Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23946-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2905/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021 R.G.N. 2292/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione avviso di addebito
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 2905/2021 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la sua opposizione ad avviso di addebito.
Propone due motivi, illustrati da memoria.
Resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La società censura la sentenza per due motivi, così rubricati:
‘1) Violazione del principio dispositivo della prova -grave alterazione della parità processuale fra le parti -violazione artt. 111 Costituzione e 416 cod. proc. civ.
2)Omessa valutazione sulla prova testimoniale richiesta da parte ricorrente -omessa pronunzia’.
La sentenza motiva come segue.
-Lamenta l’appellante che il giudice di primo grado ha violato il principio dell’onere della prova, erroneamente concedendo all’Istituto la possibilità di produrre ulteriore documentazione e non ammettendo la prova testimoniale come articolata in ricorso;
-entrambe le doglianze sono infondate;
-quanto all’esercizio del potere di cui all’art. 421 cod. proc. civ. da parte del primo giudice, l’ordinamento processuale consente un contemperamento ispirato alla esigenza della ricerca della
“verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento;
-nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi sia dell’art. 421 che dell’art. 437 c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (v. Cass. Sent. n. 26479/2018);
-nel caso di specie, a parere della Corte, il giudice di primo grado ha correttamente esercitato i suoi poteri. Infatti, nel costituirsi tempestivamente, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già produceva il verbale relativo all’accertamento ispettivo da cui scaturiva l’emissione d ell’avviso di addebito per il recupero dei contributi non versati. Il giudice, partendo da tale documentazione e sulla base delle allegazioni contenute nella memoria di difesa, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori documenti (nella specie le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori e gli elenchi di transito dei lavoratori, cui specificamente fanno riferimento i verbalizzanti). Dunque, esistendo la relativa pista probatoria, il giudice proprio per l’accertamento della verità materiale ha correttamente esercitato il potere -dovere attribuitogli dalla legge;
-quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale come articolata dalla società, va rilevato che nel verbale di accertamento sono chiaramente individuate le infrazioni cui è ricollegato l’obbligo di versamento di contributi ulteriori ed in relazione ad esse ‘appare evidente la assoluta irrilevanza della circostanza in relazione alla quale è stata richiesta la prova
testimoniale da parte opponente (‘ la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha sempre corrisposto ai lavoratori quanto dovuto, come rappresentato nelle buste paga dal gennaio del 2013 al dicembre del 2017 ‘). Pertanto, correttamente il giudice non ha ammesso tale prova.
A fronte di tale articolata motivazione, entrambi i motivi sono inammissibili poiché, innanzitutto, non si confrontano con la decisione.
Quanto al primo, la decisione gravata si fonda sulla correttezza dell’uso dei poteri istruttori officiosi da parte del Tribunale e, su questo profilo, il ricorrente non espone ragioni a confutazione delle argomentazioni della Corte che, del tutto correttamente, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha apprezzato la pista probatoria già esistente e, sul presupposto di essa, ha ritenuto che il Tribunale ben avesse agito ammettendo le produzioni documentali ritenute necessarie all’accertam ento della verità.
È, del resto, consolidato (come ex multis Cass. n. 7694/2018) che «nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento». Ed ancora, Cass. n.33393/2019: «Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di
documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova».
Parimenti è a dirsi per il secondo motivo, che lamenta una omessa valutazione della prova testimoniale richiesta, id est , una omessa pronuncia su una istanza istruttoria.
La doglianza non si confronta con il decisum : la Corte, premesso che nel verbale di accertamento erano chiaramente individuate le infrazioni (che trascrive interamente), qualifica come del tutto irrilevante la circostanza in relazione alla quale la prova testimoniale era stata chiesta, poiché l’aver sempre corrisposto ai lavoratori le somme di cui ai cedolini paga ‘non prova assolutamente ad esempio il rispetto della percentuale di lavoratori assunti a tempo determinato, o che le retribuzioni siano state calcolate effettivamente nel rispetto della contrattazione collettiva…o che le giornate e le ore lavorate riportate sulle buste paga siano corrispondenti a quelle previste dai contratti individuali’.
Né può parlarsi di omessa pronuncia in relazione ad istanze istruttorie: come ex multis Cass. n. 41736/2021, «l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie (…) non è denunciabile con il mezzo proposto, ex art. 112 c.p.c., ma soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione nel ristretto ambito in cui è oggi consentito, ex art. 360 n. 5 c.p.c., configurandosi
esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito (vd. Cass. n. 13716 del 2016)», qui non consentito, in presenza di doppia conforme.
Peraltro, la Corte non si è sottratta all’onere di motivazione, avendo compiutamente spiegato le ragioni della decisione sul punto, come sopra riportato.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 6000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME