Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2814 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29970/2022 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FORLI’ n. 680/2022, pubblicata il 7 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale COGNOME COGNOME citò in in causa, dinanzi al Giudice di Pace di Forlì, il Condominio RAGIONE_SOCIALE per chiedere l’annullamento della delibera condominiale del 16.06.2020 relativa all ‘ approvazione della stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del Condominio, deducendosi la violazione degli artt. 1132 e 1135 c.c.
L’attrice sostenne che tale stipulazione non rientrasse nei poteri dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 c.c., e che incidesse sui diritti individuali di tutti i condomini, compromettendo il loro diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell’interesse del condominio, ex art. 1132 c.c.; tale polizza avrebbe, infatti, posto indirettamente le spese di lite anche a carico dei condomini dissenzienti.
L’attrice chiese, altresì, la condanna del condominio ex art. 96 c.p.c. per aver reiterato la stipulazione della polizza nonostante vi fossero pronunce, rese anche tra le medesime parti, che ne avessero dichiarato l’illegittimità.
Il Giudice di Pace di Forlì, con sentenza n. 257/2021, annullò la delibera assembleare in quanto ritenne che esorbitasse dai poteri conferiti dall’art. 1135 c.c. all’assemblea condominiale.
Avverso tale decisione, il RAGIONE_SOCIALE propose appello avanti al Tribunale di Forlì chiedendone l ‘ integrale riforma, sostenendo che la stipulazione della polizza per la tutela legale non incidesse sui diritti individuali, poiché l’obbligo di concorrere al modesto pagamento pro quota del premio assicurativo rispondeva ad una causa meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
COGNOME Alba si costituì in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellante ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per aver resistito e agito con mala fede o colpa grave.
il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 680/2022 (pubblicata in data 7.07.2022), accolse l’appello ed in riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace rigettò l’opposizione alla controversa delibera condominiale.
Massari Alba ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di un unico motivo.
Il Condominio Centro Affari ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile, con provvedimento depositato l’1/12/2023 ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d. lgs. n. 149 del 2022.
Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da COGNOME Alba, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella memoria illustrativa, la ricorrente, ha sollecitato che il Consigliere delegato non faccia parte del collegio giudicante.
L’istanza non merita accoglimento alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10.4.2024, che ha affermato l’assenza di incompatibilità del Consigliere delegato a far parte del collegio investito della decisione, a seguito dell’istanza di decisione nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite prevede che il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione possa anche essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che la proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 116 c.p.c., 69, 66, 3° comma, disp. att. c.c., 1105 c.c., 1123 c.c., 1135 c.c., 1137 c.c., 1138, comma 4 c.c.
Si contesta che l’amministratore possa modificare a maggioranza i valori proporzionali delle unità immobiliari in violazione dell’art. 69 disp. c.c. e che possa esonerare la ricorrente dalla ripartizione della spesa relativa al premio di assicurazione, non essendo tale questione inserita nell’ordine del giorno.
Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento ai principi di diritto enunciati nelle decisioni di questa Corte nn. 11349/2022 e 23254/2021, le quali avrebbero ‘falsamente’ affermato che l’assicurazione per la tutela legale aveva lo scopo di tutelare i condomini nelle cause relative alle parti comuni del condominio, finalità che non figurava nell’ordine del giorno né nel verbale di approvazione dell’assemblea. Il Tribunale avrebbe disatteso il consolidato principio secondo cui i condomini che vogliono tutelarsi dagli oneri derivanti da eventuali cause ben possono farlo a titolo
personale in sede assembleare sicché non rientrerebbe nei poteri dell’assemblea obbligare assenti e dissenzienti al pagamento del premio assicurativo.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c., poiché non introduce elementi idonei a mutare la giurisprudenza di questa Corte alla quale ha aderito la sentenza impugnata (Cass. n. 23254 del 2021; Cass. n. 11349 del 2022 e, da ultimo, Cass. n. 11891/2024). Questa Corte, con l’ ordinanza n. 23254/21, resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima questione di fatto e di diritto, ha affermato che l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Con riferimento ad una tale delibera, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.
Nella diffusa motivazione della richiamata ordinanza, è stato spiegato che la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali non è contraria all’art. 1132 c.c., che si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole per il condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino
irripetibili dalla controparte (cfr., già in tal senso, Cass. Sez. 2, 5/12/2001, n. 15360).
L’art. 1132 c.c. legittima il singolo condomino -in caso di azione o resistenza in giudizio dell’intero condominio -a ‘dissentire’ con dichiarazione di dissenso notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero di raccomandata all’amministratore entro trenta giorni dall’assunzione della delibera; detta norma non esonera il condomino dissenziente dal dover far fronte al pagamento delle spese di soccombenza, ma gli attribuisce il diritto di rivalsa verso tutti i condomini ‘consenzienti’; mentre, per il caso di vittoria in giudizio, il condomino dissenziente dovrà in ogni caso concorrere, trattandosi altrimenti di un arricchimento sine titulo , al pagamento delle spese di difesa qualora la parte soccombente si riveli insolvente.
L’art. 1132 c.c. opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 2/03/1998, n. 2259; Cass. sez. 2, 20/03/2017, n. 7095).
Ciò chiarito, è conseguentemente inapplicabile la disciplina contenuta nell’art. 1132 c.c., trattandosi di norma che si rivolge alle controversie eccedenti le attribuzioni dell’amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. (si pensi al caso della decisione di una lite autonomamente assunta dall’amministratore nell’esercizio del suo potere di conservazione della cosa: cfr. Cass., 2 marzo 1998 n. 2259); tale norma non si attaglia al caso concreto e viene richiamata del tutto erroneamente dalla ricorrente.
L’art. 1132 c.c., postulando una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea, non impedisce al Condominio la stipula di una polizza per la tutela legale, né il condomino può impedire la stipula di tale contratto (così anche Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459).
Sussiste un’ontologica diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art 1123 c.c., e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all’art. 1132 c.c.
Anche la successiva pronuncia di questa Corte n. 11349/2022 ha riprodotto le convincenti ed univoche ragioni poste a fondamento della citata ordinanza n. 23254/2021, consolidando il precedente orientamento (che ha trovato la sua ennesima conferma nella più recente Cass. n. 11891/2024, cit.).
Si tratta di una decisione -come posto in risalto – resa tra le medesime parti, nella quale è stata riconosciuta la validità della delibera assembleare che, nell’ambito dei poteri di gestione ex art. 1135 c.c., approvi la stipulazione di una polizza assicurativa al fine della copertura delle spese legali relative alle controversie aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio nonché quelle promosse da o nei confronti dei condomini.
Questa Corte ha -come evidenziato – ribadito che il sindacato del giudice non può estendersi fino ad una valutazione di merito della discrezionalità espressa dall’assemblea condominiale quale organo di quel peculiare ente di gestione che il condominio.
Così definita la portata dell’art. 1132 c.c., non si ravvisa alcun vizio di violazione di violazione di legge -tra quelli denunciati con la
formulata censura – atto ad integrare il vizio di nullità della delibera gravata, dovendosi ritenere legittimamente applicabile al caso de quo l’art. 1123 c.c., equiparandosi la spesa per il premio assicurativo ad una spesa nell’interesse comune del gruppo condominiale e, dunque, da ripartirsi proporzionalmente tra tutti i condomini (Cass., Sez. Un., 9 aprile 2008 n. 9148).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n.1 c.p.c.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal d. lgs. n.149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Condanna, altresì, la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento, sempre a favore del controricorrente, di una somma
ulteriore di euro 1.000,00, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione