Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 9693-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 792/2017 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Civitavecchia emRAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.E. n. 171/2010 in data 27.05.2011 (promossa da RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE), con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità d i tale esecuzione.
L’opponente deduceva che con ordinanza del 24/11/2010 , pronunciata a seguito del ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva R.E. n. 171/2010 ed assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito; che detto giudizio era tuttora pendente dinanzi allo stesso Tribunale; che in pendenza dell’opposizione all’esecuzione -stante la già avvenuta sospensione della procedura esecutiva – fosse inibito al G.E. assumere il provvedimento dichiarativo della improcedibilità dell’esecuzione, anche tenuto conto del disposto di cui all’art. 626 c.p.c. che vieta il compimento di ‘atti esecutivi’ durante la sospensione, tale dovendosi intendere anche l’ordinanza del giudice.
Con l’ordinanza impugnata il G.E., dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio delle parti stante il rilievo officioso, ha dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione per le ragioni espresse nella precedente ordinanza del 24/11/2010, ossia per la sopravvenuta inefficacia dell’ipoteca con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, con conseguente difetto di un valido titolo esecutivo del creditore ipotecario procedente.
Con sentenza n. 792/2017 il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica riteneva l’opposizione infondata, escludendo che la questione della declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione fosse di esclusivo appannaggio del giudice del merito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva è rilevabile d’ufficio dal G.E. in ogni stato e grado del giudizio. Aggiungeva che l’ordinanza di improcedibilità resa dal G.E. in sede di processo esecutivo aveva natura puramente dichiarativa in ordine alle condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva, e come tale risultava inidonea a statuire su diritti, essendo priva di contenuto decisorio e che l’art. 626 c.p.c. non è norma che genera alcun effetto preclusivo per il giudice in ordine alla verifica delle condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria per operazione di cessione di crediti in blocco, oggetto di pubblica notizia sulla G.U. n. 67 del 13.06.2015 del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c. con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che, in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con sospensione dell’esecu zione immobiliare disposta dal G.E., era preclusa allo stesso giudice la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione. Questo in quanto, in caso di rigetto dell’opposizione promossa,
l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla ricorrente poteva ritenersi perfettamente valida, legittima e procedibile.
2.Il secondo motivo deduce la violazione de ll’art. 626 c.p.c., costituendo l’ordinanza del GE ‘atto esecutivo’ precluso ai sensi di questa norma, come riconosciuto anche da precedenti giurisprudenziali di legittimità.
3.Il Collegio, ritenuto che la questione centrale oggetto del ricorso -se in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, il GE (in sede di opposizione agli atti esecutivi) possa dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione per la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo esecutivo -costituisca questione attinente squisitamente al processo esecutivo, che fuoriesce dalle materie attribuite alla competenza della Seconda Sezione Civile, ritiene di rimettere la causa alla Prima Presidente per l’ eventuale assegnazione ad altra Sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione ad altra Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda