Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24902/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 205/2021 depositata il 24/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che:
il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione al decreto n. 287/2012 con cui veniva ingiunto ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 25.000,00 a favore di NOME COGNOME, quale premio del contratto di assicurazione sulla vita stipulato da NOME COGNOME a favore dei suoi eredi legittimi;
la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 205/2021, resa pubblica in data 24 febbraio 2021, investita dell’impugnazione da RAGIONE_SOCIALE , ha confermato la decisione di prime cure;
ha superato, ai fini che qui interessano, l’eccezione di difetto di legittimazione di NOME COGNOME, erede testamentaria, fondata sul fatto che la polizza indicava come beneficiari gli eredi legittimi, ritenendo che, essendo pacifico che NOME COGNOME era anche coerede legittima, aveva diritto ad agire per l’adempimento dell’intera obbligazione, stante la solidarietà attiva tra i beneficiari della polizza;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo articolato motivo;
nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da NOME COGNOME, rimasta intimata;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ..
Considerato in diritto che:
il motivo è rubricato ‘Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.): in particolare, motivazione illogica e contraddittoria in ragione della violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di identificazione dei beneficiari del contratto a favore di terzo di assicurazione sulla vita (art. 1920
cod.civ.), in tema di obbligazioni solidali (ex art. 1298 cod.civ.) ed in punto di rappresentanza processuale ( ex art. 182 cod.proc.civ.), nonché in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (artt. 91 e 92 cod.proc.civ.)’;
ad avviso della ricorrente, non troverebbe alcun supporto probatorio l’affermazione della Corte d’appello secondo cui COGNOME NOME, oltre ad essere erede testamentaria, sarebbe stata anche erede legittima, non avendo mai provveduto a versare in atti l’atto notorio attestante l’elenco degli eredi legittimi e in ogni caso il testamento redatto dal de cuius dopo la stipulazione della polizza non sarebbe stato idoneo a revocare la precedente designazione, in considerazione del fatto che il rapporto nascente da un contratto di assicurazione sulla vita non è assoggettato alle regole della successione mortis causa ; la società ricorrente conclude che ‘è … errato ritenere la sig.ra COGNOME NOME come l’unica legittimata al beneficio della polizza, così qualificando implicitamente l testamento come revoca della precedente designazione contrattuale, in violazione di quanto disposto dall’art. 1921 cod.civ.’;
un secondo ordine di censure attiene alla violazione dell’art. 1920 cod.civ., perché avendo la decisione delle Sezioni unite n. 11421 del 30/04/2021 ritenuto totalmente trascurabile la posizione del beneficiario della polizza rispetto all’eredità, come ha dato atto la Corte territoriale, essa poi avrebbe erroneamente identificato in NOME COGNOME ‘una legittimazione attiva a riscuotere l’indennizzo, in realtà inesistente, contraddicendo gravemente l’assunto da cui invece aveva preso le mosse’;
ulteriore errore del giudice a quo consisterebbe nell’avere riconosciuto un principio di solidarietà attiva tra gli eredi beneficiari in concreto insussistente; il credito indennitario ha fonte contrattuale, non soggiace alle regole successorie e ‘non va ripartito tra gli aventi diritto in proporzione alle quote ereditarie, bensì in parti uguali, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem
causa obligandi , una quota identica dell’indennizzo assicurativo, trattandosi di una obbligazione soggettivamente complessa’;
viene impugnata anche il capo della sentenza in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di NOME COGNOME relativamente al difetto di prova della legittimazione del procuratore appellante di rappresentare la impresa di assicurazioni, stante la tardività della produzione documentale avvenuta solo con il deposito degli scritti conclusionali, perché nella procura alle liti era stata menzionata la qualificazione giuridica del potere conferito ad NOME COGNOME, all’epoca del giudizio, funzionario procuratore, perché l’eccezione non era stata reiterata nelle conclusioni rassegnate; perché il vizio della procura era sanabile, senza incontrare preclusioni processuali;
il motivo non ha pregio, in tutte le sue articolazioni;
-la Corte d’appello ha ritenuto che NOME COGNOME fosse erede legittima oltre che testamentaria del de cuius , ‘posto che, come assunto dall’appellata e non contestato dall’appellante, eredi legittimi del de cuius sarebbero state, oltre alla sorella e all’altra nipote, entrambe nominate nel testamento, anche la stessa COGNOME NOME‘ (p. 4 della sentenza);
detta statuizione che non è stata confutata dalla ricorrente è comunque sufficiente per rigettare la censura mossa alla Corte d’Appello per non avere spiegato che cosa l’avesse indotta a ritenere l’appellata erede legittima;
non basta a tal fine che la ricorrente deduca in maniera del tutto assertiva che l’assunto della Corte territoriale non aveva supporto probatorio, non essendo stato versato in atti l’atto notorio attestante l’elenco degli eredi legittimi (p. 10 del ricorso);
la Corte d’appello non è incorsa nella contraddizione che le è stata imputata, perché ha dato atto che l’approccio ermeneutico su cui si è basata la pronuncia delle Sezioni unite n. 33195/2019 presenta un limite costituito dal ‘fatto che in caso di eredi testamentari e in
mancanza di eredi rientranti in astratto nella categoria dei legittimi l’assicuratore si vedrebbe esonerato dall’obbligazione di corrispondere l’indennizzo convenuto correlato al rischio oggetto di assicurazione, potendosi limitare al più a dover restituire, su richiesta di creditore o eredi, l’ammontare dei premi versati (art. 1923 cod.civ.)’ (p. 3 della sentenza);
la ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata colta dalla ricorrente e perciò non è stata efficacemente confutata; non vi è alcuna affermazione nella sentenza che permetta di ritenere che il giudice a quo abbia inteso ripartire tra i coeredi il credito indennitario in ragione delle quote di eredità; la Corte territoriale si è limitata a considerare irrilevante il fatto che NOME COGNOME non fosse erede universale, reputandola legittimata in quanto, cocreditrice, ad agire per ottenere l’intera prestazione indennitaria;
il ricorso va rigettato;
nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile