Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29497 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29497 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
Oggetto
POLIZZA FIDEIUSSORIA FIDEIUSSIONE
Opposizione a decreto ingiuntivo Allegazione di un diverso titolo della pretesa creditoria Ammissibilità Condizioni
R.G.N. 30012/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/05/2023
sul ricorso 30012-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME; CC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘ , domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso sentenza della Corte d ‘a ppello di Firenze, n. 386/20, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 386/20, del 13 febbraio 2020, della Corte di Appello di Firenze, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 205/15, del 16 febbraio 2015, del Tribunale di Arezzo – ha confermato il rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta contro il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di Arezzo, di € 240.838,21, oltre accessori.
Riferisce, in punto di fatto, di aver rilasciato una garanzia -che assume di natura fideiussoria -in favore della società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), in relazione all’affidamento in concessione alla stessa, per quattro anni, da parte del RAGIONE_SOCIALE di Arezzo, del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali e proventi di fiere, in forza di provvedimenti comunali n. 5425 n. e 5480 del 2006.
Orbene, quantunque il TAR della Toscana, dopo averne già sospeso l’efficacia con ordinanza d el 22 marzo 2007, avesse annullato la gara per il conferimento del servizio, con pronuncia del 17 maggio 2007, il RAGIONE_SOCIALE di Arezzo -a fronte di un omesso versamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di somme relative alle ultime tre mensilità dell’anno 2008 si rivolgeva a RAGIONE_SOCIALE per escutere la polizza.
Stante il rifiuto della stessa, il RAGIONE_SOCIALE aretino depositava ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., nel quale -dopo aver dato atto che
RAGIONE_SOCIALE si era resa affidataria del predetto servizio di risco ssione ‘a seguito di regolare gara di appalto’, e ciò ‘come da provvedimenti nn. 5425 e 5480 del 18.12.2006’, nonché lamentando ‘ritardi e mancati versamenti’, da parte della stessa, ‘che hanno determinato la risoluzione dei contratti, avvenuta con provvedimento n. 5007 del 17.12.2008’ chiedeva ingiungersi a RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di ‘Istituto fideiussore’, il pagamento dell’importi dovuti.
Proponeva opposizione l’ingiunta, eccependo l’estinzione del diritto vantato dal RAGIONE_SOCIALE, e ciò in ragione dell’annullamento della gara, cui accedeva la garanzia, disposto dal giudice amministrativo.
Si costituiva in giudizio l’opposto, il quale dopo aver sostenuto la natura autonoma, e non fideiussoria, della garanzia prestata -giustificava la propria pretesa sulla base di nuovi titoli. Allegava, infatti, l’esistenza de i contratti nn. 556, 557 e 558 del 2007, con i quali -nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR della Toscana -erano state prorogate talune precedenti convenzioni tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE fino alla stipula della nuova convenzione, resa necessaria dall’intervento del giudice amministrativo e poi effettivamente avvenuta nel 2009. In questo modo, tuttavia, l’opposta sarebbe incorsa , a dire dell’allora op ponente RAGIONE_SOCIALE, in un’inammissibile ‘ mutatio libelli ‘.
Tale eccezione veniva, però, disattesa dal primo giudice, il quale -nel recepire la configurazione della garanzia quale autonoma -rigettava l’opposizione.
Esperito gravame dalla già attrice in opposizione, il giudice di appello lo respingeva, in particolare confermando che quella operata dal RAGIONE_SOCIALE nella propria comparsa di costituzione non costituisse una ‘ mutatio libelli ‘, ma una mera ‘ emendatio libelli ‘. Inoltre, quanto al merito della controversia, escludeva l’esistenza di qualsiasi collegamento tra la polizza emessa da RAGIONE_SOCIALE e la procedura di gara annullata dal giudice amministrativo, ritenendo
che la polizza coprisse l’attività di RAGIONE_SOCIALE ‘indipe ndentemente dal titolo contrattuale specifico in forza del quale in quel momento veniva svolta’, tanto ‘che in essa non se ne fa menzione statuendosi «genericamente», da un lato, una durata di cinque anni, nell’ambito della quale certamente sarebbero venuti a collocarsi più convenzioni, e, dall’altro, una somma massima garantita che era quella ritenuta oggettivamente idonea in relazione ai vari servizi’ svolti. Su tali basi, inoltre, la Corte fiorentina riteneva assorbito il terzo motivo di gravame, che contestava la qualificazione della garanzia prestata come autonoma.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di Arezzo .
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 167, 183, 645, comma 2, cod. proc. civ., lamentando la sussistenza di un ‘ error in iudicando de iure procedendi ‘
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui risulta affermato che quella operata con la comparsa di risposta fosse una mera ‘ emendatio libelli ‘, esito al quale essa è pervenuta sul rilievo che il riferimento alla gara di appalto, contenuto nel ricorso per ingiunzione, avrebbe costituito unicamente una premessa, volta solo a contestualizzare la pretesa creditoria, sicché essa sarebbe stata fondata – già in quell’atto – sull’inadempimento (e successiva risoluzione) dei contratti di proroga del servizio.
Assume che un in base a un semplice raffronto tra il ricorso monitorio e la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione (dei quali ha riprodotto, in ricorso, il contenuto) risulta confermato che si è trattato di vera e propria ‘ mutatio libelli ‘, dato che il ricorso fa
inequivocabilmente riferimento al servizio di riscossione affidato a RAGIONE_SOCIALE ‘a seguito di regolare gara di appalto’, e ciò ‘come da provvedimenti nn. 5425 e 5480 del 18.12.2006’, ovvero quelli originariamente allegati.
6.1. Il motivo non è fondato.
Invero, sul punto -come correttamente evidenzia il controricorrente – deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, in base al quale per comprendere l’effettiva portata della ‘modificazione’ della domanda, alla quale l’attore -tale essendo, in senso sostanziale, la posizione dell’opposto nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, ord. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-01) – è abilitato in risposta alle eccezioni e difese del convenuto occorre preventivamente ‘delimitare il reale ambito del divieto di domande «nuove»’.
In tale prospettiva, pertanto, svalutando la tralatizia distinzione tra ‘ emendatio libelli ‘ e ‘ mutatio libelli ‘, si è sottolineato che la ‘vera differenza tra le domande «nuove» implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande «modificate» espressamente ammesse’ non sta ‘nel fatto che in queste ultime le «modifiche» non possono incidere sugli elementi identificativi’; essa, piuttosto, va ricercata ‘nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate «nuove» nel senso di «ulteriori» o «aggiuntive», trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate’ (e ciò ‘eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali’), ‘o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit .).
Difatti, ridurre ‘la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto’ significherebbe, ‘contro la lettera e la
logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale’ a ‘rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice’ (cfr, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit .).
L’unico limite, conclusivamente, alla consentita sostituzione della domanda rispetto alla domanda originaria consiste nella necessità che – ‘immutato l’elemento identificativo soggettivo delle personae ‘ – la domanda modificata debba ‘pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per «alternatività»’ (sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit .).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la domanda modificata riguardasse una vicenda sostanziale quantomeno collegata al rapporto nascente dalla gara di appalto poi annullata dal giudice amministrativo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1367, 1369 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha la corte di merito ha interpretato la polizza per cui è giudizio -in violazione, si assume, di vari canoni dell’ermeneutica contrattuale nel senso che
essa garantiva l’attività di riscossione indipendentemente dal titolo contrattuale specifico (vale a dire, quello di cui al bando annullato) in forza del quale il servizio veniva effettuato, come confermerebbe il fatto che, nella cauzione, si faceva ‘genericamente’ riferimento alla sola attività svolta, indipendentemente dal suo titolo.
Lamenta che siffatta interpretazione viola innanzitutto l’art. 1362 cod. civ., in quanto non tiene conto del fatto che:
-l’oggetto della cauzione coincide esattamente con quello della gara d’appalto (poi annullata);
la durata della copertura assicurativa -cinque anni -è di un anno ulteriore rispetto alla durata del servizio, così come richiesto dal bando di gara;
-l’ammontare della cauzione è pari a quella richiesta dal bando di gara;
la data di emissione della cauzione si colloca immediatamente a ridosso della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
è stato lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nel proprio ricorso monitorio, a richiamare la suddetta gara di appalto.
Deduce , inoltre, la violazione dell’art. 1363 cod. civ., dato che condizioni di polizza in tema di oggetto, importo massimo garantito, data di emissione e durata, deporrebbero tutti nel senso di ritenere collegata la cauzione alla gara di appalto poi annullata.
Parimenti violato lamenta essere l’art. 1364 cod. civ., giacché, per quanto risulti genericamente indicato nel frontespizio della polizza l’oggetto della garanzia, esso, alla luce delle restanti clausole contrattuali -relative a importo massimo garantito, durata e data di emissione -non potrebbe che riferirsi al bando di gara e ai successivi provvedimenti poi annullati dal TAR.
La violazione dell’art. 1367 cod. civ. è, invece, argomentata sull’assunto per cui, qualora si condividesse l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata, la polizza si dovrebbe ritenere nulla per
indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto o per violazione dell’art. 1341 cod. civ.
Infine, l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata contravverrebbe pure all’art. 1369 cod. civ., giacché in relazione alla natura e all’oggetto del contratto essa non potrebbe che riferirsi esclusivamente ‘al contratto di servizio poi non stipulato all’esito della richiamata gara di appalto’.
7.1. Il motivo non è fondato.
Ad onta, infatti, della pretesa della ricorrente, la quale assume di aver rivolto critiche specifiche all’interpretazione del contratto con cui ebbe a prestare la propria garanzia, il presente motivo si risolve nella contrapposizione di una diversa interpretazione -peraltro formulata ‘ ab extrinseco ‘, e cioè non sulla base dello stesso testo del contratto (valorizzandone il suo tenore letterale o il collegamento tra le diverse sue clausole), bensì assumendo sempre e solo a riferimento il bando di gara di cui alla procedura poi annullata dal giudice amministrativo -rispetto a quella offerta dalla Corte fiorentina.
Invero, nello scrutinare il presente motivo di ricorso, si deve muovere dalla constatazione dell’ambiguità della polizza in esame, come del resto riconosce la stessa ricorrente, la quale afferma che l’oggetto della garanzia risulta ‘genericamente indicato nel frontespizio della polizza’.
Ne consegue, allora, la necessità di fare applicazione del principio secondo cui ‘in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui
l’attività di interpretazione del contratto è riservata’ (Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2017, n. 15471, Rv. 645074-01).
Se, pertanto, in presenza di un testo anodino -qual è quello in esame -neppure la valorizzazione di espressioni contenute nel testo stesso del contratto è suscettibile, di per sé, di integrare un’idonea censura di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, tale constatazione vale, vieppiù, quando, come appunto nel caso di specie, la contestazione dell’interpretazione operata dal giudice di merito si fondi su di un dato addirittura ‘esterno’ (il bando di gara) al contratto stesso.
D’altra parte, ne ppure può darsi rilievo, a sostegno dell’interpretazione proposta dalla ricorrente, al comportamento assunto dal RAGIONE_SOCIALE attraverso la presentazione del ricorso monitorio (e in particolare alla circostanza che, nello stesso, la polizza venisse riferita al bando di gara poi annullato), se è vero che, ‘in tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell’art. 1362 cod. civ., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall ‘ iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni’ (Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2012, n. 12535, Rv. 623313-01).
Con il terzo motivo la ricorrente enuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1346 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata in quanto, nel risultare ivi affermato che una polizza rilasciata il 5 gennaio 2007 potesse coprire obblighi nati circa quattro mesi dopo la sua emissione (quelli di cui ai contratti nn. 556, 557 e 558 del 3 aprile 2007) configurerebbe la stessa come fideiussione per obbligazione futura. Essa, però, presuppone che al momento del rilascio della garanzia già sussista un rapporto fondamentale, da cui le obbligazioni sono destinate a
scaturire, e che la cauzione lo descriva, condizioni qui insussistenti, donde la invalidità della polizza fideiussoria per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto.
8.1. Il motivo non è fondato.
A parte il rilievo che la corte di merito -nel ritenere assorbito il terzo motivo di appello -ha lasciato ferma la qualificazione della garanzia come ‘autonoma’, e non fideiussoria, ciò che esclude la possibilità di applicare le norme ad essa relative, ivi compresa quella (l’art. 1938 cod. civ.) dalla ricorrente evocata, la censura in esame risulta, comunque, non fondata.
Difatti, nell’impostazione fatta propria dalla sentenza impugnata, la garanzia rilasciata risulta correlata all’affidamento in quanto tale a RAGIONE_SOCIALE del servizio di riscossione, prescindendo da uno specifico titolo contrattuale in forza del quale il servizio è stato espletato, sicché è tale affidamento che identifica quel ‘rapporto fondamentale’ dal quale per dirla con la ricorrente -le obbligazioni sono destinate a scaturire.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1941 cod. civ.
Evidenzia che la corte di merito -sul presupposto che la cauzione sarebbe stata prestata indipendentemente dal titolo contrattuale specifico in forza del quale il servizio di riscossione veniva effettuato -ha ritenuto che essa operasse pure in relazioni ai contratti nn. 556, 557 e 558 del 3 aprile 2007, posti in essere in regime di proroga, in attesa della definizione del contenzioso amministrativo, avvenuta alla data del 17 maggio 2007.
Orbene, poiché l’odierna ricorrente si era costituita garante fino al 31 dicembre 2011, la sua obbligazione -in applicazione dell’art. 1941 cod. civ., secondo cui la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale -si sarebbe dovuta adattare, quanto a durata, a quella del
servizio affidato in proroga, giacché, altrimenti, il fideiussore sarebbe stato chiamato a rispondere oltre il limite di validità dell’obbligazione principale. Così, tuttavia, non è stato, visto che la polizza risulta essere stata escussa anche in relazione agli incassi dell’ultimo trimestre 2008, donde l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 1941 cod. civ.
Con il quinto motivo, collegato a quello che lo precede, la ricorrente denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in correlazione all’art. 1939 cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata ha errato nell’interpretazione dei contratti nn. 556, 557 e 558 del 3 aprile 2007, di proroga dell’affidamento del servizio.
Essi, infatti, individuavano la durata della concessione del servizio relativamente al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007, e comunque fino alla definizione della controversia amministrativa (avvenuta il 17 maggio 2007). Una corretta interpretazione di quei contratti, dunque, avrebbe dovuto portare a concludere per la cessazione della polizza fideiussoria in riferimento al periodo del quarto trimestre del 2008.
I motivi – suscettibili di scrutinio unitario in quanto si risolvono nella contestazione del diritto del RAGIONE_SOCIALE di Arezzo di pretendere, dal garante RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di quanto riscosso e non versato da RAGIONE_SOCIALE (o meglio, da RAGIONE_SOCIALE) pure in relazione al quarto trimestre 2008 -sono inammissibili, perché basati su di un presupposto di fatto contradetto dalla sentenza impugnata, la cui ‘ ratio decidendi ‘, pertanto, essi non colgono.
Difatti, risulta nell’impugnata sentenza affermato che, in virtù dei contratti nn. 556, 557 e 558 del 2007, risultavano prorogate talune precedenti convenzioni tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, in tal modo essendosi ‘ribadita la sussistenza dell’affidamento del Se rvizio a RAGIONE_SOCIALE fino alla stipula della ‘nuova’ convenzione’
(cioè quella resasi necessaria per effetto dell’intervento del giudice amministrativo), ‘poi avvenuta nel 2009’; evenienza, questa, che giustificava la pretesa di pagamento pure in relazio ne all’ultimo semestre del 2008.
Risulta pertanto dalla ricorrente non colta, né quindi adeguatamente contrastata, la ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità dei motivi in esame (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 64574401; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione