Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22736/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 875/2019 pubblicata il 28/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.875/2019 pubblicata il 28 febbraio 2019, per quanto oggetto del ricorso per cassazione rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME ed altri nella controversia con Unicredit s.p.a.
La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’obbligo di Unicredit s.p.a. di reintegrare «il compendio patrimoniale destinato al Fondo CRR» e la sua condanna alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del Fondo ex art.2117 cod. civ.; l’accertamento della erroneità del criterio adottato per la liquidazione della pensione diretta e di reversibilità, con indebito scomputo, dalla retribuzione pensionabile, del premio annuale di rendimento; il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, anche in ordine al diniego di portabilità delle rispettive posizioni di previdenza complementare maturate.
Il Tribunale di Roma, per quanto oggetto del ricorso per cassazione, rigettava le domande.
La Corte territoriale ha ritenuto il Fondo CRR assistito dalle garanzie di intangibilità, indistraibilità ed impignorabilità di cui all’art.2117 cod. civ.; non dedotte circostanze concrete che autorizzassero a dubitare della solidità del Fondo rispetto agli adempimenti futuri; insussistente, per gli ex dipendenti, alcun diritto soggettivo sul patrimonio del Fondo o d’ ingerenza nelle scelte gestorie del Fondo; in definitiva, in assenza di condotte distrattive – né allegate, né provate – tali da pregiudicare le finalità
del Fondo ex art.2117 cod. civ., infondate le domande degli appellanti.
Quanto alle domande afferenti alla portabilità della posizione previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto che trattandosi di soggetti «tutti ormai in quiescenza già all’atto dell’introduzione del ricorso» gli attuali ricorrenti non erano più ammessi ad esercitare tali diritti, perché «già allora godevano delle prestazioni del Fondo» , di qui l’affermata c arenza di interesse.
Per la cassazione della sentenza ricorrono NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso affidato a tre motivi. Unicredit s.p.a. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.10 comma 1 lett.c) d.lgs. n.124/1993, in riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ. Deducono che la pronuncia della Corte territoriale si risolve in una violazione della norma di diritto richiamata nel motivo, così come interpretata da Cass., Sez.Un. 14/01/2015, n.477. Affermano che tale pronuncia conforta il diritto alla portabilità della posizione previdenziale, da essi vantato ab origine.
Con il secondo motivo lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360 , comma primo, n.5 cod. proc. civ. Sostengono, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che: a) nessuno dei ricorrenti fosse in quiescenza; b) a fronte del diniego opposto dall’istituto di credito , «alla richiesta dai medesimi effettuata», non fossero stati messi in condizione di determinarsi.
Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.2117 cod. civ., con riferimento all’art.360 , comma primo,
n.3 cod. proc. civ. Deducono che alla luce della giurisprudenza di legittimità l’operatività del vincolo ex art.2117 cod. civ. non è subordinata all’assunzione di uno specifico atto di autonomia patrimoniale; che il vincolo di destinazione ed indisponibilità del patrimonio andrebbe riconosciuto anche nella ipotesi che il Fondo CRR dovesse qualificarsi quale mera «posta di bilancio»; che dal regolamento del 1976 del Fondo CRR risulterebbe che questo, sin dall’origine, sia stato configurato non come «posta contabile», ma come «accantonamento reale»; che il Fondo CRR non sarebbe inoltre qualificabile come fondo a «prestazioni definite», né come fondo a ripartizione.
Il primo motivo è inammissibile. Come eccepito da Unicredit s.p.a. nel controricorso, nel ricorso ex art.414 cod. proc. civ. gli odierni ricorrenti non hanno mai proposto alcuna domanda di «portabilità» della posizione previdenziale maturata presso il Fondo CRR, ma si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno «anche in ordine al diniego della portabilità delle rispettive posizioni di previdenza complementare maturate» (cfr. la lettera d) delle conclusioni, come riportate nel ricorso per cassazione e nel controricorso).
Nel ricorso in appello gli odierni ricorrenti hanno riproposto la domanda di condanna al risarcimento dei danni, e non di «portabilità» della posizione previdenziale in quanto tale, senza peraltro compiere più alcun riferimento al «diniego della portabilità» delle posizioni previdenziali, quale fatto generatore dell’illecito (cfr. la lettera d) delle conclusioni, come riportate nel controricorso).
A ben vedere il motivo di ricorso non centra nemmeno la ratio decidendi , una volta che si consideri che la Corte territoriale non ha rigettato la domanda di risarcimento del danno solo sul presupposto del ritenuto stato di quiescenza al momento del deposito del ricorso introduttivo; ma anche perché ha ritenuto che
non risultasse «neppure una volontà esteriorizzata, di loro esercizio pregresso, che possa dirsi compromessa dai pretesi inadempimenti datoriali». I ricorrenti avrebbero dovuto censurare anche questa ratio decidendi , ed in effetti la censura forma oggetto del secondo motivo di ricorso, ed in quella sede se ne tratterà. Si intende inoltre dare continuità ai principi di diritto formulati, sulla medesima questione giuridica, da Cass. 10/08/2021 n.22589.
Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni tra loro concorrenti. In primo luogo, i ricorrenti sostengono che dalla documentazione prodotta in giudizio risulterebbe provato che: a) nessuno di loro era in quiescenza al momento della proposizione del ricorso introduttivo; b) avevano richiesto ad Unicredit s.p.a. la portabilità della posizione previdenziale, e tale richiesta era stata rigettata. Pur trattandosi di documenti posti a fondamento del motivo di ricorso deve rilevarsi che i ricorrenti sono venuti meno all’onere di specifica indicazione, previsto a pena di inammissibilità dall’art.366 , comma primo, n.6 cod. proc. civ., sia con riferimento alla trascrizione del loro contenuto nelle parti necessarie e sufficienti per delibare il motivo di ricorso, sia con riferimento alla loro localizzazione.
8. In secondo luogo l’omesso esame non afferisce ad alcun fatto decisivo per la controversia, come invece richiede l’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ. Come già stabilito in sede di esame del primo motivo di ricorso, deve escludersi che le odierne parti ricorrenti abbiano proposto una domanda di portabilità della posizione previdenziale maturata presso il Fondo CRR, e pertanto l’omesso esame non potrebbe comunque ritenersi vertere su un fatto decisivo per la controversia.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Giova rilevare che la Corte territoriale ha rigettato la domanda di reintegrazione della garanzia patrimoniale del Fondo CRR (come proposta sub lettere a) e b) delle conclusioni del ricorso in appello) per una ragione di fatto, e
non per la ragione giuridica prospettata dai ricorrenti. La Corte territoriale ha, in più passaggi, ribadito gli effetti e le conseguenze del vincolo d ‘ indisponibilità e di specifica destinazione, ex art.2117 cod. civ., con riferimento al patrimonio del Fondo CRR. La domanda è stata rigettata perché ha ritenuto il difetto di allegazione e prova delle asserite «condotte distrattive che pregiudichino le finalità ex art.2117 c.c.». Nel motivo i ricorrenti si sono limitati a riportate una serie di considerazioni, generali ed astratti, sulla natura del Fondo CRR e sul vincolo ex art.2117 cod. civ., senza però attaccare la ratio decidendi: ossia la mancanza di allegazione e prova delle condotte in asserita violazione dell’art.2117 cit.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza. I ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024.