Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2922  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6154/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in  difetto  di  elezione  di  domicilio  in  ROMA,  domiciliato  per  legge  ivi presso  la  CANCELLERIA  DELLA  CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3736/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 4 luglio 2019.
POLIZZA VITA INDEX -LINKED
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 Nel  maggio  2007,  su  proposta  dell’intermediario  finanziario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: la banca) e nei locali dello stesso, la RAGIONE_SOCIALE stipulò con la RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: la compagnia) un  contratto  denominato  ‘ polizza  di  assicurazioni  sulla  vita ‘,  della durata di cinque anni e sei mesi, versando contestualmente il premio (unico) dell’importo di euro 250.000.
Asserendo di essersi avveduta solo dopo alcune comunicazioni della compagnia (di riduzione del valore di riscatto della polizza) di aver acquistato un prodotto finanziario, la RAGIONE_SOCIALE convenne in lite la banca e la compagnia, domandando declaratoria di nullità del contratto per difetto di volontà, difetto di forma e mancata sottoscrizione del contratto quadro o, in via gradata, di annullamento per dolo o errore essenziale riconoscibile, in ogni caso con condanna della compagnia alla restituzione della somma corrisposta di euro 250.000 ed al risarcimento dei danni patiti.
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Avellino rigettò integralmente le domande.
 Accogliendo  in  parte  l’appello  interposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  la decisione  in  epigrafe  indicata  ha  dichiarato  la  nullità  del  contratto, condannato la compagnia  alla restituzione del premio versato, disatteso le istanze di risarcimento del danno.
Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ha:
) individuato l’elemento discretivo tra l’ assicurazione sulla vita e l’ investimento finanziario nella mancanza della garanzia di conservazione del capitale alla scadenza;
) ravvisato nel negozio in oggetto un « vero e proprio prodotto finanziario », alla luce della rilevante perdita del capitale investito, come da comunicazioni della compagnia al contraente;
 ) ritenuto l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in appresso, per brevità ed in sigla: T.U.F.) ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303;
 )  concluso  per  la  nullità  (speciale)  della  polizza  assicurativa  in parola, dacché non accompagnata dal rispettivo contratto quadro.
Ricorrono uno actu per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  e  la  RAGIONE_SOCIALE,  affidandosi  a  cinque motivi cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui insta per il rigetto del ricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi quattro di ricorso vanno congiuntamente esaminati.
Essi svolgono – in maniera frammista e intrinsecamente connessa, non  scevra  da  tautologie  –  le  censure  che  in  appresso  si  riportano, sinteticamente, nel corretto ordine logico di trattazione:
1.1. il giudice territoriale ha errato nella qualificazione della polizza index linked a premio unico oggetto di lite come strumento finanziario anziché  come  assicurazione  sulla  vita  (regolata  dal  codice  delle assicurazioni private: d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209), inquadramento invece più consono in base alla considerazione del rischio demografico nelle condizioni di assicurazione (elemento che rimanda alla fattispecie di cui all’art. 1882 cod. civ.), non assumendo dirimente rilievo l’assenza
r.g. n. 6154/2020 Cons. est. Raffaele AVV_NOTAIO
di un obbligo di restituzione alla scadenza (primo motivo, articolato per violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  1,  23,  25-bis  T.U.F.  e  e dell’art. 30 del regolamento Consob n. 11522/98 );
1.2. la sentenza gravata, nell ‘operare la descritta sussunzione sub specie iuris, ha valorizzato il solo elemento della rilevante perdita del capitale  investito,  omettendo  « qualsiasi valutazione  della  natura (causa)  dell’accordo  e/o  delle relative  clausole  con  affermazioni assolutamente  inidonee  a  rendere  palese  la ratio  decidendi»,  sì  da incappare nel vizio di motivazione apparente (terzo motivo, per nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.);
1.3. la Corte d’appello ha errato nel ricondurre il contratto in parola nello schema legale delle figure negoziali regolate dal T.U.F. o, comunque, ha errato nel ritenere il contratto (stipulato il 4 maggio 2007) assoggettato alle previsioni degli artt. 21 e 23 del T.U.F. in tema di obblighi informativi e c.d contratto quadro perché, in base all’art. 100, lett. f), del T.U.F. ratione temporis vigente, i « prodotti emessi da imprese di assicurazione » erano esclusi dall’ambito di applicazione del citato art. 21, essendo stata operata l’ estensione delle regole di condotta del T.U.F. alle polizze index linked solo al momento della introduzione, nell’art. 1 del T.U.F. del la lettera wbis ) – che include tra i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V -, norma applicabile, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006, unicamente « ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a partire dal 1° luglio 2007 » (secondo motivo, per violazione degli art. 1362 e ss. cod. civ., degli artt. 1 e 100 del T.U.F. e degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 303 del 2006);
1.4. la ritenuta operatività nel caso degli artt. 21 e 23 del T.U.F. è erronea  anche  perché  in  contrasto  con  i  princìpi  della  certezza  del diritto e della irretroattività della legge: solo in epoca successiva alla stipula del contratto de quo la  Consob ha emendato il Regolamento
Intermediari,  estendendo  quanto  disposto  sul  contratto  quadro  ai prodotti  finanziari  ( unit  linked e index linked )  emessi  da  imprese  di assicurazione  (quarto  motivo,  per  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., degli artt. 1, 23 e 25 -bis del T.U.F. e dell’art. 30 del regolamento Consob n. 11522/98 ).
I motivi, così complessivamente considerati, sono infondati.
2.1. La qualificazione del negozio controverso operata nella gravata sentenza (nei limiti in cui essa è sindacabile in sede di legittimità, cioè a dire nei limiti del vaglio sulla sussunzione della volontà delle parti nella fattispecie legale corrispondente,  non  già  sulla ricerca  ed individuazione in via interpretativa della volontà delle parti: da ultimo, Cass. 09/02/2021, n. 3115; Cass. 04/06/2021, n. 15603) è conforme a diritto.
Sul tema, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che « le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l’ appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. ‘ linked ‘ pure, grava interamente sull ‘ assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi -conferiscono all ‘ impresa di assicurazioni, al posto dell ‘ obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l ‘ investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l ‘ andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. ‘ unit linked ‘ ed ‘ index linked ‘ , il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all ‘ andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. ‘ tradizionali ‘ ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l ‘ assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte
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ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l ‘ importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto» (Cass. 22/10/2021, n. 29583).
Sulla scorta del così enucleato discrimen ,  più  di  recente,  è stata ritenuta corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita) di un contratto che prevedeva « la possibilità di  perdere  interamente  il  capitale  e  non  garantiva  comunque  un rendimento minimo » (Cass. 27/07/2023, n. 22961).
Al richiamato orientamento si intende qui dare convinta continuità, nemmeno emergendo dalla prospettazione dei ricorrenti elementi di critica idonei ad una sua rimeditazione.
Risulta pertanto ben chiaro come la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la rilevante perdita del premio investito (ovvero proprio gli elementi in forza dei quali il giudice territoriale ha argomentato la riconducibilità ai prodotti finanziari del negozio) costituiscano, nelle polizze unit o index linked a causa mista, indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria dell’operazione nel complesso intesa, siccome innervano la collocazione del rischio assicurato (c.d. rischio di performance ) a carico dell’investitore -assicurato, marcando in tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico , opera il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore.
2.2. In senso contrario non vale dedurre in questa sede – senza dare conto della sottoposizione della circostanza al vaglio del giudice di merito, nei modi e con i termini previsti dalle scansioni processuali -il rilievo assegnato ex contractu al rischio demografico, quale parametro di determinazione della prestazione gravante sull’assicuratore, idoneo -ove preponderante nel definito assetto d’interessi – ad orientare verso il paradigma disciplinato dall’art. 1882 del codice civile.
E tanto perché (al di là della apparente novità della questione, già ex se sufficiente a precluderne l’esame a questa Corte ) costituisce apprezzamento di fatto – riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato – la valutazione, di carattere stricto sensu interpretativa, circa la prevalenza, nelle polizze linked , della causa finanziaria o della causa assicurativa sulla vita (Cass. 30/04/2018, n. 10333; Cass. 18/04/2012, n. 6061): giudizio svolto dalla Corte napoletana ed estrinsecato in una trama giustificativa adeguata e strutturalmente logica (seppur sintetica), di certo immune dall’anomalia motivazionale qui denunciata.
2.3. Anche le censure afferenti l ‘ inoperatività dei precetti del T.U.F. in tema di obblighi informativi e contratto-quadro (nonché la dichiarata nullità per inosservanza di essi) non colgono nel segno.
Per  costante  indirizzo  ermeneutico  di  nomofilachia,  pure  per  i contratti con finalità di investimento stipulati in epoca anteriore alle modifiche apportate al T.U.F. dal d.lgs. n. 262 del 2005 e dal d.lgs. n. 303 del 2006 gravano su intermediario, emittente e promotore – in forza del generale dovere di comportamento secondo buona fede – gli obblighi  informativi  del  medesimo  contenuto  poi  trasfuso  in  diritto positivo dalle testé richiamate novelle.
L’integrale assimilazione, quoad disciplinam , delle polizze unit o index linked ai prodotti finanziari regolati dal T.U.F. è stata realizzata con le interpolazioni al d.lgs. n. 58 del 1998 operate dagli interventi legislativi innanzi citati: (i) dapprima (con il d.lgs. n. 262 del 2005), con l’introduzione dell’art. 25 -bis (il quale, al primo comma, estende l’applicabilità degli artt. 21 e 23 alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) e l’abrogazione dell’art. 100, lett. f), che escludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall’ambito applicativo del regime sulla sollecitazione all’investimento; (ii) in seguito (con il d.lgs. n. 303
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del 2006) con l’inserimento n el primo comma dell ‘art. 1 della lettera w-bis ), in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni « le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento », cioè proprio le polizze unit o index linked .
Se ciò è vero, si deve tuttavia rilevare – e la notazione è dirimente per palesare l’infondatezza degli assunti del ricorrente – che siffatte sopravvenute disposizioni normative generano dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall’osservazione della funzione socio -giuridica di operazioni negoziali invalse nella prassi, sicché queste ultime, anche prima delle novelle in parola, erano assoggettate ad identiche regole, in particolar modo per quanto concerne gli obblighi informativi e la obbligatorietà del c.d. contratto -quadro (in tal senso, espressamente, oltre alle menzionate Cass. n. 22961 del 2023 e Cass. n. 6061 del 2012, cfr. altresì Cass. 05/03/2019, n. 6319).
2.4. Ad ogni buon conto, l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis al contratto de quo (stipulato – per dato pacifico – il giorno 4 maggio 2007) prospettata dal ricorrente è errata.
L’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (rubricato « disposizioni finali e transitorie »), avente ad oggetto il coordinamento del T.U.F. con il d.lgs. n. 262 del 2005, prevede, al quarto comma, l ‘applicabilità ai prodotti finanziari  emessi  dalle  imprese  assicurazione  a  partire  dal  1°  luglio 2007 del solo art. 30 del T.U.F. (contestualmente modificato), relativo alle offerte fuori sede di strumenti finanziari.
Tale il contenuto della disposizione di diritto transitorio, in ordine alle altre nuove norme non può che trovare spazio la regola generale sulla vigenza delle leggi « nel decimoquinto giorno successivo » alla loro pubblicazione (art. 10 disp. prel. cod. civ.).
Pertanto, pubblicato il d.lgs. n. 303 del 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, dal quindicesimo giorno successivo a detta data deve ritenersi la vigenza degli artt. 1, 25-bis e 100 del T.U.F., nelle  parti ut  supra novellate,  norme  di  contenuto  immediatamente precettivo, non abbisognevoli di successive integrazioni regolamentari per trovare attuazione.
Anche per siffatta ragione, va dunque affermata la soggezione della polizza de qua alle previsioni degli artt. 21 e 23 T.U.F. (per effetto della relatio contenuta nell’art. 25 -bis ), cioè a dire, per quanto qui interessa, alla sanzione della nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e da lla consegna a quest’ultimo di un esemplare del contratto) avente ad oggetto la regolamentazione dell ‘ offerta all ‘ investitore del prodotto finanziario emesso dall ‘ impresa assicuratrice.
Il quinto motivo espone « vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello omesso di  considerare  che,  nel  caso  di  specie,  il  contratto  non  è  stato sottoscritto  da  un  consumatore/investitore  ma  da  una  società  di capitali, correttamente profilata con questionario di adeguatezza ».
Il motivo è inammissibile.
Il fatto decisivo per il giudizio considerato da ll’invocata norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita,  risultante  dagli  atti  processuali  e  di  carattere  decisivo,  con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
La doglianza del ricorrente non deduce un « fatto » nell’accezione ora precisata, bensì prospetta un error iuris, un vizio nella sussunzione dell’operazione negoziale che postula di necessità un accertamento di
fatto (in ordine alla qualità soggettiva di uno dei contraenti) in questa sede inammissibile, dacché attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
E, d’altro canto, non sono ritualmente somministrati a questa Corte gli elementi per verificare se la questione sia stata già prospettata, con la dovuta puntualità, ai giudici del merito.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza ed a carico di entrambe le ricorrenti per l’evidente identità della posizione processuale,  con  liquidazione  operata,  in  ragione  della  unitarietà dell’incarico, nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo e distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente,  i  quali  hanno  reso  la  prescritta  dichiarazione  di anticipo.
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘art. 1 -bis dello stesso art. 13. 
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, tra loro in solido, alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura, complessiva e totale, di euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione
in favore dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per dichiarazione d’anticipo resa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da  parte  del  ricorrente  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione