Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11568 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6502/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio d ell’avvocato COGNOME (EMAIL) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso.
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contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2799/2019 depositata il 04/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 2799 del 2019 con cui la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Venezia ed ha riconosciuto in suo favore, in misura minore rispetto a quanto da lui richiesto sin dal primo grado- un indennizzo assicurativo in forza di polizza infortuni.
Resiste con controricorso la compagnia assicurativa.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che tutti i motivi dedotti sono conformi al disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., in quanto contengono l’indicazione precisa degli elementi posti a base della censura, degli atti processuali e dell’andamento dei precedenti gradi di merito in cui la questione oggi al vaglio di legittimità è stata affrontata, oltre che la trascrizione, nei passaggi rilevanti, delle risultanze probatorie documentali; pertanto ogni motivo presenta la specificità e l’autonomia indispensabile per consentire a questa Corte, senza il sussidio di
altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘Impugnazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli art. 1362, 1363, 1370 cod. civ. in riferimento alla clausola ‘indennità giornaliera’ della polizza n. 708800514, disciplinata dall’art 6 delle condizioni di assicurazioni, per aver ritenuto la stessa Corte di Appello territoriale, non applicabile al caso di specie’.
Lamenta che la corte territoriale ha interpretato l’art. 6 delle condizioni di cui alla polizza assicurativa oggetto di causa in maniera erronea e con violazione dei criteri ermeneutici.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘Impugnazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in riferimento alla omessa valutazione di un fatto determinante ai fini della decisione: avvenuto riconoscimento ante causam e in corso di prime cure della debenza di somme a titolo di spese mediche all’infortunato’.
Lamenta che la corte veneta ha omesso di considerare che la questione del rimborso delle spese mediche era pacifica, dato che la compagnia assicurativa aveva già riconosciuto e come dovuta e corrisposto a tale titolo una somma ante causam .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘Impugnazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in riferimento alla valutazione della documentazione relativa alle spese mediche liquidate e alla ritenuta mancata attestazione di pagamento delle spese mediche: omesso esame del fatto decisivo determinante della presenza di effettive spese mediche conseguenti al sinistro’.
Lamenta che erroneamente la corte territoriale non gli ha riconosciuto il rimborso delle spese mediche che costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro, nonostante la
produzione documentale.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce ‘Impugnazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese per la consulenza medico legale (doc. 20 allegato alla conclusione di replica di prime cure) per avere ritenuto le stesse non liquidabili’.
Lamenta che erroneamente la corte territoriale non ha liquidato le spese per la consulenza medico legale di parte, facendo mal governo dell’art. 91 cod. proc. civ.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce ‘Impugnazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli art. 1362, 1363, 1370 cod. civ. in riferimento alla clausola dell’art. 7 delle C.d.a. per avere ritenuto non liquidabili le spese per consulenza di parte ante causam ‘ .
Contesta l’erroneo rigetto del motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese mediche sostenute per la prestazione ante causam – di consulenza tecnica di parte, alla luce del fatto che l’art.7 delle condizioni di assicurazione, che prevede il pagamento delle prestazioni mediche specialistiche, deve essere interpretato sia in senso letterale, sia in senso oggettivo.
7. Il primo motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’interpretare le condizioni di polizza di un contratto assicurativo il giudice non deve limitarsi ad esaminare il dato letterale, ma, pur partendo da questo, deve ricercare la reale volontà dei contraenti, pertanto considerando la clausola nel rapporto con le altre e con l’intero contesto, nel caso di specie, della polizza stipulata inter partes (v. Cass., nn. 9655, 9656 e 9658 del 2023: ‘in tema di interpretazione del contratto, a norma dell’artt. 1363 c.c., secondo cui le clausole si interpretano
le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del ‘senso letterale delle parole’, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza’ ).
7.1. Si è peraltro precisato (v. di recente Cass., 21/07/2021, n. 20925) che l’art. 1362 cod. civ., allorché prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass., 21576/2019; Cass., 4189/2019).
Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l’utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass., 7972/2007; Cass., 9786/2010; Cass., 27564/2011; Cass., 5595/2014).
Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass., 573/1983; Cass., 19994/2004; Cass., 28357/2011; Cass., 19493/2018).
In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l’unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla
parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dall’impugnata sentenza (Cass., 28319/2017; Cass., 16987/2018).
7.2. Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha esaminato la clausola di polizza (art. 6) che prevede l’indennità ‘in caso di infortunio comportante ingessatura’ e ‘per tutto il periodo della ingessatura stessa’, in combinato disposto con le ‘definizioni’, secondo le quali si deve considerare ‘ingessatura’ il ‘mezzo fisso e rigido di contenzione costituito da fasce gessate o bendaggi o altro apparecchio comunque immobilizzante’ ed ha poi escluso la debenza dell’indennità in favore dell’odierno ricorrente, così motivando: ‘Nel caso di specie, il chiodo endomidollare, come dichiarato dal CTU, non ha comportato alcuna immobilizzazione della gamba (si veda p. 11 della consulenza), sicché il mezzo inserito non può parificarsi ad uno strumento che abbia determinato l’impossibilità di muovere l’arto, avendo lo scopo esattamente contrario’.
La corte di merito ha dunque fatto buon governo degli insegnamenti di questa Suprema Corte.
In primo luogo ha valorizzato l’inequivoco tenore della clausola e delle definizioni ivi contenute, per pervenire ad affermare che nel contesto complessivo della polizza infortuni oggetto di causa, che riconosce anche altre indennità, tra cui la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero, la clausola di cui all’art. 6 delle c.g.a. riconosce invece la -diversa- indennità per ‘ingessatura’, nozione precisata dalle ‘definizioni’ di polizza in riferimento al ‘mezzo fisso e rigido di contenzione, costituito da fasce gessate o bendaggi o altro apparecchio comunque immobilizzante’.
Sulla base di tali corrette premesse in jure , la corte veneziana è poi pervenuta ad affermare che in tale definizione non può essere fatto rientrare il chiodo endomidollare, che non ha
comportato alcuna immobilizzazione della gamba, avendo -per sua natura e funzione- lo scopo esattamente contrario, in tal modo svolgendo motivate valutazioni di fatto fondate sulle risultanze dell’espletata consulenza medico -legale, ormai insindacabili in sede di legittimità.
8. Il secondo motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia assicurativa non costituisce né una confessione né un riconoscimento del debito.
Pertanto, il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l’importo corrisposto in sede stragiudiziale, ha l’onere di assolvere agli oneri di allegazione e prova in relazione alla maggior somma pretesa (Cass., 27/11/2015, n. 24205; Cass., 29/10/2019, n. 27732).
9. Il terzo motivo è infondato.
Secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) l’omesso esame deve avere per oggetto “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico” (Cass., n. 21152/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. Un., n. 5745/2015). Invece non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., n. 14802/2017); gli elementi istruttori (nel senso che la consulenza tecnica d’ufficio non sia un ‘fatto storico’, v. Cass., 24/06/2020, n. 12387); una moltitudine di fatti e circostanze ovvero il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., n. 27415/2018).
Il ricorrente invece censura l’esame che la corte ha -tra l’altro effettivamente- svolto sul fatto e sulla prova, sollecitando a questa Corte una rivalutazione del tutto preclusa in sede di
legittimità.
Infatti, a fronte della posizione che il ricorrente riporta di aver assunto in appello (v. p. 27 del ricorso), secondo cui la rilevata assenza della fattura non può comportare il rigetto della domanda di indennizzo, dato che le c.g.a. non prevedono per il rimborso delle spese mediche l’esibizione di alcuna fattura, la corte territoriale ha correttamente motivato, affermando: ‘la valutazione compiuta dal primo giudice è corretta e va condivisa. Risulta infatti evidente che potranno trovare ristoro solo gli esborsi effettivamente subiti e quindi quelli risultanti da documenti contenenti quietanza di pagamento. Infatti il giudice, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non ha subordinato la liquidazione delle spese alla presenza di fatture, ma solo alla presenza di una attestazione di pagamento’ (v. p. 10 della sentenza impugnata).
Come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare, spetta soltanto al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (da ultime: Cass., Sez. 5, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, n. 22942).
Nessuna ulteriore valutazione può essere svolta nella presente sede di legittimità, in cui il ricorrente non solo infondatamente lamenta il vizio di omesso esame, ma non ha neppure corredato le sue doglianze trascrivendo il contenuto delle condizioni generali di assicurazioni che, a confutazione della motivazione di appello sul punto, ha tuttavia solo genericamente richiamato. Va infatti richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui il ricorso per cassazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (cfr. in proposito, ex multis, Cass., 22/02/2016, n. 3438; Cass. 25 settembre 2009 n. 20652; 17 luglio 2007 n. 15952; 6 giugno 2006 n. 13259; 25 febbraio 2004 n. 3741).
10. Il quarto motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la corte di merito ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte ‘in quanto esse non possono farsi rientrare nelle ‘prestazioni mediche specialistiche’, che attengono a visite mediche di specialisti per la cura dei postumi del sinistro’ (così p. 10).
Nel ricorso viene invece molto stringatamente affermato essere stato chiesto il rimborso di tali spese nel giudizio di prime cure ed in appello (v. p. 29 del ricorso) e che ‘non pronunciandosi al riguardo, la corte veneta ha indiscutibilmente violato il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ.’, dato che ‘le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle spese che la parte vittoriosa, ancorché parzialmente, ha diritto a vedersi rimborsate’ (p. 29 cit.).
Orbene, di tale prospettazione non vi è cenno alcuno nella impugnata sentenza, per cui, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorrente avrebbe dovuto precisare se, dove e quando ne ha fatto menzione.
E’ infatti principio consolidato di questa Corte che dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire, a pena di
inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430;.Cass., 09/07/2013, n. 17041), ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. Cass., 27/09/2021, n. 26147, che richiama Cass., 32804/2019).
Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, ma, anzi, dal tenore dello stesso ricorso per cassazione emergono elementi contrari a tale ricostruzione.
10.1. In ogni caso la motivazione si consolida sulla sopra riportata, diversa, ragione del decidere espressa dalla motivazione della sentenza impugnata.
Secondo costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880; Cass., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass.,
24 ottobre 2019, n. 27339; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22183; Cass., 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2017, n. 30589; Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2014, n. 264; Cass., 13/09/2017, n. 21250; Cass., 26/09/2018, n. 22914).
10.2. Infine, anche a voler valutare il motivo in relazione alla censura -espressa in rubricadi violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., va in primo luogo premesso che la motivazione della corte risulta rispettosa del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass., 23/02/2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337; 22 dicembre 2009 n. 26985; 11 giugno 2008 n. 15483).
In secondo luogo, la decisione della corte veneziana di compensare integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti è motivata in riferimento al fatto per cui l’allora appellante, oggi ricorrente, aveva già ricevuto gran parte dell’indennizzo prima della proposizione del gravame; inoltre la corte definisce il gravame con una pronuncia di riforma soltanto parziale della sentenza impugnata, per cui il regolamento delle spese di lite adottato dalla sentenza impugnata risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di
violazione del principio per culle spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa’ (Cass., 16/06/2011, n. 13229), ovvero ‘in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; (…) con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi’ (Cass., 11/01/2008, n. 406; Cass., 23/02/2016, n. 3438).
11. Il quinto motivo è infondato.
Come già rilevato in sede di scrutinio del quarto motivo, la corte di merito ha affermato, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che le spese di consulenza tecnica di parte non possono essere considerate alla stregua di ‘spese specialistiche’, che vengono espressamente individuate dall’art. 7 delle condizioni di polizza come le spese di cura dei postumi del sinistro.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante il contrastante andamento dei precedenti gradi di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza