Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6082 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6082 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: mantenimento posizione organizzativa a seguito di passaggio da ruolo sanitario a ruolo amministrativo
Dott.
IRENE TRICOMI
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12719/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
NOME COGNOME dipendente di ruolo della RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE– dal 1° dicembre 1993, con inquadramento nella categoria ‘D’ e qualifica di Tecnico di Radiologia sino al 31.08.2018 quindi passato, a domanda, al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, RAGIONE_SOCIALE categoria ‘D’, adiva il Tribunale di Benevento per sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della nota prot. 2200 del 23.01.2019 con la quale l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva comunicato che, a seguito del passaggio dal ruolo sanitario al ruolo amministrativo dal 1.9.2018, non ricopriva più l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnico Sanitaria, e che per mero errore nella gestione della procedura informatica stipendiale, la relativa indennità era stata corrisposta sino al mese di gennaio, con la conseguenza che si sarebbe provveduto, con decorrenza immediata, al recupero delle relative somme, erroneamente corrisposte, sulle prossime competenze stipendiali .
Aveva, pertanto, chiesto, sul presupposto che l’unico requisito rilevante fosse l’appartenenza alla categoria ‘D’, l’accertamento del suo diritto di continuare a ricoprire la funzione di posizione organizzativa ed alla corresponsione della relativa indennità con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a reintegrarlo nelle funzioni svolte sino al 22.01.2019 di posizione organizzativa dell’area sanitaria nonché a restituirgli le somme indebitamente trattenute sulle competenze fisse dal mese di Febbraio 2019 a titolo di recupero delle somme percette per la p.o. dal mese di settembre 2018 ed al risarcimento del danno.
2. Il Tribunale di Benevento accoglieva in toto la domanda e dichiarava l’illegittimità della intervenuta revoca e con affermazione del diritto del ricorrente di ricoprire l’incarico di p.o. dalla data della revoca (23.01.2019) fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione avviato dalla resistente con nota prot. 31055 del 18.12.2018 e di percepire la relativa indennità, con la precisazione che per il periodo di mancato svolgimento dell’incarico la stessa competeva a titolo risarcitorio.
Da tanto derivava, ad avviso del Tribunale, anche il diritto del ricorrente di trattenere quanto percepito a titolo di indennità di funzione per il periodo da settembre 2018 a gennaio 2019, con conseguente condanna dell’azienda a restituire quanto indebitamente trattenuto a decorrere dal mese di febbraio 2019.
La Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE confermando la nullità della diposizione datoriale di revoca della posizione organizzativa (ritenendo che la stessa RAGIONE_SOCIALE avesse confermato che il mero passaggio dall’area tecnica a quella amministrativa fosse ininfluente e non giustificasse la ‘decadenza’ dall’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica) ma ritenendo sussistente il vizio di ultra petizione e così riconoscendo il diritto di NOME COGNOME a ricoprire la funzione di posizione organizzativa fino al 31 gennaio 2019 e dichiarando il diritto alla conseguente indennità della funzione di posizione organizzativa.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi successivamente illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che è passata in giudicato, per mancanza di ricorso incidentale, la statuizione del giudice di appello relativa all’accertato diritto di NOME COGNOME a ricoprire la funzione di posizione organizzativa fino al 31 gennaio 2019 ed alla conseguente indennità della funzione di posizione organizzativa .
Tanto precisato, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
Lamenta che il RAGIONE_SOCIALE abbia riformato la sentenza del Tribunale sannita per vizio di ‘ ultrapetizione ‘, in quanto – a suo dire è ‘ logico, che la declaratoria di nullità della nota datoriale con cui al sig. COGNOME veniva
revocata la funzione di p.o. comporti la riassegnazione allo stesso della predetta funzione col connesso pagamento della relativa indennità, ed il tutto sine die o quantomeno sino ad un formale e legittimo atto di revoca della funzione stessa, momento che il Giudice di prime cure ha individuato nel completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli Incarichi di Funzione (istituto che andrà a sostituire le P. O.) avviato dalla resistente con nota prot. 31055 del 18.12.2018 come peraltro disposto dalla delibera della RAGIONE_SOCIALE del 18.12.2018, emanata in applicazione del disposto dell’art. 22 del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 . (…)’.
3. Il motivo è inammissibile.
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto c.d. <>, ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso c.d. <> .
Nel caso in questione vi è stata una interpretazione della domanda da parte del giudice del merito che, sulla base di questa, è pervenuto ad affermare che il Tribunale aveva attribuito al dipendente un’utilità che non era stata giammai richiesta col ricorso introduttivo, e soprattutto maggiore e diversa di quanto effettivamente invocato.
Questa Corte di legittimità ha, sul punto, più volte affermato (v. Cass. 28 dicembre 2024, n. 34762) che l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
È stato, del pari, precisato (v. Cass. 16 aprile 2025, n. 9909) che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ed ancora (Cass. 27 giugno 2024, n. 17787) che, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta.
È stato ulteriormente rilevato (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546) che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Tale essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, la censura, a ben guardare, non si confronta con il decisum , incentrato su una interpretazione della domanda ed espresso sulla base di un giudizio di fatto non rivedibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione e/o motivazione perplessa o incomprensibile, violazione del minimo richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Sostiene che nella sentenza impugnata vi sarebbe una intrinseca contraddittorietà in quanto ‘ se, difatti, si riconosce illegittima la nota datoriale con cui si revocava la posizione di P.O. al sig. COGNOME, non si può non essere conseguenziali e ritenere che allo stesso vada riassegnata la funzione senza alcun limite temporale che non sia, al più ed a tutto concedere, quello previsto dall’art. 22 CCNL 2016/2018 che ha, di fatto, cementato l’assegnazione della P. O. sino alla riorganizzazione aziendale ivi prevista. La Corte di Napoli, contrariamente, ritiene che la funzione di P. O. del sig. COGNOME vada confermata sino al 31.01.2019 non avendola egli svolta oltre tale data ‘.
5. Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata sol che si consideri che il riconoscimento della funzione anche per il periodo successivo al 31.01.2019 secondo la Corte territoriale era fuori della domanda avanzata in primo grado (limitata al periodo fino al 31.01.2019) e del resto il dipendente aveva fornito la prova di avere espletato i compiti dell’Area tecnico -sanitaria solo sino al mese di gennaio 2019.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 91 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
7. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato (v. Cass. 18 marzo 2003, n. 3964) che la soccombenza cui l’art. 91 cod. proc. civ. ricollega l’onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma – anche parziale – della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenuta nella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all’esito del giudizio di prima istanza.
Il principio è stato ribadito da Cass. 4 giugno 2007, n. 12963 secondo cui il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l’onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia e da Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985 per la quale, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Tanto precisato, il regolamento delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è devoluta anche la valutazione della entità della soccombenza in relazione all’esito finale della lite. L’ammissibilità del sindacato della Cassazione resta circoscritta, in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’ an debeatur , alla violazione del principio secondo cui non può mai essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa.
Nel caso di specie non sussiste un tale vizio della sentenza poiché il RAGIONE_SOCIALE ha tenuto conto della ‘ complessità della questione e accoglimento parziale dell’appello ‘, essendo questi, a giudizio della Corte di merito, ‘ giusto motivo di compensazione integrale delle spese del doppio grado ‘.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del l’ 8 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME