Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30963/2021 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE)
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Lecce n. 147 del 27/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, la RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE) e Banca Italease S.p.A. (poi incorporata in Banco Popolare s.c., a sua volta incorporata da Banco BPM S.p.A.), svolgendo eterogenee domande nei confronti delle convenute: rispetto alla prima, chiedevano di accertare e dichiarare la nullità della polizza Index Linked Eurotrend Atlantide n. NUMERO_DOCUMENTO, sottoscritta da COGNOME in data 21/3/2007 e di condannare la società convenuta e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c. anch ‘ essa convenuta in quanto soggetto che aveva collocato il suddetto contratto di assicurazione nelle vesti di intermediario assicurativo – al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno; affermavano che la polizza aveva natura finanziaria e non assicurativa e che, come tale, era soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e del correlato Regolamento Consob Intermediari n. 11522 del 1998, di talché, l ‘ omissione di adeguata informativa sui rischi e sull ‘ inadeguatezza del prodotto (in violazione degli obblighi informativi prescritti) rendeva nullo il contratto;
–RAGIONE_SOCIALE contestava la pretesa attorea, negando la natura finanziaria della polizza stipulata e affermando di aver comunque dato tutte le informazioni dovute e necessarie per la conclusione del contratto;
-con la sentenza n. 2748 del 30/10/2017, il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità della polizza e condannava RAGIONE_SOCIALE alla restituzione alla parte attrice delle somme versate, detratte le utilità contrattualmente maturate e già corrisposte;
-investita delle impugnazioni di RAGIONE_SOCIALE, di Scarnera e Parisi e, in via incidentale, di Banca Italease, la Corte d ‘ appello di Lecce, con la sentenza del 27/4/2021, n. 147, accoglieva il solo appello incidentale e confermava nel resto la pronuncia di primo grado; in particolare, per quanto qui rileva, ribadiva la qualificazione della polizza come strumento avente natura
prevalentemente finanziaria, soggetto alla disciplina in materia di collocazione degli strumenti finanziari (TUF e Regolamento Intermediari CONSOB) e ciononostante collocato in violazione degli obblighi informativi prescritti;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME NOME COGNOME, Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c., Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare s.c., già, Banca Italease S.p.A.);
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., con la quale rappresentava, preliminarmente, che alla proposizione del ricorso era sopravvenuta la procedura di liquidazione coatta amministrativa di Eurovita S.p.A. e, per tale ragione, chiedeva un rinvio al fine di consentire la costituzione nel giudizio del commissario liquidatore;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 7/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-l ‘ istanza di concessione di rinvio va disattesa, poiché non opera nel giudizio di legittimità l ‘ istituto dell ‘ interruzione, né un evento interruttivo che colpisce la parte nel corso di tale giudizio può produrre di per sé solo, attesa la natura ufficiosa di questo e l’indisponibilità dei suoi tempi, alcuna conseguenza nociva, rilevata anche la risalenza del ricorso;
-coi primi tre motivi, formulati ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente prospetta la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, cpc ed in relazione agli artt. 1882 e 1923 c.c.; della Direttiva europea IDD, art.2 e del Regolamento n°45 dell ‘ IVASS, art. 6, n.3 e del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, art. 2 e segg.;
del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS); del provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 -in relazione al Regolamento IVASS, n.38; degli artt. 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni private (Dlgs 209/2005); e degli ulteriori principi comunitari, come di seguito indicati. Col primo motivo s ‘ intende rilevare che la Corte d ‘ Appello ha escluso la natura assicurativa della polizza RAGIONE_SOCIALE, tralasciando il valore di indirizzo ed influenza delle disposizioni di origine comunitaria e dei loro regolamenti attuativi, emanati dall ‘ Autorità di Vigilanza italiana» (primo motivo), la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, cpc – con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c. Il secondo motivo si sofferma sulla violazione delle norme interpretative dei contratti, laddove la Corte del merito non ha colto la loro effettiva volontà, come rappresentata nella polizza, con riguardo alla volontà di collocare il contratto tra quelli certamente assicurativi, contemplando, secondo i loro interessi, l ‘ aspetto demografico come quello della gestione del rischio finanziario» (secondo motivo), la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, con riferimento alle disposizioni della Direttiva IDD e norme di attuazione; art. 1 Preleggi; Circolare ISVAP n. 551/D dell ‘ 1 marzo 2005. Con il terzo motivo, si punta a porre in chiaro l ‘ errore concernente l ‘ individuazione della fonte regolatrice del rapporto, nel TUF, anziché nella Circolare IVASS appena richiamata» (terzo motivo);
-i motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perché, sia pure sotto diversi profili, attengono alla medesima questione e, cioè, alla correttezza della qualificazione della polizza sottoscritta da NOME COGNOME come prodotto finanziario, anziché come contratto assicurativo, con conseguente applicazione della disciplina del TUF – sono infondati (come già deciso da questa Corte in fattispecie analoga: Cass. Sez. 3, 31/01/2024, n. 2922);
-la qualificazione operata dal giudice d ‘ appello (nei limiti in cui essa è sindacabile in sede di legittimità, cioè a dire nei limiti del vaglio sulla sussunzione della volontà delle parti nella fattispecie legale corrispondente, non già sulla ricerca ed individuazione in via interpretativa di tale volontà: da ultimo, Cass. 09/02/2021, n. 3115; Cass. 04/06/2021, n. 15603) è conforme a diritto;
-sul tema, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che «le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l ‘ appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. ‘ linked ‘ pure, grava interamente sull ‘ assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all ‘ impresa di assicurazioni, al posto dell ‘ obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l ‘ investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l ‘ andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. ‘ unit linked ‘ ed ‘ index linked ‘ , il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all ‘ andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. ‘ tradizionali ‘ ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l ‘ assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l ‘ importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto» (Cass. 22/10/2021, n. 29583);
-sulla scorta del così enucleato discrimen , più di recente, è stata ritenuta corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita) di un contratto che prevedeva «la possibilità di perdere interamente il capitale e non garantiva comunque un rendimento minimo» (Cass. 27/07/2023, n. 22961);
-in base a Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 21022, «la polizza ‘ unit-linked ‘ può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all ‘ età dell ‘ assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell ‘ andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza ‘ unitlinked ‘ alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l ‘ assicurato poteva perdere l ‘ intero capitale e che l ‘ indennizzo previsto per l ‘ evento morte era del tutto trascurabile).».;
-al richiamato orientamento si intende qui dare convinta continuità, nemmeno emergendo dalla prospettazione della ricorrente elementi di critica idonei ad una sua rimeditazione;
-risulta pertanto ben chiaro come la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la rilevante perdita del premio investito (ovvero proprio gli elementi in forza dei quali il giudice territoriale ha argomentato la riconducibilità ai prodotti finanziari del negozio) costituiscano, nelle polizze unit o index linked a causa mista, indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria dell ‘ operazione nel complesso intesa, siccome innervano la collocazione del rischio assicurato (c.d. rischio di performance ) a carico dell ‘ investitore-assicurato, marcando in tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico, opera il trasferimento del rischio dall ‘ assicurato all ‘ assicuratore;
-non è ammissibile la deduzione, in questa sede (così a pag. 9 del ricorso: «La Corte del merito non ha scrutinato -a nostro avviso- l ‘ effettiva volontà delle parti, con riguardo alla loro intenzione di collocare il contratto tra quelli certamente assicurativi, contemplando l ‘ aspetto demografico come quello della gestione del rischio finanziario.»), del rilievo assegnato ex contractu al rischio demografico, quale parametro di determinazione della prestazione gravante sull ‘ assicuratore, idoneo – ove preponderante nel definito assetto d ‘ interessi – ad orientare verso il paradigma disciplinato dall ‘ art. 1882 del codice civile: difatti, costituisce un apprezzamento di fatto – riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (e, nel caso in esame, non si ravvisa una censurabile anomalia della motivazione) – la valutazione, di carattere stricto sensu interpretativa, circa la prevalenza, nelle polizze linked , della causa finanziaria o della causa assicurativa sulla vita (Cass. 30/04/2018, n. 10333; Cass. 18/04/2012, n. 6061);
-anche le censure afferenti all ‘ inoperatività dei precetti del T.U.F. in tema di obblighi informativi e contratto-quadro (nonché la dichiarata nullità per inosservanza di essi) non colgono nel segno; per costante indirizzo ermeneutico di nomofilachia, pure per i contratti con finalità di investimento stipulati in epoca anteriore alle modifiche apportate al T.U.F. dal d.lgs. n. 262 del 2005 e dal d.lgs. n. 303 del 2006 gravano su intermediario, emittente e promotore – in forza del generale dovere di comportamento secondo buona fede – gli obblighi informativi del medesimo contenuto poi trasfuso in diritto positivo dalle testé richiamate novelle;
-l ‘ integrale assimilazione, quoad disciplinam , delle polizze unit o index linked ai prodotti finanziari regolati dal T.U.F. è stata realizzata con le interpolazioni al d.lgs. n. 58 del 1998 operate da plurimi interventi legislativi: (i) dapprima (con il d.lgs. n. 262 del 2005), con l ‘ introduzione dell ‘ art. 25bis (il quale, al primo comma, estende l ‘ applicabilità degli artt. 21 e 23 alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e
da imprese di assicurazione) e l ‘ abrogazione dell ‘ art. 100, lett. f), che escludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall ‘ ambito applicativo del regime sulla sollecitazione all ‘ investimento; (ii) in seguito (con il d.lgs. n. 303 del 2006) con l ‘ inserimento nel primo comma dell ‘ art. 1 della lettera wbis ), in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni «le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», cioè proprio le polizze unit o index linked. Se ciò è vero, si deve tuttavia rilevare – e la notazione è dirimente per palesare l ‘ infondatezza degli assunti della ricorrente – che siffatte sopravvenute disposizioni normative generano dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall ‘ osservazione della funzione socio-giuridica di operazioni negoziali invalse nella prassi, sicché queste ultime, anche prima delle novelle in parola, erano assoggettate ad identiche regole, in particolar modo per quanto concerne gli obblighi informativi e la obbligatorietà del c.d. contratto – quadro (in tal senso, espressamente, oltre alle citate Cass. n. 22961 del 2023 e Cass. n. 6061 del 2012, cfr. altresì Cass. 05/03/2019, n. 6319);
-ad ogni buon conto, l ‘ individuazione della disciplina applicabile ratione temporis al contratto de quo (stipulato – per dato pacifico – in data 21/3/2007) prospettata dalla ricorrente è errata;
-l ‘ art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (rubricato «disposizioni finali e transitorie»), avente ad oggetto il coordinamento del T.U.F. con il d.lgs. n. 262 del 2005, prevede, al quarto comma, l ‘ applicabilità ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007 del solo art. 30 del T.U.F. (contestualmente modificato), relativo alle offerte fuori sede di strumenti finanziari; tale il contenuto della disposizione di diritto transitorio, in ordine alle altre nuove norme non può che trovare spazio la regola generale sulla vigenza delle leggi «nel decimoquinto giorno successivo» alla loro pubblicazione (art. 10 disp. prel. cod. civ.);
-pertanto, pubblicato il d.lgs. n. 303 del 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, dal quindicesimo giorno successivo a detta data deve ritenersi la vigenza degli artt. 1, 25bis e 100 del T.U.F., nelle parti ut supra novellate, norme di contenuto immediatamente precettivo, che non richiedono successive integrazioni regolamentari per trovare attuazione;
-anche per siffatta ragione, va dunque affermata la soggezione della polizza de qua alle previsioni degli artt. 21 e 23 T.U.F. (per effetto della relatio contenuta nell ‘ art. 25bis ), cioè a dire, per quanto qui interessa, alla sanzione della nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest ‘ ultimo di un esemplare del contratto) avente ad oggetto la regolamentazione dell ‘ offerta all ‘ investitore del prodotto finanziario emesso dall ‘ impresa assicuratrice;
-col quarto motivo si deduce «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, con riferimento all ‘ art. 115 c.p.c., per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto applicabile il principio di non contestazione agli oneri di censura gravanti sull ‘ appellante»;
-il motivo – con cui si ravvisa, nella sentenza della Corte d ‘ appello, un non corretto esercizio del potere ex art. 115 c.p.c. in presenza di fatti non contestati – è infondato;
-a ben vedere, infatti, nella sentenza impugnata il giudice si limita ad osservare che le pattuizioni contrattuali inter partes (e, cioè, le caratteristiche generali della polizza) sono incontroverse e che le argomentazioni di Eurovita attengono alla qualificazione del contratto, non già al suo contenuto;
-col quinto motivo si deduce «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, con riferimento all ‘ art. 1418 c.c.; Nullità della
sentenza o del procedimento per omessa, apparente o incomprensibile motivazione in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto la polizza nulla ma al contempo produttiva di effetti»;
-la censura è infondata;
-lungi dall ‘ essere contraddittoria, la pronuncia della Corte d ‘ appello è, invece, coerente con la declaratoria di nullità della polizza, atteso che gli effetti restitutori che sono oggetto delle decisioni di merito non discendono dal contratto assicurativo, ma proprio dalle statuizioni giudiziali, ripristinatorie dello status quo ante ;
-in conclusione, il ricorso va respinto;
-non occorre provvedere sulle spese, vista la indefensio degli intimati;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,