Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14439 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28208/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di eredi
di COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede di COGNOME NOME;
– intimati –
e nei confronti di
COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 1315/2021, depositata il 07/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17.07.2002, la RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Napoli -Sez. distaccata di Capri, NOME COGNOME e altri proprietari dei fondi limitrofi, chiedendo il regolamento dei confini e, la condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni immobiliari illegittimamente occupate per oltre 1.200 mq, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della sua pretesa, la società attrice deduceva di essere proprietaria del fondo denominato «Porta», riportato in catasto terreni del Comune di Anacapri alla partita 2446, particelle 7 e 24, sito nel Comune di Anacapri, giusta atti di vendita del 20.12.1990 (stipulato con la proprietaria NOME COGNOME), successivo atto integrativo del 28.03.1996 (avente ad oggetto l’acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei diritti di comproprietà in ragione di ½ sul viale privato che delimita il confine con i terreni di proprietà dei convenuti nonché sulla piazzola di accesso al suddetto viale privato oggi contrassegnata come part.lla 21), nonché atto pubblico del 10.11.2001 (intervenuto tra NOME COGNOME in qualità di procuratore di NOME COGNOME figlio di NOME COGNOME, e della RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale egli rivestiva
la qualità di rappresentante legale) , avente ad oggetto l’acquisto della medesima piazzola di accesso al viale privato, in ragione di ½.
Assumeva l’ attrice che la part.lla 24, a fronte di una consistenza catastale di 6.444 mq, ne avrebbe una effettiva di 4.811 mq, in ragione degli sconfinamenti compiuti dai proprietari confinanti.
Precisava ancora che il suo fondo apparteneva originariamente, in comproprietà indivisa, alle sorelle NOME e NOME COGNOME che procedettero alla sua divisione con atto del 22 febbraio 1957, attribuendo un ¼ ad NOME COGNOME (mq 4.070), e la restante parte di ¾ a NOME COGNOME. Con reciproche permute e trasferimenti di particelle, le due sorelle stabilirono di costruire una strada privata interpoderale – della quale erano divenute entrambe proprietarie per l’intero suo percorso e in misura paritaria – che fungesse da linea di confine e consentisse di pervenire alle aree di proprietà dell’una e dell’altra, con accesso alla INDIRIZZO attraverso una piazzola (identificata come part.lla 21), anch’essa in comproprietà tra le NOME, delimitata da un cancello chiuso a chiave.
Deduceva che la porzione di fondo di proprietà di NOME (part.lla frazionata 24, avente altro accesso dalla INDIRIZZO), poi ceduta alla RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe subìto ulteriori trasferimenti, mentre la proprietà immobiliare di NOME sarebbe stata oggetto di numerosi frazionamenti susseguitisi a partire dal primo atto del 25.09.1965 con cui NOME COGNOME aveva ceduto l’intera proprietà terriera (anche tra gli altri) a NOME e NOME COGNOME, danti causa di NOME COGNOME (usufruttuaria) e di NOME COGNOMEnuda proprietaria), inclusa la striscia di suolo delimitativa dei due predi sulla quale sarebbe stata delineata la strada privata per cui è causa.
Si costituiva in giudizio -tra gli altri – NOME COGNOME chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore dell’intervenuto acquisto per usucapione decennale ex art. 1159 cod. civ. o, in subordine, ventennale ex art. 1158 cod. civ., sia delle
porzioni di terreno eventualmente occupate e che dovessero risultare catastalmente intestate all’attrice o ad altri, sia della strada privata interpoderale. Con riferimento a quest’ultima, c hiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’atto integrativo di compravendita del 28.03.1996 avente ad oggetto l’acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei diritti di comproprietà su detta strada privata; chiedeva, altresì, dichiararsi l’inefficacia dell’atto di vendita del 10.11.2001, avente ad oggetto l’acquisto della metà del piazzale di ingresso, in quanto già oggetto di trasferimento -mediante atto del 25.09.1965 -dall’originaria dante causa , NOME COGNOME ai danti causa (NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME) dell’appellante COGNOME, all’epoca ancora nuda proprietaria.
Con altro atto di citazione, NOME COGNOME conveniva a sua volta in giudizio la RAGIONE_SOCIALE nonchè NOME COGNOME riproponendo la pretesa già spiegata con la domanda riconvenzionale, e chiedendo anche la condanna della società all’abbattimento di due pilastri di cemento armato e alla eliminazione del cancello di accesso ad essi ancorato, inibendone con ciò ogni passaggio pedonale e/o veicolare attraverso la strada privata in contestazione.
Con ulteriore atto di citazione, NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME reiterando analoghe domande.
Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Napoli -Sez. distaccata di Capri rigettava tutte le domande con sentenza n. 7414/2016 depositata il 13.6.2016.
La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Napoli sia da NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (RG n. 3965/2016), sia da NOME COGNOME (RG 3233/2017).
Riuniti gli appelli, la Corte territoriale con sentenza n. 1315/2021 li ha rigettati, confermando la decisione di primo grado.
Secondo la Corte di merito:
Con riferimento all’appello principale promosso da NOME COGNOME:
risulta dimostrato che, ancorché l’andamento della strada privata interpoderale (limite incontestato dei due predi) così come realizzata potesse aver subìto variazioni rispetto alle previsioni originarie, ciò non era sicuramente avvenuto a discapito della quantità di proprietà ora della società appellante: sì che la superficie attuale del fondo «Porta», comprensiva del dirupo di mq 598 (la cui inclusione nel conteggio è contestata genericamente dall’appellante) , sarebbe di mq 11.844,43, sostanzialmente corrispondente a quella acquistata pari a mq 11.946;
il CTU ha dichiarato di aver visionato tutti i rilievi prodotti in giudizio, disponibili e realmente utilizzabili, raffiguranti i luoghi di cui è causa a partire dal 1968. N é l’aerofotogrammetria del 1974, già tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, può essere prodotta in appello, ostandovi il terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. vigente ratione tempori s;
-non sussistendo gli errori lamentati dall’appellante, non giova, dunque, predisporre una nuova consulenza tecnica.
Con riferimento all’appello incidentale:
la domanda di usucapione spiegata da NOME COGNOME quale comproprietaria e titolare del possesso della strada privata interpoderale (unitamente agli altri convenuti) con esclusione della società RAGIONE_SOCIALE resta assorbita dal rigetto della pretesa della RAGIONE_SOCIALE di ottenerne la restituzione, e comunque resta non provata; in effetti, la pretesa di escludere la società non ha pregio, sia perché il nostro ordinamento non conosce l’ usucapio libertatis, sia in quanto gli accertati transiti della COGNOME (come degli altri convenuti) descrivono condotte compatibili sia con il compossesso che con il possesso esclusivo;
-quanto all’inefficacia dell’atto del 28.03.1996 (avente ad oggetto l’acquisto anche dei diritti di comproprietà sulla strada privata e sulla piazzola di accesso), integrativo della precedente compravendita intercorsa tra NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE l 20.12.1990, nonché dell’atto del 10.11.2001: la validità del primo non è neanche dubitabile alla luce dell’art. 59 -bis del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, a mente del quale «Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendo, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato». Del resto, il rigetto della domanda di usucapione a favore dei danti causa di NOME COGNOME esclude il fatto che i beni oggetto di entrambi gli atti di cui si contesta l’inefficacia fossero già usciti dal patrimonio della dante causa NOME COGNOME per intervenuta usucapione. Più precisamente, l’atto del 25.09.1965 con cui NOME COGNOME vendeva la sua proprietà non includeva il primo tratto della strada privata, rappresentato dalla piazzola di accesso (identificato con la part.lla 21).
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.Resiste NOME COGNOME depositando controricorso con ricorso incidentale illustrato da memoria e contrastato da RAGIONE_SOCIALE La società ricorrente principale resiste a sua voltta al ricorso incidentale A séguito di proposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere Delegato la ricorrente ha chiesto la decisione La controricorrente ha chiesto la decisione limitatamente alla domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita del 10.11.2001, in quanto fondata su un evidente travisamento della prova.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la società ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. e 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. In particolare, si censura la Corte d’Appello per avere omesso di verificare la possibilità di acquisizione anche di ufficio, da parte del consulente tecnico, del rilievo aerofotogrammetrico del 1974 che serviva a dimostrare l’esatta configurazione dello stato dei luoghi e quindi lo sconfinamento perpetrato.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, va rilevato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 13.06.2016: pertanto, l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 – 01; conf.: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14187 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15510 del 16.05.2022), ossia dalla nuova formulazione dell ‘art. 345 , comma 3, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), per il quale il giudizio di indispensabilità delle prove non è più ammesso, diversamente da erroneamente quanto sostenuto in sentenza (pag. 27, par. 9.8.).
Tanto chiarito, il ricorso è fondato sotto il profilo dei poteri di acquisizione officiosa del CTU, atteso che come affermato dalle sezioni unite in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non
si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 – 02).
Nel caso di specie (come del resto rilevato in ricorso: pag. 20; v. anche pag. 13, ove alla nota 2 è riprodotto il motivo di appello) si trattava di acquisire presso pubblici uffici una aerofotogrammetria finalizzata a provare fatti secondari utili ai fini della decisione (lo stato dei luoghi alla data del 1974).
La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, rendendosi necessario un nuovo esame in applicazione del richiamato principio delle Sezioni Unite.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la COGNOME deduce violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 113 cod. proc. civ. e 2644 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., lamentando sostanzialmente un travisamento della prova per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia del l’atto del 10.11.2001 (avente ad oggetto la proprietà di 1/2 della piazzola di accesso al viale condominiale foglio 7 p.lla21 ex 21/a). Rileva la COGNOME che tale ultima porzione non era nella disponibilità del venditore COGNOME per non averla mai acquistata essendo stata già ceduta ad altri con atto notaio COGNOME del 25.9.1965 e poi pervenuta in parte ad essa COGNOME con atto per notaio Marra del 22.7.1982. Si duole inoltre del mancato rilievo della inefficacia dell’atto di acquisto della società RAGIONE_SOCIALE (l’atto COGNOME del 1996 avente ad oggetto 1/2 della proprietà sulla piazzola di mq 110 e sul viale di accesso che si diparte dalla piazzola), assumendo il maturato acquisto per usucapione, come risulta dalla deposizione dei testi.
Anche questo ricorso è fondato per quanto di ragione.
La Corte d’Appello è p ervenuta a conclusioni incerte e ipotetiche (v. sentenza pag. 32, ove definisce « piuttosto compatibile » l’espressio ne utilizzata dal rogante co n l’esc lusione della vendita della piazzola in contestazione dalla vendita dei terreni; v. p. 33, ove
si afferma che l’atto del 10.11.2001 «non potrebbe per ciò solo ritenersi inefficace » ) attraverso la lettura dell’atto COGNOME del 1965, senza confrontarsi né con gli atti di vendita successivi (v. atto del 22.07.1982, con il quale la COGNOME aveva acquistato i beni in Anacapri dai venditori COGNOME e COGNOME, nonché con la relazione ipocatastale del notaio COGNOME, pure in atti) né con i rilievi del CTU (che il ricorso incidentale riporta in modo autosufficiente alle pp. 46 e ss.), adagiandosi su una acritica condivisione della sentenza di primo grado, specificamente censurata.
Si tratta di una censura che (nonostante l’errato riferimento al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 – 01) prospetta un un problema di travisamento del contenuto oggettivo della prova come di recente delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 – 01), in quanto intende denunciare una svista sul fatto probatorio in sé, non già la valutazione delle prove.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame.
Il giudice di rinvio (che si individua nella medesima Corte d’Appello in diversa composizione ) deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napo li in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda