Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8150-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 5/2024 del TRIBUNALE DI TRENTO, depositato il 5/3/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/6/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Italia RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per la somma di €. 1.313.119,02.
1.2. Il giudice delegato ha accolto la domanda come proposto dal curatore ed ha, quindi, ammesso l ‘ istante al passivo del Fallimento per la somma complessiva di €. 1.313.119,02 , con la precisazione che ‘ il soddisfacimento di tale credito ‘ (con salvezza dell ‘importo di €. 213.445,46) ‘ rimane postergato ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. rispetto agli altri crediti di pari grado, posto che RAGIONE_SOCIALE fino al 15.10.2021 controllava al 100% il socio unico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e, successivamente a tale data, risulta essere il socio unico della fallita e, pertanto, risulta presumibile che il soggetto finanziatore svolgesse in via indiretta e diretta l ‘ effettivo esercizio dell ‘ attività di direzione e coordinamento ‘.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo, tra l ‘ altro, di mutare la propria collocazione ‘ da chirografo postergato a chirografo senza postergazione ‘.
1.4. L ‘ opponente ha, in sostanza, dedotto che, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti previsti dall ‘ art. 2497 c.c..
1.5. Il Fallimento, dal suo canto, ha resistito all ‘ opposizione sul rilievo che: -‘ stando alla stessa prospettazione di parte opponente, il credito azionato in giudizio originava da pagamenti effettuati per saldare crediti commerciali maturati da terzi verso la fallita e, quindi, aveva ad oggetto finanziamenti ‘; -‘ tali finanziamenti erano stati effettuati in un momento in cui sussisteva uno squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento della RAGIONE_SOCIALE ‘, con la conseguente applicazione dell ‘ art. 2467 c.c.; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva assunto un controllo di RAGIONE_SOCIALE, prima indiretto e poi
diretto, per cui operava la presunzione di sussistenza dell ‘ attività di direzione e coordinamento di cui all ‘ art. 2467 c.c.
1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo aver dato atto come ‘ la somma effettivamente oggetto dell ‘ istanza di insinuazione al passivo non sia stata quella di € 1.313.119,32 menzionata nelle conclusioni ivi rassegnate, ma quella di € 1.151.443,00, comprensiva del totale di € 51.769,11 ‘ e che, in parte qua , in difetto di convincenti motivi di fatto e/o di diritto, l ‘ istante doveva essere ammessa al passivo per l ‘ ulteriore importo di €. 51.769,11, ha, in sostanza, ritenuto che l ‘opposizione, relativamente alla ‘ postergazione ‘, era infondata.
1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era inammissibile la domanda con la quale l ‘ opponente, nelle note difensiva del 6/11/2023, aveva chiesto di mutare il grado di ammissione del credito relativamente ai pagamenti effettuati tra il 9/4/2020 ed il 31/12/2020, in ragione dell ‘ intervenuta sospensione delle norme sulla postergazione dei crediti di cui all ‘ art. 8 del d.l. n. 23/2020: – intanto, perché il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l ‘ introduzione di domande nuove; -inoltre, perché l ‘ inoperatività della postergazione in virtù della citata disposizione emergenziale è limitata ai finanziamenti effettuati tra il 9/4/2020 e il 31/12/2020, sicché l ‘ opponente avrebbe dovuto provare la sussistenza di tale requisito temporale ‘ con atti aventi data certa ‘, ‘ il che non è avvenuto, non apparendo ascrivibile a tal fine decisivo rilievo agli allegati estratti di conto corrente bancario, visto che le date valuta risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse ‘.
1.8. Il tribunale, inoltre, dopo aver rilevato, in fatto, che: – l ‘ RAGIONE_SOCIALE, in data 25/6/2019, ha assunto la qualità di socio unico della RAGIONE_SOCIALE; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE era, all ‘ epoca, il socio unico di RAGIONE_SOCIALE; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della propria partecipata al 100% (RAGIONE_SOCIALE), disponeva, quindi, della maggioranza dei voti esercitabili nell ‘ assemblea di RAGIONE_SOCIALE, che, dunque, controllava indirettamente; -il 25/10/2021, infine, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha assunto la veste di socio unico di RAGIONE_SOCIALE; ha ritenuto, in diritto, che, in forza del comb.disp. degli artt. 2497 sexies e 2359 c.c., deve presumersi che, ‘ all ‘ epoca dei pagamenti dedotti nell ‘ istanza di insinuazione al passivo ‘, l’ RAGIONE_SOCIALE, disponendo (prima in via indiretta e poi in via diretta) della totalità delle quote di partecipazione, esercitava sulla RAGIONE_SOCIALE un ‘ attività di direzione e coordinamento, senza, peraltro, che l ‘ opponente abbia offerto elementi di prova al fine di superare la menzionata presunzione.
1.9. Il tribunale, quindi, dopo aver evidenziato che: – i finanziamenti effettuati a favore della società da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti sono assoggettati alla norma dell ‘ art. 2467 c.c.; – tale norma prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; – la nozione di finanziamento dei soci in favore della società, prevista dall ‘ art. 2467 c.c., non comprende solo i contratti di credito ma anche i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma e, dunque, qualsivoglia attribuzione patrimoniale accompagnata dall ‘ obbligo della sua futura restituzione; ha ritenuto che dovevano essere ricondotti nell ‘ ambito di applicazione di tale disposizione non solo i versamenti
direttamente eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della società fallita ma anche ‘ tutti i … pagamenti ‘ eseguiti dall ‘opponente ‘ in favore dei creditori della società fallita ‘.
1.10. Il tribunale, infine, ha rilevato come era rimasto sostanzialmente incontestato che, nel caso in esame, i finanziamenti in questione errano stati effettuati, come richiesto dall ‘art. 2467, comma 2°, c.c., ‘ nell ‘ ambito di una assai critica situazione finanziaria, caratterizzata, in particolare, da un apprezzabile squilibrio dell ‘indebitamente… rispetto al patrimonio netto … ‘.
1.11. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 2/4/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.12. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.13. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché dell ‘ art. 8 del d.l. n. 23/2020, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l ‘ inammissibilità della domanda con la quale, quantomeno per i pagamenti eseguiti dalla Mareccio nel mese di dicembre del 2020, pari alla somma complessiva di €. 566.743,43, l ‘ opponente aveva chiesto, in applicazione dell ‘ art. 8 cit., l ‘ ammissione in collocazione chirografaria senza postergazione, senza, tuttavia, considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la domanda proposta, non essendo stati modificati i fatti costitutivi del diritto azionato, era, in realtà, la medesima domanda di ammissione al passivo in collocazione chirografaria che la creditrice aveva proposto.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 8 del d.l. n. 23/2020
e dell ‘ art. 2704 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l ‘ inammissibilità della domanda con la quale l ‘ opponente aveva chiesto l ‘ applicazione dell ‘ art. 8 cit. sul rilievo che l ‘ opponente non aveva dimostrato, con atti aventi data certa, che i finanziamenti dedotti dalla stessa era stati eseguiti nel periodo di inoperatività della postergazione, e cioè tra il 9/4/2020 ed il 31/12/2020, senza, tuttavia, considerare che, nel caso in esame, in ragione della ‘ data di valuta ‘ emergente dagli estratti conto, e cioè la data in cui il beneficiario può utilizzare i fondi trasmessi con il bonifico bancario, non v ‘ è alcun dubbio sul fatto che i versamenti da parte dell ‘ opponente, peraltro già riconosciuti come eseguiti a seguito dell ‘ ammissione allo stato passivo, erano stati eseguiti prima della data di valuta e/o nella medesima data e, dunque, entro i limiti temporali di vigenza dell ‘ art. 8 del d.l. n. 23/2020.
1.14. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2467, 2497 e 2497quinquies c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte della presunzione che RAGIONE_SOCIALE esercitava sulla RAGIONE_SOCIALE un ‘ attività di direzione e coordinamento, i pagamenti eseguiti dalla stessa in favore della società fallita dovevano essere ricondotti nell ‘ ambito di applicazione dell ‘ art. 2467 c.c. ed ha, quindi, confermato la postergazione del credito ammesso al passivo del Fallimento, senza, per contro, considerare che: – nel caso in esame, la presunzione di esercizio dell ‘ attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico era superata dal fatto che il controllo del gruppo non spettava al socio unico della società poi fallita ma al socio unico del socio unico, e cioè la
COGNOME; – la documentazione prodotta in giudizio dimostrava che, in realtà, non sussistevano i presupposti richiesti dalle norme in materia di direzione e coordinamento, vale a dire che la società o l ‘ ente abbiano agito nell ‘ interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; – la ragione che ha spinto la COGNOME ad eseguire il pagamento non è riconducibile al suo interesse imprenditoriale ma allo scopo di evitare il fallimento della Perseo, consentendo alla stessa di saldare alcuni crediti commerciali pregressi maturati nei confronti di terzi ovvero procedendo direttamente al pagamento in favore di suoi creditori, come fornitori e professionisti, e surrogandosi nei loro diritti in favore della società poi fallita; – i pagamenti in questione, infine, non hanno arrecato alcun pregiudizio nei confronti degli altri creditori sociali, che, anzi, sono stati parzialmente pagati proprio grazie alla provvista fornita dalla COGNOME
2.3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati, con assorbimento del primo.
2.4. L ‘ art. 2467 c.c. prevede, infatti, che la soddisfazione del credito alla restituzione del finanziamento sia postergata (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) tutte le volte in cui il finanziamento sia stato concesso alla società (che, come quella poi fallita, abbia assunto la veste di società a responsabilità limitata): a) da un soggetto che, in quel momento, era socio della stessa (art. 2467, comma 1°, c.c.); b) in un momento di eccessivo squilibrio dell ‘ indebitamento rispetto al patrimonio netto della società oppure in circostanze che rendevano preferibile l ‘ apporto di risorse a titolo di conferimento (art. 2467, comma 2°, c.c.).
2.5. L ‘ art. 2497quinquies c.c. estende l ‘ applicazione dell ‘ art. 2467 c.c., prevedendo che il diritto alla restituzione del finanziamento sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, al caso in cui il finanziamento è concesso alla società (come quella poi fallita) da chi (in quel momento) esercitava sulla stessa (come si presume in caso di controllo conseguente alla disponibilità della maggioranza dei voti nella sua assemblea ordinaria: artt. 2497sexies e 2359, n. 1, c.c.) attività di direzione e coordinamento (art. 2497quinquies c.c.).
2.6. La postergazione del diritto al rimborso, previsto da quest ‘ ultima norma, presuppone, d ‘ altra parte, soltanto che la società-socia che l ‘ abbia erogato alla società (poi fallita) esercitava sulla stessa un ‘ attività di direzione e coordinamento: non anche, come invece pretende la ricorrente, che il finanziamento sia stato concesso da chi abbia abusato dell ‘ attività di direzione e coordinamento esercitandola nell ‘ interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497, comma 1°, c.c.), che rileva esclusivamente al (ben diverso) fine di obbligare la società o l ‘ ente che l ‘ abbia così esercitata al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società eterodiretta nonché ai relativi creditori e soci.
2.7. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: – la norma prevista dall ‘ art. 2467 c.c. articola la fattispecie dei ‘ finanziamenti dei soci ‘ nella forma più estesa possibile (‘ in qualsiasi forma effettuati ‘), così da includervi senz’ altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come ‘ diritto di credito ‘ nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato; la nozione di ‘ finanziamento dei soci a favore della società ‘ di cui all’ art. 2467 c.c. comprende, infatti, come si evince dal secondo comma di tale
disposizione, i finanziamenti effettuati ‘ in qualsiasi forma ‘ e, quindi, ogni atto che comporti un ‘ attribuzione patrimoniale accompagnata dall ‘ obbligo della sua futura restituzione (Cass. n. 3017 del 2019); – la categoria del finanziamento dei soci a favore della società, di cui all ‘ art. 2467 c.c., non comprende, pertanto, i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l ‘ effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo (Cass. n. 30054 del 2023); – rientrano, di conseguenza, nell ‘ ambito di applicazione della norma non solo i versamenti che il socio abbia fatto direttamente alla società ma anche, come nel caso in esame, il pagamento eseguito dallo stesso dei debiti della società nei confronti di terzi.
2.8. Ed una volta stabilito che i finanziamenti erogati dall ‘ opponente sono senz’altro riconducibili all ‘ ambito di applicazione degli artt. 2467 e 2497quinquies c.c., spettava, evidentemente, alla stessa la dimostrazione che gli stessi erano stati erogati (non già, semplicemente, prima della dichiarazione di fallimento ma, più specificamente) tra il 9/4/2020 ed il 31/12/2020 e, (solo) perché tali, sottratti, in applicazione della norma prevista dall ‘ art. 8 del d.l. n. 23/2020, alla postergazione disposta dalle predette disposizioni, fornendo in giudizio la prova della collocazione temporale dei finanziamenti in questione nell’indicato ambito temporale a mezzo , com’è richiesto dalla natura del giudizio di verifica del passivo, di documentazione munita di data certa e, come tale, opponibile al Fallimento, che è terzo rispetto alla società fallita.
2.9. Il tribunale ha, sul punto, escluso che l ‘ opponente avesse dimostrato in giudizio, ‘ con atti aventi data certa ‘, che i finanziamenti erogati alla società poi fallita (non erano, semplicemente, opponibili al Fallimento in quanto concessi alla società fallita in epoca senz ‘ altro anteriore alla sentenza dichiarativa, con la conseguente ammissione al passivo del diritto alla relativa restituzione: ma, più specificamente, che gli stessi, almeno in parte) erano stati erogati a quest’ultima tra il 9/4/2020 ed il 31/12/2020, sul rilievo che non erano a tal fine sufficienti gli allegati estratti di conto corrente bancario, ‘visto che le date valuta risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse ‘.
2.10. Tale statuizione, rimasta incensurata per ciò che riguarda l’apprezzamento in fatto sul quale è fondata, è, sul piano giuridico, senz’altro corretta: ai fini dell ‘ insinuazione di un credito allo stato passivo, infatti, le ‘ date valuta ‘ risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né, a maggior ragione, a conferire data certa alle stesse (Cass. n. 4953 del 2020; Cass. n. 24137 del 2018).
Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida nella somma di € . 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima