Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20454/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo pec:EMAIL
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FORLI’ n. 566/2023, pubblicata il 10/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Forlì, il Condominio RAGIONE_SOCIALE per ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della delibera condominiale del 12/03/2018, con la quale veniva approvato l’addebito, nel bilanci o condominiale, di un premio di € 1.688,91 per la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale.
L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la delibera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art. 1135 c.c. Chiedeva, quindi, al citato Giudice di Pace di dichiarare la nullità o l’annullamento della delibera, con subordinata richiesta di sospensione della causa in attesa della decisione su un ricorso pendente ex art. 111 Cost., relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Invocava, altresì, la condanna dell’indicato Condominio al risarcimento danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
Il suddetto Condominio si costituiva in giudizio, instando per il rigetto delle domande e la condanna dell’appellante alle spese.
L’adito Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendola infondata, con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite.
Quest’ultima proponeva appello sostenendo che la delibera violava l’art. 1132 c.c., ponendo a carico dei condomini le spese della polizza di tutela legale anche in caso di dissenso. Reiterava la richiesta di sospensione della causa, sostenendo ancora che la delibera eccedeva dai poteri dell’assemblea.
Il Tribunale di Forlì rigettava l’appello con la sentenza richiamata in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado. Escludeva che la delibera contrastava con l’art. 1132 c.c., in quanto detta norma disciplina esclusivamente le conseguenze di una lite promossa o resistita dall’assemblea e non si applica alla stipula di una polizza assicurativa per le spese legali. Richiamava la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11349/2022 e n. 23254/2021), secondo cui l’assemblea condominiale, nei limiti dell’a rt. 1135 c.c., può validamente
deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti comuni, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti.
Il Tribunale riteneva, altresì, infondate le censure sulla lesione di diritti individuali e sulla supposta illegittimità della delibera, condannando la soccombente appellante alla rifusione delle spese giudiziali.
L’appellante ha proposto ricorso in cassazione affidandolo ad un unico motivo.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha -ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c. – proposto la definizione anticipata del ricorso per inammissibilità della formulata censura, in applicazione dell’art. 360 -bis n. 1) c.p.c. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1123, 1132 e 1135 c.c., 68, 69 e 72 disp. att. c.c.
Si sostiene che la delibera assembleare che ha approvato la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale, con addebito del premio a tutti i condomini, abbia violato il diritto dei dissenzienti previsto dall’art. 1132 c.c., che consente loro di estr aniarsi dalle conseguenze delle liti deliberate dall’assemblea. Si afferma che la delibera abbia ecceduto i poteri dell’assemblea previsti dall’art. 1135 c.c., in quanto ha imposto un onere generalizzato anche sui condomini non partecipanti alle controversie, incidendo sui diritti individuali e determinando un aggravio economico ingiustificato. Si censura, inoltre, l’omesso esame delle ricadute economiche e giuridiche della delibera sulla posizione dei condomini dissenzienti, nonché la mancata condanna del Condominio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonostante la resistenza in giudizio si dovesse considerare -a suo avviso – caratterizzata da mala fede e colpa grave.
Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Infatti, esso non fa valere argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento univoco ormai espresso in più pronunce di questa
Corte, secondo il quale l’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, si è chiarito che l’articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024).
– Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, in tal senso confermandosi la proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno applicate -in osservanza del disposto di cui all’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. – pure le condanne previste dall’art. 93 c.p.c., ai commi 3 e 4, che si quantificano, anch’esse, come da dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento -ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. -dell’importo di € 1.000,00, sempre in favore del controricorrente, nonché al pagamento – ex art. 96, co. 4, c.p.c. -della somma di € 700,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-