Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30571 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16922-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
R.G.N. 16922/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 646/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della sussistenza, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, di un rapporto di lavoro da data antecedente l’1.7.2004, data di stipulazione del contratto tra le parti (nel quale era stato inserito un patto di prova corrispondente a 15 giorni).
La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività -nello stesso periodo – sia la ditta di NOME COGNOME (padre del ricorrente) sia la ditta di NOME COGNOME, e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di NOME COGNOME in data precedente l’1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta RAGIONE_SOCIALE piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del COGNOME).
Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il COGNOME con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d’ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: nel caso di specie, a pag. 7/9 nonché 18 dell’atto di appello il COGNOME aveva citato la deposizione del teste COGNOME ove si faceva riferimento alla ‘documentazione di valutazione de i rischi’ (ove NOME COGNOME risultava assunto in data 28.6.2008) e aveva dedotto di allegare il suddetto documento da ritenersi ammissibile, anche se prodotto tardivamente, ‘stante la sua indispensabilità’; la Corte di appello, invece, ha deciso la controversia applicando il principio dell’onere della prova e ritenendo sfornita di prova la retrocessione del vincolo di subordinazione a data precedente (28.6.2008) la stipulazione del contratto di lavoro (1.7.2004), elemento che avrebbe conseguentemente comportato l’illegittimità del licenziamento intimato, il 15.7.2004, per mancato superamento del periodo di prova.
Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare il fatto
storico, decisivo, dell’inserimento di NOME COGNOME nel documento di valutazione dei rischi quale dipendente assunto in data 28.6.2008.
3. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
3.1 Questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchØ le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652 del 2016).
3.2. Invero, in base al combinato disposto dell’art. 416 cod. proc. civ. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di
primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento ispirato all’esigenza della “verità materiale”, cui Ł doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005).
3.3. Secondo le Sezioni Unite della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in
causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicchØ il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo di motivare -in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge -in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016).
3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probat oria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017).
4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell’atto di appello ove si valorizzava l’acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto alcuna, embrionale, spiegazione per disattendere la
richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato nell’atto di appello (la documentazione di valutazione dei rischi), mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.
Il secondo motivo di ricorso Ł assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del