Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30266 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22444/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
CONDOMINIO INDIRIZZO, INDIRIZZO, IN GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 159/2022, depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa edile, ha proposto domanda monitoria con la quale ha chiesto il pagamento del saldo delle opere effettuate in favore del Condominio di INDIRIZZO INDIRIZZO in Genova, in base al contratto di appalto del 30 aprile 2010, modificato con scrittura privata del 3 ottobre 2012, e del documento contabile del 31 gennaio 2013. Il Tribunale di Genova ha emesso il decreto con cui ha ingiunto al Condominio il pagamento della somma di euro 23.931,60. Il Condominio ha proposto opposizione al decreto, deducendo che parte delle opere non erano state eseguite (in particolare quelle relative allo smontaggio dei ponteggi) e che l’opera era affetta da vizi e difetti; in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme corrisposte per i lavori non svolti e a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1669/2019, ha respinto l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza è stata appellata dal Condominio. Con la sentenza 16 febbraio 2022, n. 159, la Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame: ha revocato il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Condominio, ha condannato l’impresa al pagamento di euro 22.131,56.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO e INDIRIZZO.
Il ricorrente ha depositato memoria. Un atto denominato memoria è stato depositato dal Condominio, con il quale il medesimo si è
limitato a chiedere alla Corte di dichiarare inammissibile comunque di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 1362, 1363, 1665 e 1988 c.c.’: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la scrittura del 31 gennaio 2013 non possa essere interpretata quale riconoscimento di debito, come ritenuto dal primo giudice, ma solo come contabilizzazione dei lavori che non escludeva il diritto di verifica dell’opera ex art. 1665 c.c. da parte del committente e la possibilità per quest’ultimo di contestare la quantità dei lavori e i prezzi indicati e ha così ridotto il credito fatto valere in INDIRIZZO a euro 8.611,24.
Il motivo è infondato. È vero che questa Corte ha affermato che se non costituiscono idonea prova dell’ammontare del credito dell’appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesso, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, salvo che con riferimento a quest’ultima risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve (in tal senso v. da ultimo Cass. n. 14399/2024). Nel caso in esame si tratta di credito derivante da lavori di straordinaria manutenzione appaltati da un condominio, rispetto ai quali la contabilità è stata accettata dall’amministratore del medesimo. Questa Corte ha precisato che l’amministratore, proprio perché è un mandatario dei condomini, non può validamente porre in essere una ricognizione di debito cui non sia stato espressamente autorizzato dal condominio ove appunto si tratti di lavori di straordinaria manutenzione (così Cass. n. 9389/2019). I poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all’ordinaria
o
amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (cfr. Cass. n. 20136/2017; v. anche Cass. n. 2807 del 2017).
2) Il secondo motivo contesta l’estraneità alla ratio decidendi della sentenza della digressione contenuta a pag. 4 sui sospetti del Condominio circa la tempistica della scrittura del 31 gennaio 2013 e comunque, in subordine, violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse, trattandosi appunto come sostiene il ricorrente di riferimenti estranei alla ratio decidendi della sentenza. La Corte d’appello ha infatti deciso ‘indipendentemente da ogni valutazione in merito ai sospetto espressi dall’appellante circa la tempistica di approvazione del documento in questione’ e ‘a prescindere dal comportamento’ dei tre ‘soggetti che hanno partecipato alla formazione del documento’ (pag. 4 della sentenza impugnata’).
3) Il terzo motivo fa valere, in via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’accoglimento del secondo motivo di appello nella parte riferita allo scorporo del corrispettivo dovuto all’appaltatore del costo per lo smontaggio della ponteggiatura, non effettuato dall’impresa RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti valorizzato l’art. 12 del contratto d’appalto, che tra gli adempimenti ‘ad esclusivo carico dell’appaltatore’ comprende ‘il montaggio e smontaggio’ della ponteggiatura, ‘senza maggiori costi e oneri per il committente’, così ritenendo che, laddove nel capitolato viene indicato il corrispettivo della relativa voce, tale corrispettivo vada interpretato come comprensivo dello smontaggio, che altrimenti dovrebbe ritenersi un onere aggiuntivo a carico del committente, in palese contrasto con la previsione contrattuale. A tale interpretazione il ricorrente oppone una diversa interpretazione che valorizza la descrizione dei lavori allegata al contratto d’appalto. Si
tratta di una interpretazione alternativa rispetto a quella plausibile data dalla Corte d’appello, come tale inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (cfr. al riguardo, ex multis , Cass. n. 28319/2017).
4) Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto il difetto di potere rappresentativo dell’amministratore del Condominio a pattuire, nella scrittura modificativa del 3 ottobre 2012, un compenso aggiuntivo in favore dell’appaltatore di euro 2.760 mensili, a copertura dei costi per il mantenimento della ponteggiatura a decorrere dal 1° febbraio 2012.
Il motivo non può essere accolto. Con accertamento in fatto insindacabile da parte di questa Corte, il giudice d’appello ha statuito che nella scrittura privata approvata dall’assemblea di condominio del 21 febbraio 2012 è riconosciuto in aggiunta a quanto dovuto rispetto al noleggio il 4,5% del costo previsto dall’offerta originaria, così che – a fronte dei precisi limiti del mandato conferito dall’assemblea e del costo esorbitante del noleggio pattuito nel contratto originario – il riconoscimento di un ulteriore importo per il noleggio costituisce un eccesso dei poteri rappresentativi attribuiti dall’assemblea all’amministratore. La Corte d’appello ha pertanto interpretato la scrittura privata e i conseguenti poteri attribuiti all’amministratore dall’assemblea, rilevando come l’amministratore abbia agito oltre i limiti dei suoi poteri, senza per questo ‘pronunciare d’ufficio su una questione che non poteva esaminare’, come sostiene il ricorrente. Ad avviso del ricorrente la preclusione al rilievo della mancanza di potere da parte dell’amministratore – mera difesa, riconosce il ricorrente, dato che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato -sarebbe data dalla circostanza che agli atti non erano presenti tutte e due le delibere che hanno
autorizzato la scrittura del 3 ottobre 2012, la delibera del 21 febbraio 2022 e la delibera del 18 luglio 2022, e avendo così la Corte esaminato solo la prima delibera e non la seconda. Il ricorrente, che d’altro canto non sostiene che la seconda delibera avesse autorizzato l’amministratore a riconoscere il suddetto ulteriore importo per il noleggio, non considera che sarebbe stato suo onere depositare tale delibera e che la Corte d’appello ha correttamente deciso sulla base degli atti presenti nel processo.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 4.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione