Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29024 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11934-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 991/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2017 R.G.N. 81/2015;
Oggetto
R.G.N. 11934/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 991 del 2016, ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l a sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva rigettato l’opposizione RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME avverso l’avviso di addebito che gli era stato notificato, riferito all’omesso pagamento di contributi agricoli per il periodo 2006-2011 quale coltivatore diretto;
l’opponente aveva sostenuto l’errone ità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni cui era giunto il verbale ispettivo dal quale aveva tratto origine l’avviso di addebito , in ordine ai presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di coltivatore diretto, pos ta l’incompatibilità tra tale attività e quella, che realmente sarebbe stata svolta (come emergente da sentenze passate in giudicato tra le parti) di lavoratore agricolo subordinato RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affittuaria dei terreni indicati nel medesimo periodo;
la Corte d’appello ha rilevato che nessuna preclusione da giudicato sussisteva in quanto si trattava di periodi differenti e non era stato neanche provato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza; inoltre, le risultanze del verbale ispettivo acquisito d’ufficio non erano state superate dai rilievi RAGIONE_SOCIALE‘appellante;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
CONSIDERATO che:
con il primo motivo, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3-4-5, c.p.c., per l’ omessa declaratoria di avvenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva prodotto tardivamente il verbale ispettivo sul quale risultava incentrata la motivazione, con consequenziale nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione; il giudice del gravame, pur ammettendo che l’omesso tempestivo deposito di documenti determina la decadenza dal diritto di produrli, aveva ritenuto che un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trovasse contemperamento ispirato all’esigenza RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità materiale e che la documentazione prodotta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse indispensabile;
tale motivazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe solo apparente perché priva di concreta giustificazione e perché anche sul contenuto del documento tardivamente prodotto sarebbe sopravvenuto il giudicato, avendo lo stesso ritenuto il verbale ispettivo irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione d’un rapporto autonomo di lavoro;
con il secondo motivo di ricorso, pure relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n n. 3-4-5, c.p.c., si deduce l’omesso rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 2697 c.c.) a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto a riscuotere contributi;
con il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 -4-5, c.p.c., si denuncia il vizio in procedendo di cui all’art. 112 c .p.c. , in riferimento all’art. 2909 c.c. per avere il giudice di merito omesso di prendere atto del giudicato eccepito dalla parte; i primi due motivi sono infondati;
la sentenza impugnata non ha affermato che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva gravasse sull’opponente, anzi a pagina 3), ha esplicitamente affermato che tale onere, gravante sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, era stato soddisfatto anche attraverso l’attività emersa dal verbale ispettivo; all’acquisizione d’ufficio di tale atto non ostava l’avvenuta decadenza dalla produzione in giudizio;
tali affermazioni sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di esercizio del potere di acquisizione d’ufficio di materiale istruttorio previsto dall’art. 437 c.p.c.; in particolare, la Corte territoriale ha rimarcato che il fatto storico per la cui prova il verbale ispettivo era necessario fosse stato allegato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALENRAGIONE_RAGIONE_SOCIALEP.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fin dalla memoria di costituzione di primo grado, il che integra il requisito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte allorquando ritiene che i poteri istruttori possano essere esercitati soltanto “con riferimento a fatti allegati dalle parti” (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20055; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577; in senso analogo, sullo specifico punto, anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7694); la richiesta di utilizzazione del documento a fini decisionali è poi palese nell’istanza di acquisizione tardiva per la sua produzione, di cui è menzione nello stesso ricorso per cassazione, il che permette di escludere che non vi sia stato esercizio del corrispondente onere di impulso, nel senso RAGIONE_SOCIALEa richiesta di acquisizione al materiale probatorio utilizzabile anche di quel verbale, pur se tardivamente prodotto, e ciò in ottemperanza ad un requisito richiesto da consolidato orientamento (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374; Cass.
26 giugno 2006, n. 14731); la specifica indicazione del verbale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale atto ricognitivo di specifiche acquisizioni di dichiarazioni e di accertamenti immediatamente eseguiti, secondo id quod plerumque accidit , posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di una pretesa previdenziale di recupero contributivo, se non integra di per sé elemento sufficiente alla prova dei presupposti impositivi, individua almeno elementi concorrenti che giustificano l’approfondimento istruttorio officioso sullo specifico punto, secondo la regola appunto che ammette tale possibilità allorquando si manifesti l’esistenza di piste probatorie in una situazione di semiplena , e come tale ancora insufficiente, probatio degli elementi decisivi (Cass. 1° agosto 2013, n. 18410);
è del resto evidente che il verbale ispettivo è decisivo, rispetto alla sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, sicché ricorrono anche i presupposti di indispensabilità che, in primo grado non diversamente da quanto richiesto ex art. 437 c.p.c., per il grado di appello, soprassiedono all’esercizio dei poteri istruttori officiosi (Cass. 29 settembre 2016, n. 19305);
in tale quadro non ha rilievo il fatto che vi era stata decadenza RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla indicazione dei mezzi di prova, in quanto l’acquisizione d’ufficio è permessa ed anzi, nel ricorrere dei relativi presupposti, è doverosa (Cass 25374/2017 cit.) al fine di consentire al processo di avvicinare il più possibile il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa verità materiale (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21006; Cass. 23 giugno 2015, n. 12902; Cass. 19305/2016 cit.);
infine, a fronte RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui sopra, non ha rilievo il fatto che il documento è stato depositato dall’ente previdenziale tardivamente;
infatti, è palese che, ricorrendo i presupposti sopra esaminati, il documento avrebbe dovuto essere comunque acquisito, né il deposito di esso ha leso alcuna facoltà del ricorrente, salvo richiesta di termine a difesa onde prendere posizione su di esso, profilo su cui però non vi è questione;
in definitiva, la sentenza impugnata ha legittimamente disposto la produzione di quel verbale e quindi giustamente la Corte territoriale ha ritenuto l’utilizzabilità del documento e deciso nel merito anche sulla base di esso; Cassazione civile sez. lav., 17/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 17/10/2018), n.26034;
anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte non ha omesso di decidere sulla eccezione di giudicato ma l’ha disattesa per varie ragioni che l’odierno ricorrente non ha neanche adeguatamente criticato posto che non risulta dimostrato che in fatto vi sia totale incompatibilità tra i presupposti concreti (cioè, i tempi e la modalità RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola prestata c ome lavoratore subordinato) ed i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per cui è causa;
neppure incide il fatto che lo stesso ricorrente avesse intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con altri lavoratori formalmente assunti dalla propria madre quale titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; infine, non assume rilievo decisivo il fatto che gli anni di contribuzione richiesti nel presente giudizio siano coincidenti con quelli indicati in
una RAGIONE_SOCIALEe sentenze precedenti RAGIONE_SOCIALEe quali si invoca l’fficacia di giudicato preclusivo (Tribunale Salerno n. 3939 del 2013), posto che tale sentenza che si assume essere passata in giudicato, ha riguardato solo l’illegittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva determinato dalla notifica di avviso di addebito in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento, ma non ha in alcun modo proceduto all’accertamento nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19