Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29633-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
GRAZIOLI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2771/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, la quale, su istanza di un creditore ereditario, ha accertato che l’attuale ricorrente, coniuge del de cuius , aveva acquistato la qualità di erede, essendo nel possesso di una porzione immobiliare compresa nell’asse, che non costituiva oggetto del diritto accordato al coniuge dal secondo comma dell’art. 540 c.c.
Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposti da NOME, con i quali si denuncia la violazione dell ‘art. 485 c.c., oltre all’omesso esame di fatt i decisivi.
Grazioli NOME rimane intimato.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamene, sono infondati. Nella decisione impugnata non ci sono affermazioni in contrasto né con la natura della relazione che deve sussistere fra il chiamato e il bene ereditario agli effetti dell’art. 485 c.c., che è integra ta dalla semplice relazione materiale con il bene stesso (Cass. n. 7076/1995), né per quanto riguarda la delimitazione del diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), il quale «può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare» (Cass. n. 12042/2020; n. 4088/2912).
La decisione, pertanto, è corretta sotto entrambi i profili, avendo la Corte d’appello accertato in fatto che l’attuale ricorrente, dopo l’apertura della successione, si era trasferita un diverso appartamento del medesimo stabile, diverso da quello adibito a casa coniugale. Quanto all’ulteriore deduzione della ricorrente, con cui si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la porzione, oggetto del supposto possesso, era stata già concessa in comodato dal de cuius alla figlia della ricorrente, la questione non è considerata nella
decisione impugnata. Invero la Corte di merito, nel riassumere le ragioni di censura contro la sentenza di primo grado, fa risalire a una iniziat iva dell’attuale ricorrente il consenso all’occupazione del bene da parte del terzo. Tale considerazione della Corte d’appello, da un lato, comporta che la ricorrente, al fine di introdurre la questione in questa sede, avrebbe dovuto proporre una diversa ragione di censura, dall’altro, si atteggia quale ulteriore conferma della correttezza in linea di principio della valutazione operata nella sentenza impugnata in ordine al possesso del bene ereditario. L’atto di concessione suppone all’evidenza la disponibilità del bene.
Sono assorbiti gli altri profili di censura di cui al ricorso: la Corte d’appello non ha ravvisato nella specie una ipotesi di accettazione tacita, ma la fattispecie acquisitiva ex art. 485 c.c., avendone riscontrato l’esistenza di tutti i presupposti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda