Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5832/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
contro
NOME
– intimata – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 77 dell ‘ 11/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME -rispettivamente, usufruttuaria e nudo proprietario (dopo il decesso della COGNOME in data 8/1/2023, NOME diveniva pieno proprietario) di un immobile sito in Massa Lubrense -venivano convenuti in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Sorrento, dai proprietari dell ‘ appartamento confinante, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali avevano agito per ottenere il rilascio di una porzione di terrazzo chiedendo la cessazione dell ‘ utilizzo precario del lastrico, asseritamente concesso in uso temporaneo e a titolo di mera cortesia;
-i predetti convenuti contrastavano la domanda di rilascio sostenendo che il lastrico de quo era stato ricompreso (inglobato, pavimentato e delimitato da parapetti) sin dagli anni Ottanta nella proprietà RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano esercitato un possesso utile all ‘ usucapione del terrazzo stesso, della quale chiedevano, in via riconvenzionale, l ‘ accertamento;
-con la sentenza n. 1919 del 7 settembre 2018, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava l ‘ acquisto per intervenuta usucapione in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME della porzione di terrazzo oggetto di causa, condannando gli attori alle spese di lite;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, la dichiarazione della cessazione dell ‘ utilizzo precario del lastrico e la restituzione della porzione di terrazzo, nonché il rigetto delle domande riconvenzionali avverse;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano chiedendo il rigetto dell ‘ appello e formulavano appello incidentale condizionato;
-la Corte d ‘ appello di Napoli, con la sentenza n. 77 dell ‘ 11 gennaio 2023, accoglieva l ‘ appello principale di COGNOME e COGNOME, riformava la sentenza impugnata e condannava COGNOME e COGNOME al rilascio della porzione di lastrico solare in favore degli appellanti; rigettava l ‘ appello incidentale e condannava gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamate dettagliatamente le risultanze istruttorie, affermava che l ‘ utilizzo del terrazzo da parte di COGNOME e COGNOME derivava da un comodato precario tra le parti, il che escludeva la configurabilità di un possesso ad usucapionem degli appellati;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso;
-non ha svolto difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo si deduce l ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c. n. 5»; ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare che il possesso della porzione di terrazzo da parte di COGNOME/COGNOME era iniziato ben prima dell ‘ acquisto dell ‘ immobile da parte di COGNOME/COGNOME (6 febbraio 1986) e che, poiché già nel 1985 i lavori di pavimentazione e perimetrazione della zona erano terminati, il lastrico era da allora nella piena disponibilità di
COGNOME/NOME, escludendo così la possibilità di una sua successiva concessione in comodato da parte degli odierni controricorrenti;
-il motivo è chiaramente inammissibile;
-il fatto che la parte assume come non considerato dal giudice d ‘ appello -cioè l ‘ inizio del possesso ad usucapionem del terrazzo in data anteriore all ‘ acquisto dell ‘ appartamento da parte di COGNOME (con conseguente impossibilità di concedere il godimento di un bene che era già goduto uti domini dagli originari convenuti) -non è affatto stato pretermesso;
-anzi, la Corte d ‘ appello ha specificamente esaminato la questione e, correttamente gravando COGNOME/COGNOME dell ‘ onere di dimostrare l ‘ inizio del loro preteso possesso, ha concluso, dopo un ‘ attenta e dettagliata analisi delle prove (illustrata con dovizia di particolari nella sentenza impugnata), che, «diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure, dal compendio probatorio non può ricavarsi alcuna certezza circa l ‘ individuazione dell ‘ asserito dies a quo ventennale (collocato nel 1986) utile all ‘ acquisto per usucapione della proprietà del bene, stante l ‘ assenza di riscontro unanime nelle deposizioni testimoniali e di conclusioni assertive sul punto nella relazione peritale.»;
-rispetto a tale conclusione – che è frutto della valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di merito e, poiché non illogicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità – il motivo si risolve in un surrettizio tentativo di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, sottoponendo inammissibilmente a questa Corte il materiale probatorio già esaminato al fine di sollecitare, altrettanto inammissibilmente, una sua diversa considerazione;
-col secondo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., in particolare delle norme in materia di
comodato (art. 1803 e ss. c.c.) e possesso (art. 1140 e ss. c.c.) ad usucapione (artt. 1158 e ss. c.c.), continuo e senza interruzione (art. 1165 c.c.), in materia di ricognizione del debito (art. 1988 c.c.) nonché in materia di prova dei contratti (art. 2721 c.c.) e violazione dei principi sull ‘ onere della prova (art. 2697 c.c.) e in tema di presunzioni (art. 2729 c.c.)»; secondo il ricorrente, la Corte d ‘ appello avrebbe erroneamente qualificato il rapporto tra le parti come comodato precario, senza che vi fosse prova dell ‘ indispensabile consegna del bene e senza che gli originari attori avessero mai avuto il possesso della porzione di terrazzo; inoltre, la Corte di merito avrebbe ritenuto interrotto il possesso ad usucapionem sulla base di una semplice raccomandata e di dichiarazioni non provenienti dai veri possessori, in violazione delle norme sul possesso, sull ‘ usucapione, sull ‘ onere della prova e sulle presunzioni;
-anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile;
-dietro alla denunciata violazione di plurime ed eterogenee disposizioni normative – alcune delle quali non richiamate né applicate, neanche implicitamente, dal giudice d ‘ appello – il ricorrente cela malamente una critica all ‘ apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte di merito;
-infatti, analizzando le prove (e giova ricordare che -come statuito, tra le altre, da Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056, Rv. 641328-01 -«L ‘ esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull ‘ attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»), la Corte d ‘appello di Napoli ha accertato che «… la riconducibilità della fattispecie in esame all ‘ istituto giuridico del comodato, come disciplinato ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c., premessa ineludibile al fine della fondatezza della domanda di rilascio, trova riscontro nell ‘ esistenza dell ‘ accordo intervenuto tra le parti in causa. L ‘ assunzione delle prove in primo grado e le risultanze istruttorie, segnatamente l ‘ escussione dei testi, derivatene, disvelano la concessione dell ‘ utilizzo temporaneo, precario e gratuito, della porzione di lastrico solare in ragione dei buoni rapporti intercorrenti tra gli COGNOME/COGNOME e i COGNOME/COGNOME. Con lettera raccomandata A/R spedita il 01.02.2003, gli attori invitavano i convenuti all ‘ immediato rilascio ed alla conseguente restituzione del lastrico solare, la cui precaria utilizzazione era stata tollerata sulla base dei rapporti di stima, di amicizia e di buon vicinato, essen done cessata la disponibilità. … La ricostruzione dei rapporti COGNOME/COGNOME –COGNOME/COGNOME come ricavabile dall ‘ escussione dei testi, radica il convincimento della Corte circa la qualificazione dell ‘ utilizzazione del bene da parte degli appellati come di comodato, integrando la fattispecie legale di cui all ‘ art. 1803 c.c., nella particolare figura del c.d. comodato precario o senza determinazione di durata previsto all ‘ art. 1810 c.c. Tale prospettiva risulta avvalorata dalle evidenze emerse a seguito della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado. … In definitiva, all’ esito dell ‘ esame complessivo delle risultanze istruttorie, nonché degli atti e documenti di causa, va rilevata la fondatezza delle censure addebitate alla sentenza impugnata, dovendosi riconoscere che la porzione di lastrico solare costituente una porzione di copertura dell ‘ abitazione degli appellanti, fosse nella loro disponibilità e ne sia stato concesso
l ‘utilizzo secondo il modello legale del comodato. … La disponibilità attuale del lastrico solare da parte degli appellati discende dall ‘ accordo intercorso tra le parti, generativo del rapporto di comodato, non potendosi configurare quale possesso continuativo, ininterrotto e pacifico di cui all ‘ art. 1158 c.c.»;
-è evidente l ‘ inconferenza rispetto a tale motivazione delle censure svolte dal ricorrente:
«occorre distinguere il possesso pieno dalla mera detenzione (artt. 1140, primo e secondo comma, c.c.), con particolare riguardo all ‘ animus possidendi distinto dall ‘ animus detinendi , non potendosi validamente assumere il mutamento dell ‘ uno nell ‘ altra attraverso la prova della mera conoscenza di chi possiede la cosa che altri siano i proprietari dell ‘ area»; la Corte di merito ha escluso che sia stato dimostrato un possesso e, dunque, la richiamata distinzione tra l ‘ animus possidendi e l ‘ animus detinendi è irrilevante;
«ai fini dell ‘ interruzione del possesso ad usucapionem , occorre che il possessore abbia effettuato il riconoscimento del titolare, per tale intendendosi un atto o un fatto che non si limiti ad evidenziare la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto di proprietà»; si ribadisce che, in base all ‘ accertamento di merito, non è stato provato alcun possesso ad usucapionem ;
«la prova dei contratti trova un limite posto dall ‘ art. 2721 c.c. e, là dove si consenta anche tale prova, la stessa, se ha per oggetto (come nella fattispecie) la stipulazione di un contratto reale, quale è il comodato, deve riguardare anche la consegna della cosa e non solo la mera dichiarazione di volontà, che deve comunque provenire da entrambe le parti in modo univoco e conforme (accordo) così da verificare anche se sussistesse, nel caso di specie, l ‘ assunzione dell ‘ obbligo di restituzione di quanto oggetto di presunto comodato»: in primis si rileva che la questione non risulta proposta nei gradi di merito (tantomeno formulando eccezioni alla prova testimoniale); in
ogni caso, nuovamente si pretende da questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove acquisite (ne costituisce plastica dimostrazione l ‘ inserimento, nel ricorso per cassazione, persino di rilievi fotografici, asseritamente risalenti all ‘ anno 1986, che ritraggono bambini sul terrazzo in contesa; v. pagg.20-21 del ricorso);
«ai fini della qualificazione di un rapporto che l ‘ attore presume essere contrattuale, occorre valutare le volontà manifestate da entrambi i contraenti e il complessivo comportamento delle parti anche dopo la sua presunta conclusione ex art. 1362 c.c.»; l ‘ attinenza dei canoni ermeneutici dei contratti al decisum del giudice di merito è assai labile e, comunque, il richiamo della norma è assolutamente generico;
«allorquando un fatto rilevante per decidere rimane sfornito di prova convincente, il Giudice deve accogliere la versione prospettata dalla parte su cui non grava l ‘ onere della prova, e qualora voglia presumere un fatto da indizi, gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti (là dove, invece, nel caso di specie, la prova viene fornita attraverso un errato esame dell ‘ esito della C.T.U., dalla quale non si evince nulla di concordante con la versione fornita da parte attrice, poi appellante, attuale resistente)»: è palese che la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. tende, in realtà, a conseguire un ragionamento presuntivo diverso da quello condotto dal giudice di merito, non già a contestare il suo rigore logico;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., l ‘ impugnazione di NOME COGNOME; -come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
può costituire abuso del diritto all ‘ impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell ‘ autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l ‘ impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘ abuso del processo ‘ , poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l ‘ accertamento dell ‘ elemento soggettivo del dolo o della colpa dell ‘ agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell ‘ avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,
dell ‘ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.500,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio);
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 3.500,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME