Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28875 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28875 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7322/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Cassino INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 725/2021 depositata il 29/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 10.03.2008 COGNOME NOME chiedeva al Giudice Unico presso il Tribunale di Cassino-Sezione distaccata di Sora di essere reintegrata immediatamente nel possesso dell’area di forma stretta e lunga, estesa circa mq. 450, sita a monte del fondo in agro di Castelliri località Farneto, distinto in Catasto al Fog. 4 mappale n° 124 e dei due vani ivi insistenti distinti con il mappale n° 278, il tutto come meglio descritto nella premessa del ricorso ed illustrato con le planimetrie e fotografie allo stesso allegate, ordinando a COGNOME NOME e COGNOME NOME, coniugi residenti in INDIRIZZO, di rimuovere la recinzione costituita da pali in legno e rete elettrosaldata realizzata su quel fondo, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi mediante l’allontanamento del bestiame e la liberazione dei due vani ivi esistenti da animali e/o cose.
A conclusione della sommaria istruttoria il Tribunale rigettava la domanda di tutela possessoria proposta da NOME COGNOME.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, accoglieva il reclamo di NOME COGNOME ex art. 669 terdecies c.p.c. ed emetteva ordinanza di reintegra nel possesso.
Con ricorso ex art. 703 co. 4° c.p.c., i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito in ordine al ricorso possessorio.
Il Tribunale di Cassino confermava l’ordinanza collegiale.
Ric. 2022 n. 7322 sez. S2 – ud. 13/10/2023
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame. In particolare, la Corte d’appello evidenziava la sussistenza dell’elemento soggettivo rappresentato dalla coscienza e volontà dell’autore dello spoglio di compiere l’atto materiale indipendentemente dalla convinzione dell ‘ agente di operare secondo il diritto. Inoltre, riteneva provato il possesso in capo ai genitori della appellata, possesso poi trasferito in capo a quest’ultima. Di conseguenza, alla luce dei principi sull ‘ onere della prova, gravava sugli originari resistenti dimostrare la perdita o dismissione del possesso in capo alla controparte. Nella specie non vi era alcuna prova della volontà abdicativa potendo la RAGIONE_SOCIALE COGNOME in qualsiasi momento ripristinare le condizioni preesistenti secondo la vocazione originaria del bene ossia la raccolta di fieno e frutta.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di
NOME COGNOME ha resistito con controricorso
Entrambe le parti con memoria depositata in pro e ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle sue richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2721 codice civile sull’utilizzo della testimonianza di NOME COGNOME in ordine al contenuto dell’atto di acquisto stipulato nel Marzo 2007 con gli attuali ricorrenti.
La censura si fonda sulla presunta inammissibilità della testimonianza sulla quale è stata basata la decisione
Ric. 2022 n. 7322 sez. S2 – ud. 13/10/2023
1.1 Il motivo è infondato in quanto non tiene conto che il contratto sul quale il testimone è stato chiamato a deporre non è stato stipulato tra le parti, ma tra una parte e un terzo: ‘ I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo .’ (Sez. 6 -3, Ord. n. 5880 del 2021).
La circostanza oggetto di testimonianza, peraltro, è comunque irrilevante ai fini del decidere, in quanto la dedotta titolarità del fondo da parte dei ricorrenti introduce questione petitoria, laddove il presente giudizio è possessorio, e non si confronta nemmeno con quanto affermato dalla Corte d’appello, sempre sull’irrilevanza della dedotta titolarità del fondo, secondo cui l’elemento soggettivo dello spoglio è integrato dalla consapevolezza e volontarietà della condotta materiale, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di agire secondo diritto.
2. Il secondo motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1168 codice civile non avendo la RAGIONE_SOCIALE il durevole e pacifico utilizzo dell’immobile in epoca prossima al presunto spoglio e, dunque, non avendo esercitato sull’immobile un utilizzo riconoscibile ai consociati, né avendo ella assolto l’onere della prova in tal senso ai sensi dell’articolo 2697 codice civile.
La censura verte sullo stato di abbandono del fondo. Secondo parte ricorrente vi sarebbe una contraddizione insanabile nell’affermare lo stato di disuso e di abbandono del fondo e la qualità di possessore della controparte. La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto che spettasse ai ricorrenti la prova dell’intervenuta perdita o dismissione del possesso da parte della COGNOME.
2.1 Il secondo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.
Le censure sono inammissibili nella parte in cui hanno ad oggetto valutazioni di merito precluse in sede di legittimità e sono infondate quanto al vizio di violazione di legge in quanto la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità sia in tema di possesso che di onere della prova.
L a Corte d’Appello ha , infatti, ritenuto che il momentaneo stato di non utilizzo del fondo non escludesse il possesso anche solo virtuale della controricorrente, inteso come possibilità di ripristinarne in ogni momento l’esercizio, essendo peraltro provato che il fondo in questione era sempre stato posseduto dai genitori della COGNOME, nel cui possesso ella era succeduta ex art. 1146 c.c.
In proposito deve ribadirsi che: Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell’uso, ne’ l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche in relazione alla sua natura e destinazione economico – sociale possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore potendo il possesso essere mantenuto anche “solo animo”, purché il soggetto
abbia la possibilità di ripristinare il “corpus”, quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l’estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 11119 del 11/11/1997, Rv. 509734). Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: ‘È possibile conservare il possesso mediante il solo “animus possidendi” e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del “corpus”, quando il possessore, che abbia cominciato a possedere “animo et corpore”, pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della “res”, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall’eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il “corpus”, senza far ricorso ad azioni violente o cland estine.’ (Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 04/02/2000, Rv. 533494).
Una volta provato il possesso in capo al l’atto re in possessoria, in virtàù del principio della continuità del possesso, si determina un’inversione dell’onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che deduca il suo venir meno o la sua dismissione dimostrare l ‘interruzione dell a continuità del possesso (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n . 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione