Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4214/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021, pubblicata il 1° luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME propose opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il RAGIONE_SOCIALE gli
aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 (spese comprese) in ordine alla violazione prevista da ll’art. 32, comma 2 del Regolamento Provinciale per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consistita nel non aver esposto il contrassegno TARGA_VEICOLO, deducendo l’incompetenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ex artt. 18 e 21-septies RAGIONE_SOCIALE L. n. 241/90, in favore RAGIONE_SOCIALE Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE;
-il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza RAGIONE_SOCIALE Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il Coordinamento RAGIONE_SOCIALE Navigazione Locale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-propose appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resistito da COGNOME NOME;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza -ingiunzione emessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, da considerarsi competente, richiamando l’art. 1 del Regolamento che attribuisce alla Provincia il coordinamento RAGIONE_SOCIALE, ma non il potere sanzionatorio. Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la Giunta Provinciale con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005. La delega è, infatti, prevista dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
-A conferma di tale tesi, il Tribunale veneziano richiamò l’art.11 del D. Lgs 422/1997, che ha delegato alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE (oggi Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE) la competenza all’emanazione del Regolamento volto all’elaborazione RAGIONE_SOCIALE normativa di coordinamento d’intesa con ‘i soggetti competenti in materia’.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 422 del 1997, delle delibere RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale Veneto n. 4040 del 14.5.2015 e dell’art. 105 del D. Lgs 31.3.1998, n.112 nonché dell’art. 21-septies RAGIONE_SOCIALE L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, e non alla Regione sicché la potestà sanzionatoria spetterebbe al Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione, ai sensi dell’art.17, comma 4 RAGIONE_SOCIALE L. 689/81. Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali deve applicarsi la disciplina speciale;
-sulla questione relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al RAGIONE_SOCIALE, che è ente diverso da quello che ha emanato il Regolamento, non vi sono precedenti da parte di questa Corte e la stessa riveste particolare importanza, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE circostanza che il ricorrente ha fatto riferimento ad una difformità di orientamenti da parte RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di merito;
-la questione merita, pertanto, di essere trattata in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione