Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15972 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16628-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 177/2013;
Oggetto
Poteri officiosi Giudice del lavoro
R.G.N.16628/2019
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dalla Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto-, con la sentenza impugnata, ha confermato, per quanto qui ancora rileva, la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da NOME COGNOME nei confronti dell’INPS di accertamento negativo del debito, a titolo di contribuzione come coltivatore diretto, relativamente agli anni dal 2005 al 2010.
La Corte territoriale – in estrema sintesi – ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva tratto dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio, in primis il verbale degli organi ispettivi, il convincimento circa la sussistenza, in fatto, dei requisiti per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, da cui conseguiva la pretesa dell’INPS. In particolare, era condivisibile il giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività agricola, espresso dal Tribunale, non contraddetto dallo svolgimento dell’ attività di impiegato presso il Comune di Ginosa, limitata a poche giornate mensile. Andava considerata inoltre l’a ssenza di specifica contestazione in ordine al numero e all’estensione dei terreni agricoli e considerati anche i dati riportati dallo stesso appellante nelle denunce aziendali e nei DMAG oltre che nel libretto fiscale di controllo e prelievo carburanti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’Istituto che ha solo depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione dell’art. 416 c.p.c.
Deduce parte ricorrente che la costituzione tardiva dell’Inps avrebbe determinato una preclusione assoluta tanto in merito alle eccezioni difensive quanto alla prova e alla produzione dei documenti. Nello specifico, i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione produzioni documentali inammissibili perché tardive, con la conseguenza che l’Inps non avrebbe assolto all’onere probatorio su di esso gravante.
Il motivo, per come argomentato, è infondato.
Il ricorrente omette di considerare che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex s e l’inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 421 e 437 c.p.c.
Al riguardo, è noto l’ insegnamento della Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l’esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l’incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020;
Cass. nr. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi.
Nel caso di specie, l’acquisizione dei documenti introdotti in giudizio dall’INPS è, in modo evidente, l’esito d i un legittimo esercizio di poteri istruttori che, peraltro, parte ricorrente non dimostra di aver in qualche modo ostacolato. In questo senso, il richiamo, in ricorso, a Cass. nr. 3467 del 2019 (che si è posta sulla scia di Cass nr. 8924 del 2015) non è decisivo, ove si consideri a tacer d’altro – che, per il precedente, una questione di limite al potere officioso del Giudice può porsi solo ove la parte interessata abbia ritualmente e tempestivamente eccepito la tardività di costituzione del convenuto, all’udienza ex art. 420 cod. proc. civ. (v. Cass. nr. 7272 del 2024, punto 13.3; Cass. nr. 3467 del 2019 cit., punto 11). Situazione che, invece, è qui solo allegata ma non efficacemente dimostrata.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c.è dedotto omesso esame circa un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 111, co. 6, Cost. nonché falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Anche il secondo motivo va disatteso.
Escluso che la Corte di appello abbia esercitato, oltre i limiti di legge, il potere officioso di disposizione dei mezzi probatori, la sentenza impugnata è esente anche dai rilievi mossi con le ulteriori censure.
La Corte territoriale, in adesione a quanto accertato dal primo giudice, ha ritenuto che, nella vicenda concreta, fossero emersi elementi sufficienti a ritenere provati, in fatto, i requisiti per la qualificazione del ricorrente come coltivatore diretto, con una valutazione che -rispettosa del cd. minimo costituzionale sul piano motivazionale ( ex plurimis , v. Cass. nr. 7090 del 2022)- inerisce tipicamente al merito della causa (cfr.
Cass. n. 37288 del 2022, in motiv.), non più censurabile in questa sede di legittimità.
Per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso. Nulla deve provvedersi in relazione alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’Inps. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’8 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME