Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2952/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 1839/2021 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il giorno 22 ottobre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
ASSICURAZIONI POLIZZA VITA INDEX-LINKED
FATTI DI CAUSA
Nell’ottobre 2007, su proposta dell’intermediario finanziario Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a. (in appresso: la banca), NOME COGNOME stipulò con la RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE (in appresso: la compagnia) una polizza vita, denominata ‘ Index – Linked RAGIONE_SOCIALE ‘ , a premio unico dell’importo di euro 40.000, con scadenza fissata al 30 aprile 2013.
Nell’ottobre 2013, NOME COGNOME domandò giudizialmente la declaratoria di nullità del contratto per difetto di volontà, difetto di forma e mancata sottoscrizione del contratto quadro o, in via gradata, di annullamento per dolo o errore essenziale riconoscibile, in ogni caso con condanna della compagnia alla restituzione della somma corrisposta di euro 40.000, oltre interessi.
All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della compagnia e della banca, l’adito Tribunale di Bari dichiarò la nullità della polizza e condannò le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.000, oltre interessi.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto in maniera congiunta da compagnia e banca.
Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ha:
-) individuato l’elemento discretivo tra un prodotto assicurativo sulla vita ed un prodotto finanziario « nel criterio di rilevanza causale del rischio assicurato » e, specificamente, n ell’allocazione del rischio avente ad oggetto l’esistenza dell’assicurato a carico, rispettivamente, dell’assicuratore o dell’assicurato;
) ravvisato nel negozio de quo la « causa nettamente prevalente di uno strumento finanziario », per essere le prestazioni gravanti sull’assicuratore « direttamente collegate al valore di riferimento rappresentato da una struttura finanziaria denominata RAGIONE_SOCIALE » e per essere minimo il rischio assunto dall’assicuratore legato
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all’evento morte dell’assicurato, dacché « la società assicurativa rischia, al massimo, di pagare con propri capitali solo l’1% della prestazione prevista (se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni) o, addirittura, solo l’0,10% della prestazione prevista (se il decesso avviene ad un’età m aggiore o uguale a 75 anni) »;
-) ritenuto l’applicabilità al contratto in discorso dell’art. 25 -bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in appresso, per brevità ed in sigla: T.U.F.) e delle da – esso richiamate – disposizioni (artt. 21 e 23), stante l’immediata operatività e vigenza di siffatto art. 25 -bis , come introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262;
) concluso per la nullità (speciale) della polizza assicurativa in parola, dacché non accompagnata dal rispettivo contratto quadro, con conseguente obbligo restitutorio del premio incassato;
-) ritenuto comunque, pur in ipotesi opinando per l’applicazione della normativa previgente, la nullità della polizza assicurativa per violazione dell’obbligo di profilatura dell’investitore.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME
Non svolge difese in questo grado di giudizio la Banca Popolare di Puglia e Basilicata RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente deposita memoria illustrativa.
5. I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 1882 e 1923 cod. civ.; della Direttiva europea IDD, art. 2 e del Regolamento n.45 dell’IVASS, art. 6, n. 3 e del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, art. 2 e segg.; del Regolamento (UE)
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n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS); del provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in relazione al Regolamento IVASS, n.38; degli artt. 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e Regolamento IVASS n. 97/2020; e degli ulteriori principi comunitari, come di seguito indicati ».
Ad avviso del ricorrente, l’interpretazione e la qualificazione della polizza operata dalla sentenza impugnata, basata sulla valutazione del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, « non è conforme né alla recente normativa europea né alla più recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia che, nella qualificazione delle polizze di tipo ‘linked’, ha recisamente escluso la rilevanza del trasferimento del rischio dall’assicuratore all’assicurato ».
Il secondo motivo prospetta « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – con riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ».
A parere dell’impugnante, la Corte di merito non ha colto l’effettiva volontà dei contraenti, come rappresentata nella polizza, « con riguardo alla loro intenzione di collocare il contratto tra quelli certamente assicurativi, contemplando l’aspetto demografico come quello della gestione del rischio finanziario ».
Il terzo motivo assume « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento alle disposizioni della Direttiva IDD e norme di attuazione; Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. ‘PRIIP S ‘); agli artt. 121 -quater ss. C.A.P.; Regolamenti UE 2017/2358 (POG) e 2359 (distribuzione IBIP); art. 1 Preleggi; legge 28 dicembre 2005, n. 262; d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303; art. 23 del TUF ».
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Si imputa alla sentenza gravata l’erronea individuazione della fonte regolatrice del rapporto: alla data di sottoscrizione della polizza (23 ottobre 2007), la normativa, ratione temporis applicabile, in punto di oneri informativi relativi ai prodotti ‘ Index Linked ‘, era costituita dal Regolamento Consob Intermediari n. 11522/98, come emendato dalla delibera Consob n. 15961/2007 , il quale escludeva l’applicabilità ai prodotti assicurativi dell’art. 23 T.U.F., cioè escludeva la necessità di un accordo quadro scritto per la collocazione dei prodotti assicurativi.
I motivi – meritevoli di congiunto scrutinio, in ragione della intrinseca connessione delle questioni poste – sono infondati.
4.1. La qualificazione del negozio controverso operata nella gravata sentenza (nei limiti in cui essa è sindacabile in sede di legittimità, cioè a dire nei limiti del vaglio sulla sussunzione della volontà delle parti nella fattispecie legale corrispondente, non già sulla ricerca ed individuazione in via interpretativa della volontà delle parti: in tal senso, da ultimo, Cass. 09/02/2021, n. 3115; Cass. 04/06/2021, n. 15603) è conforme a diritto.
Sul tema, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che « le polizze vita a contenuto finanziario caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. ‘linked’ pure, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. ‘unit linked’ ed ‘index linked’, il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante
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rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. ‘tradizionali’ ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto » (così Cass. 22/10/2021, n. 29583; conforme Cass. 31/01/2024, n. 2922).
Sulla scorta dell’enucleato criterio discretivo, in tema di polizze linked , questa Corte ha ritenuta corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita ex art. 1882 cod. civ.) di un contratto nel quale l’assicuratore, in caso di morte, si impegnava a pagare ai beneficiari un indennizzo « del tutto irrisorio » (Cass. 12/02/2024, n. 3785) ovvero « trascurabile » (Cass. 24/07/2023, n. 22008) nonché di un contratto che prevedeva, nel caso di morte del portatore di rischio « la possibilità di perdere interamente il capitale », cioè la possibilità che al beneficiario non fosse corrisposto alcun indennizzo, in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui era investito il premio (Cass. 27/07/2023, n. 22961).
Risulta, in definitiva, chiaro che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la rilevante perdita del premio investito costituiscano, nelle polizze unit o index linked a causa mista, indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria dell’operazione nel suo complesso intesa, siccome innervano la collocazione del rischio assicurato (c.d. rischio di performance ) a carico dell’investitore -assicurato, marcando in tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico, opera il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore.
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E ciò perché quanto più elevato è il rischio finanziario trasferito, in tutto o in parte, in capo all’assicurato, tanto più ridotto è il rischio demografico corso dall’assicuratore: quest’ultimo, infatti, non consiste nella mera previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di morte ma postula, di necessità, un indennizzo – parametrato alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio – che abbia una reale utilità (cioè rechi un vantaggio apprezzabile, non limitato alla mera restituzione dei premi versati ) per l’assicurato nel caso di morte ante tempus (Cass. 26/07/2024, n. 21022).
4.2. Di tali princìpi il giudice territoriale ha fatto buon governo.
Con argomentazione diffusa, articolata e logicamente coerente, infatti, la Corte barese ha ritenuto, nella polizza linked in esame, la prevalenza della causa finanziaria rispetto alla causa assicurativa (valutazione, peraltro, insindacabile in questa sede: Cass. 31/01/2024, n. 2922; Cass. 30/04/2018, n. 10033) proprio sulla scorta della minima entità (nei termini percentuali riportati in parte narrativa) del rischio assunto dall’assicuratore in caso di morte dell’assicurato : quindi in base al corretto canone di individuazione di un contratto di investimento.
4.3. Destituita di fondamento è altresì la deduzione – di cui al terzo motivo – sulla inapplicabilità ratione temporis al contratto in parola dei precetti del T.U.F. in tema di contratto-quadro.
Basti, al riguardo, osservare come il negozio di cui si discorre è stato stipulato nell’ottobre 2007, successivamente al 1° luglio 2007, data fissata dall’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 come epoca di integrale applicabilità del T.U.F. (come interpolato dallo stesso d.lgs. n. 303 del 2006) ai prodotti finanziari emessi da imprese assicurative.
Peraltro, come già chiarito da questa Corte (nella citata pronuncia n. 2922 del 2024), in ragione del tenore della norma transitoria dettata dall’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (concernente il solo art. 30 del T.U.F.), le previsioni degli artt. 21 e 23 del T.U.F. (per effetto della
relatio ad esse operato dall’art.25 -bis del T.U.F.), aventi contenuto immediatamente precettivo, sono applicabili ai contratti conclusi a far data dal quindicesimo giorno successivo al 10 gennaio 2007 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 303 del 2006 sulla Gazzetta Ufficiale).
Da ciò consegue , restando irrilevante la questione dell’applicabilità della disciplina in esame anche ai rapporti già in corso, la soggezione della polizza index linked in scrutinio alla sanzione della nullità, in quanto non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente avente ad oggetto la regolamentazione dell’offerta all’investitore del prodotto finanziario emesso dall’impresa assicuratrice.
Il quarto motivo deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro -ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 1418 cod. civ.; nullità della sentenza o del procedimento per omessa, apparente o incomprensibile motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ. » per ave re la Corte d’appello, in maniera contraddittoria, ritenuto, da un lato, la nullità del contratto (e, dunque, la sua inefficacia) e, dall’altro lato, attribuito all’assicurato le utilità maturate nella pendenza del rapporto assicurativo.
5.1. La doglianza – a tacer della genericità della sua formulazione è infondata: in nulla contraddittorio, anzi logico e coerente precipitato giuridico della dichiarata nullità del contratto risulta, quale modalità di vanificazione degli effetti di esso, la condanna de ll’assicuratore alla restituzione del p remio versato dall’assicurato ; né venendo, per la natura della doglianza, formulata in rito, in rilievo questioni sul merito.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa
Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione