Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31908-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1243/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 391/2021;
Oggetto
Licenziamento per giusta
causa
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 765/2021, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, il quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al lavoratore in data 18.3.2020 dalla suddetta società datrice di lavoro.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riportati i testi, rispettivamente, della contestazione disciplinare dell’11.7.RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva dato luogo a precedente licenziamento, separatamente impugnato dal lavoratore) e della contestazione disciplinare del 20.2.2020 (sfociata nel licenziamento di cui è causa), riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, nel licenziamento del RAGIONE_SOCIALE aveva già contestato al COGNOME non solo richieste eccessive ed abnormi di rimborso per spese mediche, ma anche di aver fatto risultare un esborso senza che lui e la sua compagna si fossero sottoposti ai relativi trattamenti e di aver esposto esborsi non effettivi; e, come il primo giudice, concludeva che nella fattispecie i fatti esposti nella contestazione del 2020, oggetto dell’attuale procedimento, erano già contenuti in quella del RAGIONE_SOCIALE, non trattandosi di fatti nuovi e sopravvenuti, ma di fatti già conosciuti dalla società
all’atto del primo licenziamento, come poteva evincersi dalla denuncia-querela in sede penale presentata dalla stessa società, sicché il licenziamento del 2020 era stato adottato in carenza di potere in relazione al divieto del bis in idem , non potendo comunque il datore di lavoro procedere al frazionamento della contestazione dei fatti dei quali aveva conoscenza alla data del primo licenziamento.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi
L’intimato ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 112 c.p.c. con riguardo alla Precedente Contestazione e suo accertamento di merito, già intervenuto in contraddittorio tra le parti avanti ai Giudici di primo e secondo grado del medesimo Foro di Milano e de facto riformato/cassato ad opera della Corte territoriale (art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
Con un secondo motivo denuncia la ‘Nullità della Sentenza per ulteriore vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 112 cpv. 2 c.p.c. e all’art. 414 e art. 416 c.p.c. come richiamato anche dall’art. 436 c.p.c. e/o all’art. 437 comma 2 c.p.c., con riguardo al rilevamento di eccezione riservata alla parte e non rilevabile d’ufficio (i.e. asserita mancanza di specificità della Precedente Contestazione) (art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
Con un terzo motivo denuncia la ‘Nullità della sentenza per contrarietà a principi fondamentali di ordine pubblico di armonia delle decisioni, certezza del diritto, equilibrio ed efficienza dell’amministrazione della giustizia nonché di evitare e/o prevenire il conflitto di giudicati (art. 360 cod. proc. civ. n. 4) ovvero, in alternativa Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. anche in rapporto all’art. 337 comma 2 e/o 336 comma 2 c.p.c., nonché dell’art. 282 c.p.c., in relazione ai principi e/o esigenze di armonia delle decisioni, di certezza del diritto, equilibrio ed efficienza dell’amministrazione della giustizia nonché di evitare e/o prevenire il conflitto di giudicati (art. 360 cod. proc. civ. n. 3)’.
Con un quarto motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav. e/o dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18 comma 4 St. lav. anche in rapporto agli artt. 1353 e 1358 c.c. in relazione al cd. ne bis in idem e/o della duplicazione o frazionamento comunque dell’azione disciplinare (art. 360 cod. proc. civ. n. 3)’.
5. Il primo motivo è infondato.
Per la ricorrente, a fronte di una domanda sul (secondo) licenziamento e sulla contestazione che ne è il presupposto, la Corte d’appello di Milano si è spinta molto più in là, finendo per ri-accertare e ri-giudicare anche la precedente contestazione al punto di modificare radicalmente i termini e le conclusioni dell’antecedente controversia (n.d.r.: quella sul primo licenziamento) ad essa relativa, già compiutamente sviluppatasi nei gradi di merito suoi propri e nel contraddittorio tra le stesse parti.
6.1. Giova ricordare che il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ( petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso -nemmeno implicitamente o virtualmente -nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (così, tra le tante, di recente, Cass. n. 18583/2023). E’ stato, inoltre, specificato che il dovere imposto al giudice di non pronunciare, oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attene rsi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (in tal senso Cass. n. 16608/2021).
6.2. Alla stregua di tali principi di diritto, allora, non è assolutamente riscontrabile nell’impugnata sentenza il vizio di ultrapetizione qui dedotto nel primo motivo. Il vizio dedotto, infatti, nulla ha a che fare con la violazione del rapporto tra chiesto e pronunciato, che è interno al processo, mentre il ricorrente effettua un raffronto con precedente sentenza che non è vincolante per il giudice, in difetto di deduzione di (peraltro insussistente) violazione del giudicato, per cui ogni richiamo alla
sentenza resa in altro processo è irrituale ( ex multis Cass. 8048 del 21/03/2019)
6.3. In tal senso sarebbe sufficiente considerare che, come peraltro riferisce la stessa ricorrente per cassazione, il lavoratore istante, già nel ricorso introduttivo della fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva fatto valere quale sua tesi principale quella della violazione del principio del ne bis in idem per via della precedente contestazione disciplinare, che aveva dato luogo al primo licenziamento irrogato al lavoratore (cfr. pagg. 5 e segg. del ricorso per cassazione).
Anche la sentenza qui impugnata, inoltre, ha dato diffusamente conto di come il Tribunale nella sentenza di primo grado (confermativa dell’ordinanza resa nella fase sommaria), avesse ritenuto fondata la suddetta eccezione sollevata dal lavoratore (cfr. facciate 2-3 della stessa).
Sempre la Corte territoriale ha riportato che l’allora reclamante .
Aveva, altresì, riferito che la stessa impugnante – pur non avendo posto esplicitamente la questione in chiave di ultrapetizione da parte del primo giudice di questo procedimento -, aveva rilevato .
6.4. E’ pertanto di tutta evidenza che anche i giudici del reclamo, questi ultimi appunto per effetto dell’impugnazione in secondo grado dell’attuale ricorrente per cassazione (che riproponeva la medesima questione dal proprio punto di vista), dovevano senz’altro affrontare quello che costituiva il principale thema decidendum del processo (e rientrava nel devolutum ), vale a dire, la ricorrenza o meno del cd. bis in idem in relazione al reiterato esercizio del potere disciplinare, esitato nel licenziamento del 2020, dopo aver esercitato la datrice di lavoro il medesimo potere nel RAGIONE_SOCIALE, poi irrogando il precedente licenziamento.
6.5. Ed è altrettanto evidente che per quei giudici di secondo grado, come per quelli della doppia fase del primo grado, nella relativa indagine era ineludibile la comparazione tra quanto contestato la prima volta e quanto contestato la seconda (cfr. a riguardo il § 13 di Cass. n. 27657/RAGIONE_SOCIALE, richiamata dalla Corte territoriale).
Tanto considerato, occorre adesso ricordare che, secondo un orientamento di questa Corte ormai risalente, consolidato ed anche di recente confermato, in tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere
disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio ai fini della recidiva (così, ex plurimis , tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 14.4.2022, n. 12321; e in termini esatti o analoghi Cass. nn. 12035/2024; 8195/2023; 1584/2023; 12321/2022). L’ora cit. Cass. n. 12321/2022 ha anche specificato che la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l’interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.
Inoltre, nell’ambito di detto indirizzo è stato precisato che, ai fini del ne bis in idem occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall’organo giudiziario che li ha valutati (cfr. Cass. n. 8745/2024 che richiama nel medesimo senso Cass. n. 27657/RAGIONE_SOCIALE).
7.1. In base a tali principi di diritto, quindi, era riservata ai giudici di merito del procedimento che ci occupa, ai fini della verifica che vi rileva, anche l’interpretazione degli atti del procedimento disciplinare, a cominciare dalle due contestazioni disciplinari, rispettivamente, all’origine del primo e del secondo licenziamento.
7.2. Inoltre, in tale propria verifica i giudici del secondo procedimento non erano affatto vincolati alla valutazione in precedenza espressa circa la prima contestazione disciplinare dai giudici del procedimento instaurato in relazione al primo licenziamento.
Del resto, il parziale discostamento dei giudici di questo procedimento da quella pregressa valutazione in altro contesto processuale, che allega la ricorrente, nulla ha a che vedere con il vizio di ultrapetizione qui denunciato che, invece, si configura solo nei termini avanti premessi.
All’epoca in cui fu emessa la sentenza qui impugnata la vicenda processuale relativa al primo licenziamento non era ancora pervenuta alla cosa giudicata formale e sostanziale.
8.1. Nella propria memoria difensiva in questa sede la ricorrente ha fatto presente che, successivamente, è sopravvenuto tale giudicato esterno, perché questa Corte Suprema, con ordinanza n. 19314/2022, depositata il 15.6.2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1485/2019 (vale a dire, la decisione dalla quale la ricorrente trae la portata annessa a suo dire all’epoca alla prima contestazione di sciplinare).
Per la precisione, la declaratoria d’inammissibilità riguardava il ricorso contro la sentenza della medesima Corte territoriale che aveva respinto il reclamo principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e il reclamo incidentale del COGNOME, così confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il (primo) licenziamento per giusta causa intimato il 21.8.RAGIONE_SOCIALE ed applicato la tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come novellato nel 2012.
8.2. Tale giudicato, esterno e postumo rispetto alla sentenza della Corte milanese qui impugnata, è tuttavia ininfluente in questa sede.
Infatti, nella decisione di questa Corte n. 19314/2022, stante peraltro la declaratoria d’inammissibilità dei singoli motivi e quindi dell’intero ricorso, non è comunque accreditata alcuna particolare interpretazione della contestazione disciplinare all’or igine del primo licenziamento.
Piuttosto, è stato, tra l’altro, ribadito nella motivazione di quella ordinanza il consolidato principio secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali, tra i quali dev’essere annoverata la contestazione disciplinare, implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. §§ 12 e 13 della parte motiva di Cass. n. 19314/2022).
Pertanto, un accertamento fattuale, quale quello asseritamente contenuto nella sentenza cui si riferisce la ricorrente circa l’ambito di quanto contestato nella prima procedura disciplinare del RAGIONE_SOCIALE, non è di per sé suscettibile di passaggio in giudicato.
Resta, in definitiva, confermato che i giudici del merito del procedimento relativo al secondo licenziamento potevano e dovevano apprezzare autonomamente se e come i fatti addebitati in precedenza e quelli addebitati nel 2020 fossero i medesimi nel senso avanti precisato. Invero, è indiscutibile che anche tale verifica implica apprezzamenti di merito, nella specie, segnatamente circa l’interpretazione delle distanziate contestazioni disciplinari mosse, rispettivamente, nel RAGIONE_SOCIALE e nel 2020.
10. Inammissibile è il secondo motivo.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, infatti, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si lamenta che la sentenza di
appello sia incorsa nel medesimo vizio di extrapetizione/ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame (così Cass. n. 19731/2023; n. 18486/2020; n. 10172/2015; Sez. Un. n. 15277/2001).
11.1. Ebbene, per la ricorrente il difetto di specificità della contestazione disciplinare costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui all’art. 414, 416 e 437 c.p.c. quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa ga rantito dall’art. 7 St. Lav. E nella specie già il giudice di prime cure, nella propria pronunzia, non riformata dalla Corte territoriale nonostante espressa contestazione della società sul punto, aveva concluso che, nella precedente contestazione discipli nare, al COGNOME non era stato addebitato ‘in maniera specifica di non aver eseguito affatto detti trattamenti e quindi di aver attestato falsamente di averli eseguiti al fine di conseguire i rimborsi poi effettivamente incassati’; il che, sempre secondo la ricorrente, era frutto di opera ideativa, additiva ed esorbitante che imponeva la cassazione della sentenza traducendosi in un vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cpv. 2 c.p.c.
11.2. Osserva allora il Collegio che la stessa ricorrente neanche deduce di aver formulato uno specifico motivo di reclamo nel quale avesse dedotto il vizio di ultrapetizione che attualmente addebita esplicitamente alla sentenza di primo grado sul punto suddetto, ma anche alla sentenza qui impugnata sull’assunto che non avrebbe riformato la precedente a riguardo.
Invero, la ricorrente fa piuttosto generico cenno ad una propria ‘espressa contestazione sul punto’ che avrebbe formulato alle pagg. 28 e ss. del proprio ricorso per reclamo, di cui non trascrive, né riassume, i precisi termini.
Nota del resto il Collegio che, se l’attuale ricorrente avesse formulato un motivo di reclamo munito dell’occorrente specificità sul punto, in questa sede piuttosto avrebbe potuto e dovuto dolersi di un’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado ex art. 112 c.p.c. circa un tale motivo di gravame, visto che dal testo della sentenza oggetto di ricorso, in cui pure si dà conto dei diversi motivi di reclamo (cfr. facciate 4 e 5 della stessa), non emerge assolutamente che fosse stata posta l’ (ulteriore) questione di ultrapetizione sopra profilata, né che i giudici del reclamo si siano occupati del tema precipuo della specificità della pregressa contestazione disciplinare.
12. E’ infondato il terzo motivo.
Invero, la ricorrente ivi deduce la nullità della sentenza per la contrarietà ad una serie di principi fondamentali (vien fatto di dire, generalissimi), prima quale error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e in alternativa denuncia la violazione e falsa applicazione di una serie eterogenea di norme di diritto, ma in relazione ai medesimi principi di cui sopra, però quale error in iudicando ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Il nucleo di tale censura, che presenta profili d’inammissibilità già per la sua formulazione in termini perplessi ed alternativi in relazione a ben diversi mezzi di ricorso ex art. 360, comma primo, c.p.c., e di là da evidenti esorbitanze, è riassumibile nei termini che seguono.
La Corte territoriale che ha reso la sentenza qui impugnata, stante il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della medesima Corte relativa al primo licenziamento, avrebbe potuto sospendere il proprio giudizio ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c. per evitare un conflitto di giudicati (circa la portata della prima contestazione disciplinare); non avendolo fatto, nel fornire la propria interpretazione di quella prima contestazione, asseritamente diversa da quella espressa in precedenza nella sentenza impugnata in cassazione, avrebbe dato luogo a giudizi sul punto antinomici.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nell’esaminare e respingere il primo motivo di ricorso, sia stato già spiegato perché non si possa profilare un potenziale conflitto di giudicati in ipotesi da prevenire quando il ricorso in esame è stato proposto, e neanche profilabile dopo che è effettivamente sopravvenuto il giudicato nel processo circa il primo licenziamento.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo di ricorso.
In proposito, dev’essere sottolineato che esso è concepito in chiave di violazione di molteplici norme di diritto (sostanziale) ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
In realtà, come ben risulta dallo svolgimento di tale censura, la ricorrente ivi denuncia a più riprese anche anomalie motivazionali, in termini di contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte del territorio, senza però ricondurre il ‘percorso logico -arg omentativo’ asseritamente ‘del tutto contraddittorio’, attribuito alla stessa Corte, all’ipotesi di ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ (cfr. Cass. n. 8053/2014), che
comunque andava altrimenti denunciato in questa sede di legittimità.
17.1. A detta della ricorrente, inoltre, la Corte territoriale avrebbe ammesso ‘clamorosamente di essersi completamente sbagliata nel giudicare in passato (RAGIONE_SOCIALE-2019), nel relativo antecedente giudizio, la Precedente Contestazione, quando cioè ha stabilito che RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato a COGNOME di aver fatto risultare un esborso senza che lui e la sua compagna si fossero sottoposti ai relativi trattamenti o di aver esposto esborsi non effettivi’.
Nota, però, il Collegio che di una tale ammissione del preteso errore interpretativo commesso in precedenza non v’è traccia nella motivazione resa dalla Corte di merito.
In disparte tali rilievi, l’inammissibilità del quarto motivo deriva dalla considerazione che la ricorrente muove una critica nel merito all’interpretazione fornita dalla Corte d’appello sia della prima contestazione disciplinare che della seconda.
18.1. Tuttavia, secondo principi più volte enunciati da questa Corte (v. la già cit. Cass. n. 19314/2022 ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme), l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali (tra i quali ultimi rientra la contestazione di natura disciplinare) implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) ovvero per vizio di motivazione (nei limiti del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), fermo l’onere per il ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione data si
discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente; la censura in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati.
18.2. Ebbene, il motivo ora in esame (al pari di altro, del precedente ricorso per cassazione) non prospetta alcuna violazione dei canoni ermeneutici legali, risultando così inammissibile.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME