Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27787-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1300/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 3048/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1300 dell’11.5.2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta la domanda, presentata
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, diretta ad ottenere la declaratoria che essa ricorrente, per il periodo dal 15.10.2010 al 30.6.2017, quale collaboratore domestica, inquadrata nella seconda categoria del CCNL Lavoratori familiari, colf e badanti, del settore Commercio/Servizi del 20.5.2011, aveva prestato, ininterrottamente e continuativamente, la sua attività lavorativa alle dipendenze del COGNOME e, conseguentemente, aveva diritto alla corresponsione della complessiva somma di euro 24.646,20 a titolo di differenze retributive, ordinarie e straordinarie, e di euro 1.210,00 a titolo di TFR, o di quei maggiori o minori importi da accertarsi in corso di causa.
I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che dall’esame delle risultanze istruttorie, non era stata raggiunta la prova che la COGNOME avesse lavorato continuativamente oltre l’orario settimanale di venticinque ore.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 420, 421 e 437 cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto non provata la domanda azionata. In particolare, ella deduce che i giudici del merito avrebbero dovuto ammettere tutte le prove ritualmente richieste ed integrare l’istruttoria, essendo invece, stata ridotta la lista dei testimoni da escutere e non essendo stati attivati gli obblighi di utilizzo dei poteri officiosi ex art. 421 cpc, diretti all’accertamento della verità materiale.
Il motivo non è fondato.
In ordine alla doglianza circa la mancata attivazione, da parte dei giudici di seconde cure, dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 cpc, deve preliminarmente rilevarsi che, nella articolazione del
motivo, non è stato puntualmente precisato di avere sollecitato, nei termini di legge, l’utilizzo di tali poteri.
Nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. n. 25374/2017; Cass. n. 14731/2006).
Con riferimento, invece, alla censura concernente la mancata ammissione della prova per testi relativa a tutti i testi indicati, va ribadito che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. n. 34189/2022).
Nella fattispecie, avendo riguardo all’impianto decisionale della pronuncia di secondo grado, non è ravvisabile né la violazione di principi giuridici né incongruenze di ordine logico, non avendo la Corte distrettuale ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, correttamente individuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 2094 cc.
E i dubbi, su tale punto, emersi dalla acquisizione delle deposizioni dei testi escussi comunque per la Corte erano evidentemente ostativi a rendere dimostrata la pretesa anche nella eventuale presenza di altre risultanze istruttorie favorevoli alla tesi della originaria ricorrente.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2024