Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 697 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 697 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1349/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2561/2017 depositata il 09/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE ha in breve agito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE lamentando che quest’ultima, abusando della propria posizione dominante, avesse applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio per lo svolgimento di attività operative e di assistenza al volo, all’interno dell’aeroporto di Malpensa, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto.
– RAGIONE_SOCIALE ha resistito alla domanda.
– Con sentenza del 26 marzo 2015, l’adito Tribunale di Milano ha così provveduto: « accerta che la convenuta ha applicato tariffe per la subconcessione di spazi uso ufficio in violazione degli obblighi di le gge ed in violazione dell’art. 102 TFUE, dell’articolo 2597 c.c. ed articolo 9 l. 192/98; dichiara nulle le tariffe applicate, per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna; condanna la convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme eccedenti il canone di EURO 250,00 mq/anno stabilito da RAGIONE_SOCIALE per l’aeroporto di Malpensa nella misura di euro 42.570,10, gravati di interessi legali dal giorno di ciascun pagamento »
4. – Con sentenza del 9 giugno 2017 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE
5. – La Corte d’appello ha così motivato: « Con la prima doglianza l’appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano per non aver inquadrato correttamente la fattispecie e la relativa normativa applicabile e per aver interpretato erroneamente la direttiva 96/67/CE e il suo d.lgs. 18/99 di recepimento che nel caso di specie non troverebbe applicazione perché non ne sussistono i presupposti, In particolare non sussisterebbe il requisito che l’operatore svolga l’attività di assistenza a terra agli aeromobili in forza di una autorizzazione/certificazione di RAGIONE_SOCIALE, rivestendo la qRAGIONE_SOCIALEfica di handler o di vettore in autoproduzione, nonché il fatto che abbia una contabilità certificata separata tra le attività di handling e le altre svolte a tutela della concorrenza con gli altri operatori e nemmeno il fatto di utilizzare gli uffici ottenuti in subconcessione esclusivamente per lo svolgimento delle attività di handling e comunque per attività funzionalmente collegate a quella volativa, come affermato da RAGIONE_SOCIALE nel 2007 e nel 2008. Inoltre secondo parte appellante ii provvedimento A377 dell’ RAGIONE_SOCIALE è del tutto inconferente e inutilizzabile come prova privilegiata nel presente giudizio e, comunque, esso non individua alcun abuso da parte di RAGIONE_SOCIALE nella determinazione dei corrispettivi regolamentati utilizzati dalle compagnie aeree diverse dai vettori cargo in autoproduzione, tra cui non può essere annoverata la compagnia RAGIONE_SOCIALE. La Corte ritiene tale censura infondata. L’attività aeroportuale si distingue in attività aviation , che si riferisce alle operRAGIONE_SOCIALE di volo e ai servizi ad esse collegati, come l’attività di handling , e attività non aviation , che si riferisce. invece, ai servizi commerciali offerti ai passeggeri all’interno dell’aeroporto. Si osserva che è condivisibile il ragionamento seguito dal Tribunale, nel punto in cui afferma che inizialmente le attività aviation
venivano svolte in via esclusiva dai gestori aeroportRAGIONE_SOCIALE e che, successivamente, per effetto della Direttiva 97/67/CE e del d.lgs. 18/99 di attuazione della stessa, è stato affermato il principio del libero accesso dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, sicché i servizi di handling possono essere svolti anche da operatori terzi, con l’ausilio delle infrastrutture messe a disposizione del gestore. Questa Corte non condivide la posizione di RAGIONE_SOCIALE, quando sostiene che il Tribunale non avrebbe inquadrato correttamente la fattispecie e la normativa applicabile, di cui peraltro si ritiene sussistano i presupposti. Infatti, proprio applicando correttamente la normativa comunitaria come recepita nel nostro ordinamento, ne deriva che anche le compagnie aeree possono svolgere il servizio di handling in autoproduzione e per farlo non necessariamente necessitano di una certificazione per l’attività a terra o della regolarità della contabilità separata, perché ciò che preliminarmente rileva è la natura dell’attività da loro svolta. Come chiarito dal!’RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento A 377 e richiamato l’orientamento seguito anche dall’ente RAGIONE_SOCIALE vigilanza RAGIONE_SOCIALE, ciò che assume rilievo è soltanto la natura dell’attività esercitata all’interno degli uffici oggetto di subconcessione e, quindi, il criterio di strumentalità all’attività di volo. Per accertare la sussistenza di questo requisito in capo a parte appellata, è corretto quanto ribadito dal Tribunale che ha fondato il suo convincimento sulle risultanze emerse durante l’istruttoria svolta in primo grado, quando RAGIONE_SOCIALE ha provato attraverso un suo teste che nei suoi uffici in subconcessione nell’aeroporto di Malpensa la stessa svolgeva attività di ufficio operativo nel quale veniva gestita la preparazione del volo, l’assistenza passeggeri in caso di emergenze, qRAGIONE_SOCIALE le cancellRAGIONE_SOCIALE o i ritardi, nonché le attività relative alla chiusura del volo e l’attività di reportistica con tutto quello che succedeva in giornata, svolgendo anche altre attività agli imbarchi, al check-in e sotto bordo, supervisionando l’operato degli
handlers (v. dep. COGNOME). Da tutto quanto emerso, non può che apparire evidente che l’attività svolta negli uffici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia qRAGIONE_SOCIALEficabile come attività aviation, dunque strettamente necessaria e funzionale alle attività volative e non certamente come attività commerciale. Parimenti appare infondata la censura di parte appellante quando considera inutilizzabile il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE A377, dal momento che esso, di notevole importanza, non può che essere valutato come una prova privilegiata …, come ha sottolineato correttamente il Tribunale. Al suo interno, peraltro, si trovano le valutRAGIONE_SOCIALE svolte dall’Autorità garante al fine di accertare la mancata corrispondenza ai costi delle tariffe applicate da RAGIONE_SOCIALE; tali valutRAGIONE_SOCIALE, come sottolineato da parte appellata e come rilevato dal Tribunale, si sono fondate sostanzialmente sull’analisi dei dati di contabilità analitica prodotti da RAGIONE_SOCIALE stessa nell’ambito dell’istruttoria per il Contratto di Programma, dai valori individuati in quest’ultimo documento nonché dai risultati a cui è pervenuto l’ente regolatore del settore, ossia !’RAGIONE_SOCIALE, a seguito delle istruttorie svolte nel corso del 2007, nell’ambito della propria attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 18/99. Questa Corte non può che conformarsi alle analisi per mezzo delle qRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato proprio nel provvedimento A377 che il comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE – che aveva applicato ai soli vettori cargo in autoproduzione canoni di subconcessione pari a circa il doppio rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il benchmark del valore economico riferibile al servizio in questione – ha configurato una fattispecie di applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Con la seconda doglianza l’appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano per aver ritenuto illegittima l’applicazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del corrispettivo indicato da RAGIONE_SOCIALE – che consiste in euro 250 mq/anno per Malpensa e in euro 256 mq/anno per Linate
– limitatamente ad uffici della dimensione di 20 mq, secondo il criterio dello standard medio di ufficio, mentre gli spazi eccedenti a tale misura dovevano secondo il gestore aeroportuale ritenersi assoggettati al corrispettivo di mercato. Parte appellante sostiene che questo standard di 20 mq a cui applicare il corrispettivo non sia stato individuato da lei in modo unilaterale e nemmeno in modo illegittimo. Piuttosto, tale individuazione sarebbe stata effettuata in base alla prassi di richiesta degli operatori aeroportRAGIONE_SOCIALE e comunque, con la condivisione da parte di RAGIONE_SOCIALE e con il recepimento nel Contratto di Programma approvato in via ministeriale. Altresì parte appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano perché sostiene che fosse onere di RAGIONE_SOCIALE il fatto di attivarsi, affinché il corrispettivo indicato da RAGIONE_SOCIALE – a cui RAGIONE_SOCIALE sostiene di essersi conformata – venisse applicato ad un modulo di ufficio più ampio di 20 mq, qualora considerasse quello standard di metratura insufficiente per le sue attività, che necessariamente devono essere inerenti allo svolgimento di attività funzionali a quella volativa. La Corte ritiene tale censura infondata. Non può essere condivisa la doglianza di parte appellante, perché l’RAGIONE_SOCIALE ha definito la condotta di Sea come abusiva in relazione a tutti gli spazi operativi dati in subconcessione e non ad urta sola loro porzione. Inoltre, anche RAGIONE_SOCIALE non ha avallato la possibilità di applicare il corrispettivo regolamentato ad una sola limitata metratura, ma anzi, si è fatta portavoce di diverse proteste avanzate dai vettori sull’applicazione della equa tariffa ai soli 20 mq, richiedendo a NOME di rivalutare le modalità di utilizzo degli spazi stessi. Parimenti RAGIONE_SOCIALE ha più volte sottolineato (cfr. lettera RAGIONE_SOCIALE del 2 ottobre 2007 e del 2 luglio 2008) che il criterio di costo da lei individuato doveva essere applicato alle subconcessioni di presidi di carattere operativo “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative”, senza indicare lo standard di ufficio, precisando semmai
che il criterio individuato da RAGIONE_SOCIALE dovesse essere accolto solo quale riferimento medio e come un parametro da rapportare, piuttosto, alle esigenze effettive che derivano dal volume di traffico proprio di ciascun vettore, dall’organico ivi impiegato, dalla localizzazione degli spazi ecc. Con riferimento all’onere della prova, RAGIONE_SOCIALE in primo grado ha documentato la pianta organica dell’ufficio da lei utilizzato, il numero di dipendenti e le attività da loro svolte avente carattere di attività funzionale a quella volativa, poiché rientranti nel novero delle attività elencate nell’allegato alla direttiva 96/67/CE, al suo paragrafo 1.). Inoltre, non emergono prove che possano indurre a ritenere una pretesa eccessività degli spazi utilizzati dalla compagnia in relazione al numero degli stessi ed alla rilevanza del traffico passeggeri e merci dalle stesse sviluppato, e si concorda con il Tribunale nel ritenere che non vi siano elementi per pretendere che gli spazi ottenuti dalla appellata in sub-concessione eccedano le necessità e stretta funzionalità allo svolgimento delle attività volative, non potendo demandarsi al gestore la determinazione autoritativa degli stessi, che avrebbe anche effetti indiretti di aggiramento delle regole sui prezzi regolati. Non pare infatti che il monopolista legale abbia il potere di subordinare la concessione o la misura dei corrispettivi di beni o servizi che deve fornire agli utenti a valutRAGIONE_SOCIALE “autoritative” sull’effettiva necessità per una compagnia aerea di svolgere direttamente odi supervisionare e controllare direttamente la qRAGIONE_SOCIALEtà e l’efficienza delle attività operative funzionali all’attività volativa, anche ove ne affidi la gestione materiale a soggetti terzi. Con la terza doglianza l’appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano per aver erroneamente imputato a Sea condotte discriminatorie ed abusive sulla base dell’applicabilità alla fattispecie del d.lgs. 18/99 che, invece non doveva essere applicato. Parte appellante sostiene che controparte non abbia dimostrato come era suo onere, i presupposti delle accuse di abuso
di posizione dominante rivolte a RAGIONE_SOCIALE e della sua condotta discriminatoria rispetto ad altri soggetti che svolgono la stesse attività del vettore. La sentenza del Tribunale viene, altresì, censurata sotto il profilo della determinazione del prezzo equo oggetto di sostituzione con il meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1340 c.c., visto che le note di RAGIONE_SOCIALE non possiedono i requisiti richiesti da queste norme e che il corrispettivo indicato da RAGIONE_SOCIALE nel 2007 non può trovare applicazione retroattiva. La Corte ritiene tale censura infondata. In base alle analisi svolte nel provvedimento A377 dell’ RAGIONE_SOCIALE – con ampia esposizione delle acquisizioni documentali acquisite nel contraddittorio tra le parti nonché della verifica dei presupposti delle determinRAGIONE_SOCIALE adottate da RAGIONE_SOCIALE con la menzionata nota del 2007 … l’autorità garante ha eseguito un confronto a partire dal 1/1/02 e per ciascun anno successivo tra i ricavi effettivamente realizzati da RAGIONE_SOCIALE mediante la messa a disposizione degli spazi e delle infrastrutture aeroportRAGIONE_SOCIALE nelle quantità oggettivamente richieste dagli utilizzatori e valorizzate sulla base dei corrispettivi richiesti ed i costi oggettivamente pertinenti l’esercizio delle medesime attività. L’RAGIONE_SOCIALE stessa ha, così, confermato che il comportamento tenu to da RAGIONE_SOCIALE – che aveva applicato ai soli vettori cargo in auto produzione canoni di subconcessione pari a circa il doppio rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il benchmark del valore economico riferibile al servizio in questione – ha configurato una fattispecie di applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante , in violazione dell’art. 102 TFUE. La Corte concorda con la pronuncia di prime cure nel ritenere tale condotta contraria agli obblighi comunitari addebitati al monopolista, che non ha rispettato le indicRAGIONE_SOCIALE di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per le aree di uso esclusivo per attività aviation , risulta rilevante anche sul piano contrattuale, in considerazione del
generale dovere di cui all’art. 2597 c.c. oltre che dei principi di non discriminazione ed obblighi nascenti dal sistema antitrust a carico di chi detiene infrastrutture essenziali. Conseguentemente, la clausola contrattuale afferente tra le parti alla determinazione del canone di subconcessione si ritiene sia stata posta in violazione di norme imperative e deve ritenersi nulla ex art. 1418 c.c., e perciò di diritto sostituita ex art. 1419 c.c. dal corrispettivo equo ed orientato ai costi, previsto nella disposizione imperativa, posto a tutela di interessi collettivi e di preminente interesse pubblico alla regolarità dei mercati interessati. Va quindi considerato che RAGIONE_SOCIALE con il provvedimento del 2007, nella sua attività di vigilanza, fondandosi sull’esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti, ricadenti correttamente sotto la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto necessario che RAGIONE_SOCIALE attuasse in via transitoria e fino ad efficacia del contratto di programma i corrispettivi aeroportRAGIONE_SOCIALE annRAGIONE_SOCIALE sopra più volte ricordati di euro 250,00 mq/anno per Malpensa e di euro 256.00 mq/anno per Linate che appaiono quindi l’unico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per annRAGIONE_SOCIALEtà anteriori al 2007. Va aggiunto che rispetto a questo valore RAGIONE_SOCIALE aveva persino individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi. Sulla base del complesso delle valutRAGIONE_SOCIALE svolte dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE anche questa Corte ritiene che il corrispettivo così individuato sia un imprescindibile parametro al fine di determinare anche per gli anni precedenti al 2007, il canone oggettivamente congruo rispetto ai costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE e comprensivo di un’adeguata remunerazione. Tale corrispettivo è stato correttamente inserito ex artt. 1419 e 1339 c.c. nei contratti intercorsi tra le odierne parti. Con la quarta doglianza l’appellante
censura la sentenza del Tribunale di Milano per aver dichiarato erroneamente la sussistenza dell’abuso di dipendenza economica da parte di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 9 della L. 192/98, senza che parte appellata abbia dimostrato, come avrebbe dovuto fare, la dipendenza economica derivante dalla necessità di avere uffici in aeroporto, nonché l’eccessività del corrispettivo applicatole da RAGIONE_SOCIALE ed il sua carattere discriminatorio rispetto a quello applicato agli altri vettori aerei. La Corte ritiene tale censura infondata. Sul punto si osserva che l’accertamento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE sull’eccessività e gravosità del prezzo di subconcessione applicato da RAGIONE_SOCIALE che ha determinato un suo abuso di posizione dominante, come anche sopra ribadito, risulta fondato e che il ragionamento seguito dal Tribunale, nel punto in cui applica l’art. 9 della L. 192 del 1998 è altresì condivisibile, poiché questa disciplina non necessariamente va applicata ai soli contratti di subfornitura, fermo restando comunque la conferma della violazione della normativa europea di cui all’art. 102 TFUE. Con l’ultima doglianza l’appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano per aver rigettato l’eccezione di Sea di incompetenza funzionale del Tribunale in base al disposto dell’art. 33 della L. 287/1990, dal momento che le osservRAGIONE_SOCIALE svolte dall’RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento A377 sono inutilizzabili per una diversità di oggetto rispetto al presente giudizio e per il fatto che RAGIONE_SOCIALE non ha provato la sussistenza di un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri derivante dalla condotta di Sea e nemmeno della condizione di reciprocità con l’Arabia RAGIONE_SOCIALEta richiesta per l’applicazione della direttiva 96/67/CE. La Corte ritiene tale censura infondata. Non è condivisibile la contestazione di parte appellante che eccepisce l’incompetenza del Tribunale in relazione alle domande fondate sulla violazione dei principi antitrust a favore della competenza in unico grado della Corte d’ Appello ex art. 33 della L. 287/1990. Questa eccezione deve essere disattesa perché il Tribunale risulta
correttamente competente a decidere delle controversie antitrust di rilevanza comunitaria, alla luce della diretta applicabilità delle norme dei Trattati Europei. Altresì si concorda con la pronuncia di prime cure nel ritenere che il criterio discretivo sia il pregiudizio al commercio tra Stati membri, che definisce l’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Parimenti infondata è l’eccezione sulla impossibilità di applicare la direttiva 96/67/CE alla compagnia aerea per mancanza di reciprocità con l’Arabia RAGIONE_SOCIALEta, visto che la sede legale della compagnia si trova a Roma e visto che nel caso in questione sussiste anche il pregiudizio al commercio tra gli Stati membri, derivante dalla condotta abusiva di RAGIONE_SOCIALE, che è stata idonea ad incidere sugli scambi tra Stati stessi. Quest’ultimo assunto è stato avallato anche dall’ RAGIONE_SOCIALE che nel provvedimento A377 ha correttamente chiarito che le tariffe applicate da RAGIONE_SOCIALE negli scali di Malpensa e di Linate hanno inevitabilmente una dimensione non meramente locale, ma appunto comunitaria » .
– Per la cassazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per nove mezzi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
– Sono state depositate memorie da entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– La società ricorrente ha così sintetizzato i propri motivi. Primo motivo: Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (art. 360 comma 1 n. 1 cpc). Si è andato recentemente consolidando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, anche in materia antitrust,
riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale.
Secondo motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente e per violazione dell’art. 116 cpc in relazione all’utilizzabilità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) La Corte d’Appello ha motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di SEA riguardante l’inutilizzabilità del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE A 377 quale prova privilegiata nel presente giudizio dell’abuso di posizione dominante da parte di RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha inoltre violato l’art. 116 c.p.c. cosi come interpretato dalla giurisprudenza, avendo attribuito al provvedimento sopra richiamato il valore di prova privilegiata nonostante lo stesso riguardasse altra fattispecie, altri soggetti e quindi non fosse utilizzabile nel presente giudizio.
Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c.. Sull’errato presupposto dell’esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della (denegata) condotta anticoncorrenziale di RAGIONE_SOCIALE che, diversamente, sarebbe stato onere di RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, RAGIONE_SOCIALE) provare. Ciò, per altro verso, ha comportato un’indebita inversione dell’onere della prova a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Quarto motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All. A del D. Lgs 18/99 e degli artt. 2, 4, 16 della Direttiva CE 96/67, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 117 c. 1 Cost, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 250/1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello
ha violato la normativa nazionale e comunitaria sull’ handling ritenendola applicabile, con un’inammissibile interpretazione analogica, ad un soggetto privo dei requisiti necessari, e che non svolge attività di assistenza a terra, attribuendo ad esso il diritto di vedersi applicati i corrispettivi regolamentati per l’uso degli uffici previsti dalle medesime norme. Inoltre, la Corte d’Appello, nel ricondurre le attività svolte da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’interno della predetta normativa, ha esercitato un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE nonché una funzione legislativa.
Quinto motivo: Carenza di giurisdizione per violazione dei principi sul riparto di giurisdizione, in particolare gli artt. 103 Cost., 113 Cost. e art. 7 c.p.a. in relazione all’art 360 c. 1 n. 1 c.p.c. La decisione della Corte di Appello di individuare nell’intera superficie occupata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo spazio operativo necessario per le attività volative a cui applicare il corrispettivo regolamentato si configura come esercizio del potere giurisdizionale riservato al G.A. Sesto motivo: Nullità della sentenza per violazione degli art. 132 cpc, 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplicabilità degli art 1419 e 1339 c.c. in relazione all’art 360 c.p.c.. A fronte delle censure di SEA circa l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva affermato l’esistenza di un abuso di posizione dominante e di condo tte discriminatorie sulla base del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’applicabilità della normativa sull’ handling , la Corte d’Appello si è limitata a ricopiare pressoché pedissequamente una parte di sentenza di primo grado (pagg. 14-16) senza aggiungere alcuna altra osservazione o ragione, privando cosi SEA di un vero riesame della questione, e di fatto, del secondo grado di giudizio.
La Corte d’Appello ha poi rigettato con una motivazione solo apparente la censura di SEA riguardante l’inapplicabilità nel
presente giudizio del meccanismo di sostituzione delle norme di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. e le ragioni per le qRAGIONE_SOCIALE non fosse corretta l’individuazione compiuta dal Tribunale del corrispettivo da sostituire all’interno del contratto tra le parti.
Settimo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.. Con questo motivo RAGIONE_SOCIALE, fermo restando il precedente motivo di ricorso, esamina le ragioni per le qRAGIONE_SOCIALE la Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale di provvedere alla sostituzione del prezzo stabilito nei contratti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quello indicato da RAGIONE_SOCIALE nella nota del 2007, ha compiuto violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c.
Ottavo motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d’appello riguardante l’inesistenza di abuso di dipendenza economica in relazione all’art 360 c. 1 n. 4 c.p.c.. La Corte d’Appello ha rigettato il motivo d’appello riguardante l’inesistenza di abuso di dipendenza economica con un ragionamento totalmente involuto tale da qRAGIONE_SOCIALEficare la motivazione come solo apparente.
Nono motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d’appello riguardante l’incompetenza funzionale del Tribunale in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. La Corte ha disatteso la censura di SEA riguardante l’incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere la presente controversia con una motivazione meramente apparente che, anziché prendere in considerazione le doglianze di SEA e dare una risposta pertinente alla fattispecie oggetto di causa, si è limitata ad affermare i principi generali che disciplinano la materia senza in alcun modo evidenziare come gli stessi si applichino alla situazione concreta.
10. – Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
10.1. – È inammissibile il primo mezzo, in recepimento d el dictum di Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, numero 1599, pronunciata su identica censura in parallelo ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di altre società che aveno proposto analoga domanda.
10.2. – È i nammissibile il secondo mezzo.
Occorre fare applicazione dello scontato principio secondo cui la riformulazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processRAGIONE_SOCIALE. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermRAGIONE_SOCIALE inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso in esame, a parte il fatto che, nello svolgimento della motivazione precedentemente trascritta non v’è nulla di meramente apparente, dal momento che essa rappresenta piana applicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché le decisioni del giudice amministrativo che
eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 22 settembre 2011, n. 19262; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; la stessa elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale è ribadita ad altro riguardo da Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; v. pure Cass. 31 agosto 2021, n. 23655), la censura non si misura con l’ampia motivazione prima trascritta, concernente la circostanza che la società appellata , alla luce dell’istruttoria esperita in primo grado, svolgesse effettivamente attività di handling .
Per il resto, l’articolo 116 c.p.c. stabilisce al primo comma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo 117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Ciò detto, la censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla vio lazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1° marzo 2022, n. 6774 tra le tantissime): il che non ha nulla a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello al fine di
reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’RAGIONE_SOCIALE.
10.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.
Non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato, in generale, che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’articolo 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della pr ova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio: il che è in questo caso accaduto, sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado.
10.4. – Il quarto mezzo è inammissibile.
Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una
norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente dis tinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Nel caso di specie, la censura non si cimenta affatto con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nella critica della valutazione del materiale istruttorio svolta dalla Corte territoriale nel ritenere che l’attività delle originarie società attrici rientrasse in quelle prese in considerazione dal provvedimento più volte menzionato.
Quanto alla necessità di certificazione dell’ente di vigilanza per lo svolgimento di attività di handling , è sufficiente limitarsi a ribadire che la questione è stata già esaminata: « L’applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del
vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l’ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai Giudici del merito; qRAGIONE_SOCIALE che siano le ragioni per cui RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto necessario certificare NCA per le attività da esse svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l’applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione RAGIONE_SOCIALE per i servizi in questione » (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176).
10.5. – Il quinto motivo è inammi ssibile, essendo stata la questione di giurisdizione sollevata, sotto il profilo in esame, soltanto in questa sede, sicché sulla titolarità della giurisdizione in capo al giudice adito – che, ovviamente, si radica in funzione del petitum sostanziale e non della motivazione che il giudice abbia reso su una domanda appartenente alla sua giurisdizione – si è formato il giudicato interno.
D’altronde è del tutto fuor d’opera l’assunto della ricorrente secondo cui il giudice di merito, nello stabilire che l’inter a superficie occupata dall’originaria attrice costituiva spazio necessario per le attività volative, si fosse arrogato un potere discrezionale proprio dell’amministrazione, dal momento che la Corte d’appello si è anzitutto limitata a prendere atto del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, che « ha definito la condotta di Sea come abusiva in relazione a tutti gli spazi operativi dati in subconcessione e non ad urta sola loro porzione », sicché la censura come costruita, prescindendo da siffatta affermazione, si appunta contro ulteriori considerRAGIONE_SOCIALE svolte ad abundantiam .
10.6. – Il sesto mezzo è ancora una volta puntato sull’asserita apparenza della motivazione in relazione al motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplica bilità degli articoli 1419 e 1339 c.c..
A quest’ultimo riguardo la censura è inammissibile, giacché un vizio motivazionale in iure della sentenza impugnata per cassazione non è neppure astrattamente configurabile, giacché non ci può mai essere un difetto di motivazione in diritto, perché ciò che conta è solo che il giudice abbia (o non) applicato il diritto.
10.7. – Il settimo mezzo è fondato.
Qui la società ricorrente attacca direttamente l’applicazione che i giudici di merito hanno fatto delle norme richiamate in rubrica (articoli 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c.), sostenendo che il provvedimento RAGIONE_SOCIALE del 2 ottobre 2007, recante l’indicazione dei corrispettivi da applicare per la subconcessione di spazi all’interno dell’aerostazione, non avrebbe efficacia cog ente, sicché mancherebbe di attitudine a rendere parzialmente nulla la pattuizione intercorsa tra le parti ed a determinare la sostituzione della clausola difforme dalla legge con quella conforme ad essa.
La tesi seguita dalla Corte d’appello, prima trascritta, è insostenibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ribadito il principio di ordine generale secondo cui: « L’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di lib ertà economica consacrato dall’art. 41 Cost. di cui è espressione l’autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo » (Cass. 30 luglio 2009, n. 17746, recentemente richiamata da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4385; ma v. già Cass. 27 luglio 1984, n. 4354).
Orbene, e senza che occorra soffermarsi sulla precisa definizione del rapporto che deve intercorrere tra la legge ed il provvedimento a valle, il principio che precede è più che sufficiente all’accoglimento del motivo in esame ed alla cassazione in parte
qua della sentenza impugnata, in ragione della chiara inapplicabilità alla fattispecie considerata dell’articolo 1339 c.c., in combinato disposto con l’articolo 1419, secondo comma, c.c..
La Corte d’appello ha ritenuto di far leva sull’articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il quale, sotto la rubrica: « Vigilanza sull’accesso agli impianti », stabilisce che: « 1. L’RAGIONE_SOCIALE vigila affinché: a) sia garantito l’accesso agli impianti aeroportRAGIONE_SOCIALE da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l’autoassistenza; b) le condizioni poste all’accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie; c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori; d) i corrispettivi per l’utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d’uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono ». Questa disposizione non è richiamata a proposito. La norma prevede che debbano essere resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra e che gli stessi devono essere ripartiti in base a criteri, tra l’altro, non discriminatori, sulla base di corrispettivi rapportati a parametri dotati di una certa oggettività.
Ma tutto ciò è inserito nel contesto di un potere di vigilanza, e cioè di un potere che RAGIONE_SOCIALE esercita su RAGIONE_SOCIALE, il che è cosa ben diversa dal potere di intervenire con efficacia sostitu tiva, attraverso l’articolo 1339 c.c., sul contenuto della pattuizione intercorrente tra detta società e i soggetti che esercitano l’attività di assistenza a terra. Perché possa operare l’articolo 1339 c.c., insomma, non basta che sia genericamente prevista la fissazione di tariffe, ma occorre che le tariffe siano imposte a pena di nullità e che possa così affermarsi la nullità delle pattuizioni difformi, la quale sola nullità, congegnata come parziale,
legittima ai sensi del secondo comma dell’articolo 141 9 la sostituzione della clausola nulla con quella imposta dalla legge.
Passare dal potere di vigilanza dell’RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE al potere di RAGIONE_SOCIALE di fissare con disposizione cogente le tariffe per la subconcessione di spazi aeroportRAGIONE_SOCIALE al fine dello svolgimento dei menzionati servizi di assistenza a terra dà luogo ad un salto logico privo di qualunque base giuridica.
Quanto detto finora priva di base giuridica la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità al la controversia in discorso della disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 1419, secondo comma, e 1339 c.c..
Peraltro il discorso così fatto ha un senso per quanto attiene ai corrispettivi corrisposti dopo l’adozione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell a nota menzionata, mentre, nel caso in esame, i corrispettivi oggetto del contendere sono maturati in larga parte anche antecedentemente a tale data: ed in proposito la Corte d’appello ha ritenuto che le indicRAGIONE_SOCIALE provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE costituissero « l’u nico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per le annRAGIONE_SOCIALEtà anteriori al 2007 ».
Ora, non è detto che alla signoria del legislatore sia radicalmente interdetto di imporre tariffe operanti anche per il passato, anche se non è facile pensare ad un intervento talmente invasivo e tale da travolgere una regola tanto basilare quanto quella fissata dall’articolo 1372 c.c.: ma, certo, un simile monstrum , nel suo significato etimologico, dovrebbe risultare da un dato normativo assolutamente palese, oltre che tale da resistere ad eventualmente ipotizzabili sospetti di incostituzionalità. Viceversa, si colloca fuori del possibile giuridico l’attribuzione, per così dire di default , e senza che una chiara ed inequivoca previsione normativa sia riscontrabile, di un’efficacia addirittura retroattiva a norme impositive – se pure tali fossero – di clausole e prezzi di beni o di servizi.
Al che è sufficiente aggiungere che nel caso in esame una volontà di tal fatta non emerge in alcun modo, sicché l’applicazione retrospettiva dell’articolo 1339 c.c. risulta essere giuridicamente infondata.
10.8. – Con l’ottavo motivo si torna ad una censura di motivazione apparente, in questo caso concernente la riscontrata esistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica.
Anche in questo caso è palese l’insussistenza di una delle quattro ipotesi di mancanza della motivazione di cui si è dato conto in precedenza, dal momento che la sentenza impugnata, dato atto del contenuto della censura avanzata dall’appellante, l’ha respinta sia pure con motivazione per relationem , richiamando quanto sul punto stabilito dal Tribunale.
Dunque il motivo è inammissibile.
10.9. – Anche l’ultimo mezzo denuncia mancanza di motivazione, e lo fa con riguardo ad una questione di contenuto meramente processuale, sicché la doglianza è ancora una volta inammissibile, giacché non si cimenta sul perché la competenza del giudice adito non fosse sussistente.
– In conclusione tutti i motivi sono inammissibili, eccezion fatta per il settimo, riguardo al quale la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili tutti i motivi, eccezion fatta per il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinvia
anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.