Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2026
Oggetto: emolumento una tantum art. 50 CCNL scuola
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott.
NOME
NOME
SARRACINO
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6214/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2024 R.G.N. 174/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premesso di essere dipendente del RAGIONE_SOCIALE e di aver acquisito la prima posizione economica prevista per il personale ATA ex art. 50 del CCNL 2006/2009 sin dal 01.09.2012 a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, adiva il Tribunale di Busto Arsizio per accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il beneficio economico annuo previsto dal citato art. 50 con decorrenza 01.09.2012 e per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 13.200,00 per il periodo dall’a.s. 2012/2013 al 2022/2023.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso sul presupposto che la COGNOME non rientrava nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio.
2. Il Tribunale rigettava il ricorso.
Osservava che l ‘art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale per il personale ATA di cui all’art. 62 del CCNL 29/11/2007 prevedeva che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica avvenisse progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti formata in base a vari parametri (servizio prestato, titoli di studio, crediti professionali) e che l’accordo nazionale sottoscritto l’11 maggio 2011 concernente l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 aveva ribadito, all’art. 4, che la consistenza RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche doveva essere contenuta nel limite RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie indicate all’art. 2,
comma 5, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale 25 luglio 2008 salvo lo scorrimento nel tempo RAGIONE_SOCIALEa graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia.
In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti e il superamento del corso di formazione non faceva maturare un diritto soggettivo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica condizionata all’ambito RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche fissate col contingente provinciale e, nello specifico, dalla graduatoria RAGIONE_SOCIALEe prime posizioni economiche assegnate nell’ambito del contingente spettante alla provincia di RAGIONE_SOCIALE (280 posizioni aumentate a 296), si evinceva che la ricorrente non risultava essere nell’elenco indicato né la stessa aveva depositato in atti alcun documento utile a documentare l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica alla data richiesta in ricorso.
Proponeva appello la docente, censurando la prima pronuncia per non aver considerato la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ove per l’a.s. 2012/13, in riferimento al profilo di Assistente Amministrativo -1^ posizione ATA, risultava collocata in posizione n. 17 su una graduatoria di 69 dipendenti (v. sentenza impugnata, pag. 3).
Il RAGIONE_SOCIALE chiedeva la reiezione del gravame.
La Corte d’appello di Milano in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 6.409,20 (in tale senso emendata la statuizione di cui al dispositivo quanto al differente erroneo importo di euro 5.209,20 ivi indicato) limitatamente al periodo dal 17.4.2018 (in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria .
Riteneva, in sintesi, sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 50 del CCNL 2006/2009 come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta
il 25/7/2008 e che fosse sufficiente l’allegazione di una utile collocazione nella graduatoria dei richiedenti e l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa frequenza del corso di formazione.
Rilevava che dalla graduatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’a.s. 2012/13, profilo di Assistente Amministrativo – 1^ posizione ATA, si ricavava che la COGNOME era collocata in posizione n. 17 su 69 dipendenti e che vi era l’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta frequenza del corso di formazione.
Evidenziava che la circostanza che il contingente assegnato alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE fosse pari a 280 unità, poi aumentate a 296, non precludesse il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellane, essendo irrilevante l’argomentazione avversaria secondo cui ‘ quando il RAGIONE_SOCIALE -nota 5083 del 22.02.2016 -ha autorizzato l’invio al MEF per il conferimento RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche decorrenza dal 01.01.2015 (allegato 6) l’intero contingente risultava interamente esaurito ‘.
Avverso detta pronunzia il RAGIONE_SOCIALE e del merito propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del CCNL 2006 -2009 -biennio 2006 -2007; RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 del CCNL 2006 -2009, come integrato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2011.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006 -2009 è sufficiente ‘la presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza tramite il sistema informatico SIDI e, in caso di collocamento utile nella graduatoria predisposta in base ai criteri suindicati, la partecipazione al
corso di formazione destinato al personale interessato’ (cfr. la sentenza impugnata pag. 6).
Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso, essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 -bis del D.L. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano.
La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro.
Conclusivamente, l’errore di diritto RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è da ravvisare – secondo quanto argomentato nel mezzo – nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica, il che non è, occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base RAGIONE_SOCIALEe risorse stanziate.
Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del CCNL 2006 -2009, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4.2. RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL del 2007.
Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 50 del CCNL 2006 -2009 è da escludere che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALEa progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 47 CCNL del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi ex art. 47 cit., la pretesa azionata è infondata.
Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione.
Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi, le medesime questioni.
4.1. L’esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze non può che procedere dai dati normativi e contrattuali e dalla relativa esegesi.
Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass. n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’inammissibilità, in parte qua , RAGIONE_SOCIALEe censure svolte in relazione alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Rispetto a dette ultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale.
Conseguentemente, sono inammissibilmente svolte da parte del RAGIONE_SOCIALE e del merito le censure di violazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sia RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 20.10.2008 che di quello RAGIONE_SOCIALE‘11.5.2011, trattandosi di accordi integrativi non negoziati dall’ARAN.
Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione.
L’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata ‘Posizioni economiche del personale ATA’, così dispone: « 1. Fino alla
definizione RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B RAGIONE_SOCIALEa Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. 2. L’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del presente CCNL. L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili. 3. Al personale RAGIONE_SOCIALEe Aree A e B cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del presente CCNL ».
La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008 che l’ha riformulata nel senso che segue: « 1. Fatta salva comunque la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo
indeterminato appartenente alle aree A e B RAGIONE_SOCIALEa Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. 2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo integrativo OO.SS. -MPI del 10 maggio 2006. Il titolare RAGIONE_SOCIALEa predetta posizione economica RAGIONE_SOCIALE‘Area B può sostituire il DSGA. 3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test. 4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica. 5. Al finanziamento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL 29/11/2007, che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali risorse sono così ripartite:
13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione RAGIONE_SOCIALEa seconda posizione economica nell’area B. 6. L’ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili RAGIONE_SOCIALEe nuove posizioni economiche RAGIONE_SOCIALE‘Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale. 8. È confermata la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003 ».
4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello RAGIONE_SOCIALEe posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6).
Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, secondo cui il superamento del corso di formazione è condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.
Del resto, l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni).
La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva RAGIONE_SOCIALEa progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso al corso formativo.
Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE’emolumento per cui è causa occorre tener conto RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse economico -finanziarie, oltre che del rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL.
In altri termini il giudice d’appello, muovendo da un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALEa contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse e il rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del RAGIONE_SOCIALE, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica ATA.
4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio: ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006 -2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. A detto principio la sentenza
impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso. È in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente (cfr. pag. 6), la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘utile collazione in graduatoria RAGIONE_SOCIALEa dipendente. Detta valutazione andrà quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3.
4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affermata prescrizione dei crediti anteriori al 16.3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal D.L. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011 -31.8.2014, un emolumento una tantum .
Detta posta retributiva, ex artt. 1 e 2 del CCNL del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis del D.L. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014), spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011 -2012, 2012 -2013, 2013 -2014, RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 (cfr. sul punto in particolare il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 cit.), sicché il godimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ una tantum .
Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile.
Esso, infatti, difetta di specificità e non si confronta con il decisum del giudice di appello che ha respinto l’eccezione sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa sua genericità (‘non solo non è dato sapere l’entità del compenso erogato alla predetta a tale titolo, ma nemmeno se lo stesso è stato percepito’).
Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME