Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13768/2020 R.G. proposto da :
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO NOCERA SUPERIORE, in persona dell’amministratore NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo STUDIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 5342/2017 depositata il 30.3.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avvocato NOME COGNOME, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore il Condominio INDIRIZZO di Nocera Superiore (d’ora in poi per brevità il Condominio) per il pagamento del compenso della prestazione di patrocinio (richiesta per € 3.951,62) che fino alla rinuncia al mandato aveva svolto, su incarico dell’amministratore condominiale, in un processo civile in cui un terzo aveva citato il suddetto Condominio per responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a seguito della sua caduta verificatasi a causa di una buca presente su una stradina condominiale.
Si costituiva il Condominio, che contestava la mancanza di incarico o ratifica assembleare per il mandato dell’avv. COGNOME e l’eccessività del compenso richiesto, invocando la colpa professionale del legale per la mancata intimazione dei testimoni a discarico della responsabilità condominiale.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione camerale collegiale, riteneva che anche la riconvenzionale potesse essere trattata col rito sommario speciale, respingendo la tesi della colpa professionale anche perché il giudizio risarcitorio promosso dal terzo era ancora pendente, condannava il Condominio al pagamento in favore del ricorrente di € 2.369,75 e delle spese processuali, e respingeva l’eccezione di difetto di valida procura del legale per mancanza di una delibera assembleare di conferimento
dell’incarico e di ratifica, in quanto i poteri di vigilanza e custodia sulle cose comuni rientravano nelle attribuzioni dell’amministratore ex art. 1131 comma 1° cod. civ., per cui non era indispensabile la delibera assembleare, che se intervenuta, costituiva un mero assenso al conferimento di incarico legale già validamente compiuto dall’amministratore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Condominio, notificato all’avv. COGNOME il 29.5.2020, affidato ad un unico motivo, cui l’avv. COGNOME ha resistito con controricorso.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza dal Consigliere NOME COGNOME comunicata il 6.6.2023 ed il 16.6.2023 il Condominio ha presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
Con l’unico motivo il Condominio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. e degli artt. 1218 e 2051 cod. civ., sostenendo che l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto ritenere validamente conferita dall’amministratore condominiale la procura all’avv. Esposito per patrocinare il Condominio nel giudizio risarcitorio contro di esso promosso da un terzo per il risarcimento dei danni derivati da responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (per la caduta al medesimo occorsa a causa di una buca posta sulla stradina condominiale, bene comune), occorrendo la delibera assembleare di incarico, o almeno la ratifica dell’incarico da parte dell’assemblea condominiale, essendosi al di fuori delle attribuzioni proprie dell’amministratore condominiale, richiamando allo scopo la giurisprudenza della Suprema Corte che imputava la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. per i danni a terzi derivanti dalle cose comuni ai soli condomini (Cass. n. 17983/2014; Cass. n. 6292/2019) e non all’amministratore, che può solo come
mandatario dei condomini essere chiamato da essi a rispondere sul piano contrattuale nei rapporti interni (Cass. n. 1674/2015).
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all’art. 1130 n. 4) cod. civ., (‘ l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio ‘), richiamato dall’art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che l’amministratore condominiale abbia un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ. (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.
Alla manifesta infondatezza del ricorso per ragioni conformi alla proposta di definizione anticipata, segue la condanna del ricorrente
oltre che alle spese processuali del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure precisate in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di NOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello stesso per € 2.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 18.9.2024.
Il Presidente NOME COGNOME