Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto: Fallimento- Polizza fideiussoria- Inadempimento del garanteIscrizione a ruolo- Questioni di validità della RAGIONE_SOCIALEContraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10745 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2018, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso gli uffici della quale in Roma, alla INDIRIZZO, si domicilia
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore
-intimato- per la cassazione del decreto del Tribunale di Messina, depositato in data 27 febbraio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dagli atti e dal decreto impugnato, per i profili ancora d’interesse, che la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE rilasciò in favore dell’RAGIONE_SOCIALE polizze fideiussorie a RAGIONE_SOCIALE dei crediti tributari vantati nei confronti di alcuni soci, e definiti con accertamento per adesione che prevedeva versamenti rateali; al cospetto dell’inadempimento dei soci, l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 218/97 (così si legge nel decreto impugnato), escusse le polizze, ne iscrisse gli importi a ruolo ed emise e notificò alla garante corrispondenti cartelle di pagamento.
A seguito del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, l’agente della riscossione chiese l’ammissione al passivo della complessiva somma iscritta a ruolo, senza successo.
Il tribunale fallimentare ha rigettato il reclamo successivamente proposto. Anzitutto ha escluso che si dovesse chiamare in causa l’RAGIONE_SOCIALE, posto che l’opposizione riguardava non già il ruolo, ma l’operatività dell e polizze fideiussorie.
Ha poi affermato la nullità RAGIONE_SOCIALE garanzie, perché prestate da RAGIONE_SOCIALE iscritta non nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del t.u.b., bensì soltanto in quello RAGIONE_SOCIALE contemplato dal comma 4 dell’art. 155 del medesimo testo unico.
Contro questo decreto propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.
Ragioni della decisione
1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la violazione degli artt. 101, 102 e 106 c.p.c., 98 e 99 l.fall. e 39 del d.lgs. n. 112/99, perché la contestazione della validità RAGIONE_SOCIALE polizze fideiussorie si traduceva nella validità dei ruoli azionati, non riferibile all’agente della riscossione, è inammissibile.
Indubbiamente il credito reclamato dall’agente della riscossione ha fonte nelle polizze fideiussorie e, quindi, non ha natura tributaria, ma privatistica, e ciò a prescindere dalla natura dell’obbligazione garantita (indubbiamente tributaria) e da quella, satisfattoria, dell’obbligazione del garante (Cass. n. 6833/21).
L ‘art. 8, comma 3 -bis , del d.lgs. n. 218/97, nel testo richiamato e applicato, consente l’iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante, in caso di inadempimento del contribuente; ma il titolo della responsabilità del garante resta pur sempre civilistico (analoghe conclusioni valgono, del resto, anche con riguardo al testo precedente e quello successivo della norma: cfr., al riguardo, ancora Cass. n. 6833/21, cit.).
Ne consegue che la controversia tra la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente la polizza fideiussoria a RAGIONE_SOCIALE dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione e l’amministrazione finanziaria che intenda escutere la RAGIONE_SOCIALE, allegando l’inadempimento del contribuente, è in RAGIONE_SOCIALE devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, alla cognizione del giudice fallimentare, in caso di fallimento della garante.
3.- Va comunque esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, ossia con l’RAGIONE_SOCIALE, qualora l’agente per la riscossione , a norma dell’art. 33 del d.lgs. n. 112/99, proponga domanda d’insinuazione del credito nello stato passivo della garante debitrice.
3.1.- Non assume difatti alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore: la chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112/99, va ricondotta all’art. 106 c.p.c. ed è conseguentemente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, la valutazione del quale non è sindacabile in sede d’impugnazione (Cass. n. 13929/19; n. 24589/19; n. 29798/19, espressioni di un orientamento ormai consolidato, che ha superato
quello di segno contrario evocato in ricorso). Ed è questa la ragione per cui il motivo è inammissibile.
4.- Il secondo motivo , col quale si lamenta la violazione dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, degli artt. 115 e 1 16 c.p.c., 1175, 1337, 1366, e 1418 c.c., 10 della l. n. 212/00 e 30 della l. n. 317/91, 106, 107 e 155 del d.lgs. n. 385/93, 13 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, 10, comma 9, del d.lgs. n. 141/10, 2 e 3bis del d.lgs. n. 462/97 e 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/97, là dove il Tribunale di Messina ha escluso la validità RAGIONE_SOCIALE polizze fideiussorie rilasciate da un conRAGIONE_SOCIALE iscritto nell’elenco contemplato dall’art. 106 del d.lgs. n. 385/93 e non in quello speciale previsti dall’art. 107 del medesimo d.lgs., è, invece, fondato.
Duplice è la classificazione dei «conRAGIONE_SOCIALE»: quelli (di primo livello o «minori») iscritti nella sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b., destinati a transitare nell’elenco di cui all’art. 112 (tenuto dall’Organismo di cui all’art. 112 bis) T.u.b., svolgono «esclusivamente» l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e i servizi strumentali e connessi a favore RAGIONE_SOCIALE imprese consorziate o socie, attività che consiste nella « prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario » (art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 269 del 2003). I conRAGIONE_SOCIALE «maggiori», invece, sono: tenuti a iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b.; strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate; assoggettati ad un più penetrante regime di vigilanza (informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d’Italia); « esercitano in via prevalente l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE » e « in via residuale… le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco » (art. 13, comma 32, cit.); possono prestare ogni forma di RAGIONE_SOCIALE finanziaria in via non prevalente rispetto all’attività di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (in tal senso sono i «Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie» resi dalla Banca d’Italia il 7 ottobre 2011).
4.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8472/22) hanno stabilito che, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. conRAGIONE_SOCIALE minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente ratione temporis ), nell’interesse di un proprio associato a RAGIONE_SOCIALE di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle RAGIONE_SOCIALE cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
5.- Il motivo va quindi accolto, con la conseguente cassazione, per il profilo corrispondente, del decreto impugnato.
Segue il rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Messina in diversa composizione.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.