Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21021-2021 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 2546/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Somministrazione
R.G.N. 21021/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui -per quanto qui ancora rileva- chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di somministrazione del 24 agosto 2015 stipulato con l’agenzia RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna della società utilizzatrice al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno;
in sintesi, la Corte ha accolto il motivo di appello con cui la società aveva gravato la sentenza del Tribunale ‘nella parte in cui aveva accertato l’invalidità dei contratti ( scilicet di somministrazione) stipulati successivamente al 25.6.2015 per carenza della necessaria forma scritta’;
la Corte romana ha preso atto che la società aveva prodotto con l’appello ‘i contratti commerciali relativi a tutti i contratti di lavoro stipulati dall’appellata in data successiva al 30/6/2015’ e ne ha ritenuto ammissibile la produzione ex art. 437, comma 2, c.p.c.;
ha argomentato: ‘nel presente caso di specie, fermo restando il rilievo decisivo ai fini della presente controversia della menzionata documentazione, il superamento delle preclusioni istruttorie eventualmente maturate risulta giustificato dal complessivo contenuto delle allegazioni effettuate a tale proposito dalla società datrice quest’ultima sin dalla comparsa di costituzione di primo grado aveva lamentato la difficoltà di reperimento della predetta documentazione dimostrando l’avvenuta effettuazione di una richiesta della stessa alla società di somministrazione e avanzando altresì
richieste di esibizione documentale e di prova per testi’; secondo la Corte territoriale si trattava di elementi che realizzavano quelle ‘piste probatorie’ in ordine alla effettiva stipulazione per iscritto dei contratti di somministrazione in controversia che giustificavano l’esercizio dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.;
in ragione di ciò la Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la nullità dei contratti di somministrazione stipulati successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2015;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la NOME con tre motivi; ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, società che ha fuso per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE; le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. col primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe fornito ‘alcuna motivazione’ sulle ragioni per le quali ha accolto il primo motivo di appello della società con cui si doleva ‘della mancata ammissione della prova per testi e dell’ordine di esibizione dei contratti di somministrazione successivi al 25.6.2015’;
1.2. con il secondo motivo si denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 437, comma 2, c.p.c., 416, comma 3,
c.p.c. e 38, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili nel giudizio di gravame, ex art. 437, comma 2, c.p.c., ‘senza congrua e adeguata moti vazione’, i contratti commerciali di somministrazione prodotti per la prima volta con il ricorso in appello, benché fossero di formazione precedente al giudizio di primo grado, la loro produzione non fosse stata necessitata dall’evolversi del processo e no n fossero stati, tali documenti, volti a completare una pista probatoria;
1.3. il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, comma 1, c.p.c. e 416, comma 3, c.p.c.; si sostiene che la Corte territoriale avrebbe trascurato come l’onere di provare l’avvenuta conclusione in forma scritta dei contratti commerciali di somministrazione avrebbe dovuto essere assolto dalla società ‘nei termini di cui all’art. 416, comma 3, c.p.c., a cui ha tentato di sopperire mediante la (tardiva) produzione dei contratti di somministrazione avvenuta, per la prima volta, nell’ambito del giudizio di appello’;
il ricorso non può trovare accoglimento (cfr., in analoga vicenda processuale, Cass. n. 24042 del 2022);
2.1. il primo motivo è infondato;
come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiet tivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha diffusamente spiegato le ragioni per cui ha accolto il gravame, acquisendo, ex art. 437, comma 2, c.p.c., i contratti di somministrazione prodotti in grado di appello mediante l’esercizio di poteri officiosi e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;
2.2. il secondo motivo, in disparte il profilo di inammissibilità derivante dal non aver prospettato un errore di attività del giudice come error in procedendo da denunciare secondo i canoni imposti dal vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comunque è infondato;
la sentenza impugnata è infatti conforme a Cass. SS.UU. n. 10790 del 2017 – con cui il motivo di censura neanche si confronta adeguatamente -secondo la quale per l’esercizio dei poteri officiosi ‘non ha senso invocare eventuali preclusioni istruttorie con sumatesi’ in primo grado;
infatti, nell’aderire all’orientamento giurisprudenziale che ‘interpreta il concetto di indispensabilità come influenza
causale più incisiva della rilevanza’, le Sezioni unite citate, disattendendo il diverso e più rigoroso orientamento dalla medesima Corte definito ‘di indispensabilità ristretta’, hanno, tra l’altro, richiamato l’inciso ‘anche d’ufficio’, contenuto nell’art. 437, comma 2, c.p.c. (e presente anche nella disposizione della l. n. 92 del 2012), ‘rispetto al quale non ha senso invocare preclusioni istruttorie poiché nel rito speciale esse non elidono i poteri istruttori d’ufficio espressamente riconosciuti dall’ art. 421, comma 2, c.p.c.’; ‘non si tratta secondo il Supremo Collegio – di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale’; tanto in continuità co l canone che caratterizza il processo del lavoro, in base al quale, ‘allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il poteredovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (Cass. SS.UU. n. 761 del 2002);
la ricorrente, in sostanza, neanche confuta adeguatamente che la prova acquisita fosse indispensabile ma, piuttosto, si duole che il potere di acquisizione dei documenti fosse precluso proprio dalle decadenze prodotte in prime cure, invocando appunto una preclusione che non è di ostacolo all’esercizio dei poteri officiosi;
2.3. da quanto precede deriva l’inammissibilità del terzo motivo, che si fonda su di un presupposto rivelatosi errato,
ovvero la mancanza di prova scritta dei contratti di somministrazione, atteso che l’acquisizione documentale di detti contratti in grado di appello ha superato il vaglio di legittimità;
3. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con spese regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME