Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20252-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Poteri officiosi
Art. 437 c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDICOGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2601/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 312/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con separati ricorsi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi nonché cartelle esattoriali con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento di contributi, derivanti da moRAGIONE_SOCIALEi DM 10/M rimasti insoluti, relativi ad alcuni mesi compresi tra il 1983 ed il 2001, con riferimento a quattro matricole attribuite alla società.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il debito RAGIONE_SOCIALEa società in complessivi Euro 11.385.648,48.
La Corte di Appello di Napoli, provvedendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, con sentenza nr. 6421 del 2013, rigettava le opposizioni proposte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ritenendo prescritto il credito opposto dalla società, relativo alla restituzione di contributi pagati in eccesso per effetto del diritto agli sgravi,
negati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di legge dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. n. 261/1991).
A seguito di ricorso per cassazione, la Corte, con la sentenza nr. 24054 del 2015, cassava, con rinvio, la sentenza nr. 6421 del 2013 cit . La Corte di Cassazione accoglieva i motivi RAGIONE_SOCIALEa società sulla prescrizione (primo e secondo) mentre rigettava le restanti censure, con le quali la società aveva sostenuto: che sulle somme dovute dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorressero rivalutazione ed interessi (terzo motivo); che, comunque, era dovuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il maggior danno (quarto motivo); che la società, ove fosse intervenuto il rimborso di quanto pagato in eccesso, non avrebbe avuto debiti e dunque non avrebbe aderito al condono, pagando anche le sanzioni civili, sanzioni che, pertanto, non erano dovute (quinto motivo).
Sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, il giudice di rinvio, con la pronuncia qui impugnata, ha circoscritto, in prima battuta, il thema decidendum . Ha rilevato la formazione del giudicato interno sul credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonché sul fatto che le somme che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era tenuto a restituire non producessero accessori ed inoltre che fossero dovute dalla società le sanzioni civili. Ha escluso, invece, il giudicato interno sulle ragioni proposte, con l’originario appello , da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ritenute assorbite dal giudice di appello in conseguenza del rigetto integrale RAGIONE_SOCIALEa opposizione. A tale riguardo, ha osservato come l’RAGIONE_SOCIALE non fosse tenuto a riproporre nel precedente giudizio di cassazione, con ricorso condizionato, le relative difese.
Nel merito, ha precisato che il diritto agli sgravi riguardava solo una RAGIONE_SOCIALEe matricole RAGIONE_SOCIALEa società (quella RAGIONE_SOCIALEe aziende autoferrotranviarie) e non le altre e, per quanto di maggior rilievo in questa sede, ha osservato come RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio di rinvio, avesse formulato deduzioni
nuove, solo con la comparsa di intervento del nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, producendo le istanze di rottamazione del 2017 e del 2018.
La Corte di appello giudicava le allegazioni tardive e, quindi, inammissibili.
Sulla base di tali premesse teoriche, operata la compensazione RAGIONE_SOCIALEe partite creditorie, quantificava in complessivi euro 15.340,652,38, oltre accessori, il credito ancora dovuto e, in relazione allo stesso, emetteva sentenza di condanna in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno resistito , con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
10. Con il primo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 c .p.c- è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 225 del 2016, e degli artt. 416 e 437 c.p.c., per non avere la Corte di appello acquisito la documentazione, tempestivamente prodotta dalla società perché formatasi successivamente all’atto di riassunzione . Invero, soltanto la legge nr. 225 del l’ 1.12.2016 aveva consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 2000 al 2016 e, quindi, dei debiti di cui alle cartelle oggetto di causa. Nello specifico, la società aveva prodotto documenti che attestavano il debito oggetto di definizione agevolata (euro 12.261.586,45), quello da pagare per la definizione (euro 6.661.238,19), le note attestanti il pagamento, le lettere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ottenere la regolarizzazione del DURC e la nota in risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 5 c.p.c. – è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, riferito alla documentazione inerente alle cartelle e di cui al primo motivo.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Deve, in primo luogo, respingersi l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alla formazione di un giudicato interno sul punto RAGIONE_SOCIALEa limitata rilevanza dei documenti non acquisiti dal giudice di merito, che l’RAGIONE_SOCIALE assume essere relativa ad una sola cartella.
Va, in proposito, ribadito che la Corte di appello ha dichiarato inammissibili ‘le deduzioni’ riferite all’intervenuta rottamazione, perché tardive. Ha, quindi, ritenuto essere precluso l’esame RAGIONE_SOCIALEa relativa documentazione. Vero è che i giudici territoriali hanno aggiunto, in parentesi, una ulteriore considerazione e cioè che «l’unica rottamazione» utile, «ove tempestivamente proposta», sarebbe stata quella relativa ad una cartella, limitatamente ad un importo circoscritto.
Osserva, tuttavia, il Collegio che la preliminare statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa deduzione, adottata dalla Corte di merito a fondamento del decisum, rende la successiva affermazione, espressa in via incidentale ed eccedente la necessità logico giuridica RAGIONE_SOCIALEa decisione, un mero obiter dictum , come tale insuscettibile di costituire giudicato (ex multis , Cass. nr. 3793 del 2019).
Del pari va disattesa l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa società, ribadita in sede di memoria illustrativa, di formazione di un giudicato interno in ordine alla infondatezza RAGIONE_SOCIALEe originarie ragioni di appello formulate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In parte qua , è corretta la decisione del giudice territoriale, che ha escluso il giudicato in relazione a questioni
che la precedente sentenza di appello, poi annullata dalla Corte di Cassazione, aveva giudicato «assorbite» (e, dunque, non infondate, neppure implicitamente); in relazione alle stesse, pertanto , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non doveva proporre alcun ricorso incidentale condizionato in sede di legittimità.
Fatte queste premesse e tornando al merito RAGIONE_SOCIALEe censure, è pacifico che la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio con ricorso del 17.2.2016, costituendosi in persona degli amministratori temporanei e straordinari nominati dalla Prefettura di Napoli , e che l’udienza di discussione è stata fissata per la data del 14 gennaio 2019.
Successivamente, stante la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare disposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, è intervenuto in giudizio il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, con atto del 2 febbraio 2019. Contestualmente è stata depositata la documentazione relativa alle istanze di rottamazione, avanzate nel 2017 e 2018, per le cartelle oggetto di causa.
Osserva la Corte che, trattandosi di documentazione, formatasi in corso di giudizio e decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum debeatur , la Corte di appello avrebbe dovuto acquisirla, attivando, se del caso, i poteri officiosi.
L ‘insegnamento costante RAGIONE_SOCIALEa Corte indica, infatti, che , nel rito del lavoro, occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità, in questa prospettiva collocandosi l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto tanto dall’art. 421 c.p.c. che dall’art. 437, comma 2, c .p.c. Pertanto, nel giudizio di appello, anche atti non prodotti tempestivamente possono essere ammessi, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione
(Cass. Sez. U. 4 maggio 2017 nr. 10790; Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019). Indispensabilità, nella specie, non discutibile riguardando i documenti la definizione agevolata di debiti controversi, tanto che anche RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso, ha confermato il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura amministrativa in relazione alle tre cartelle oggetto di causa.
21. Segue l’ accoglimento del primo motivo. Resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che procederà nuovamente all’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, valutando la definizione agevolata dei debiti oggetto RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali per cui è causa e di cui alla documentazione prodotta in corso di giudizio.
Al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso, in Roma il 12 febbraio 2025