di discussione è stata fissata per la data del 14 gennaio 2019.
Successivamente, stante la revoca della misura cautelare disposta nei confronti della società, è intervenuto in giudizio il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, con atto del 2 febbraio 2019. Contestualmente è stata depositata la documentazione relativa alle istanze di rottamazione, avanzate nel 2017 e 2018, per le cartelle oggetto di causa.
Osserva la Corte che, trattandosi di documentazione, formatasi in corso di giudizio e decisiva ai fini della determinazione del quantum debeatur , la Corte di appello avrebbe dovuto acquisirla, attivando, se del caso, i poteri officiosi.
L ‘insegnamento costante della Corte indica, infatti, che , nel rito del lavoro, occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, in questa prospettiva collocandosi l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto tanto dall’art. 421 c.p.c. che dall’art. 437, comma 2, c .p.c. Pertanto, nel giudizio di appello, anche atti non prodotti tempestivamente possono essere ammessi, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove indispensabili ai fini della decisione
(Cass. Sez. U. 4 maggio 2017 nr. 10790; Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019). Indispensabilità, nella specie, non discutibile riguardando i documenti la definizione agevolata di debiti controversi, tanto che anche ADER, nel controricorso, ha confermato il perfezionamento della procedura amministrativa in relazione alle tre cartelle oggetto di causa.
21. Segue l’ accoglimento del primo motivo. Resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che procederà nuovamente all’esame della fattispecie, valutando la definizione agevolata dei debiti oggetto delle cartelle esattoriali per cui è causa e di cui alla documentazione prodotta in corso di giudizio.
Al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso, in Roma il 12 febbraio 2025