Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2019  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31248/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Vicedirettore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
nonché contro
Comune di NOME AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 1351/2020 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Su richiesta del Comune di NOME AVV_NOTAIO il Tribunale di Tivoli, con decreto n. 463/2010, ingiungeva alla compagnia RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, rispettivamente il Comune e la RAGIONE_SOCIALE) di pagare in favore del Comune la somma di € 51.646,00, oltre interessi e spese legali, dovuta in forza di polizza fideiussoria rilasciata al predetto Comune nell ‘ interesse della società RAGIONE_SOCIALE, a garanzia dell ‘ adempimento degli obblighi assunti da quest ‘ ultima in via solidale con COGNOME NOME.
Avverso  il  decreto  ingiuntivo  proponeva  opposizione  la  RAGIONE_SOCIALE, che, nell ‘ estendere il  contradditorio  alla  società  RAGIONE_SOCIALE ed  allo  COGNOME,  chiedendo  da  questi  ultimi  la  manleva  in  caso  di accoglimento della domanda, a fondamento dell ‘ opposizione:
-in punto di fatto, deduceva: a) di aver emesso in data 21.09.2007 polizza fideiussoria n. 052994971006 a favore del Comune e nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE obbligata principale (con NOME COGNOME, coobbligato in solido con la RAGIONE_SOCIALE verso la Compagnia per il regresso/surroga); b) la polizza era stata emessa a garanzia dell ‘ adempimento degli oneri assunti dalla RAGIONE_SOCIALE con la sottoscrizione degli schemi di convenzione per l ‘ attuazione del PIP 2° intervento (approvata con delibera del Consiglio Comunale del 13.03.2007 n. 9) e del rispetto dell ‘ atto unilaterale d ‘ obbligo sottoscritto dall ‘ Impresa (previsto dalla Determinazione dirigenziale del 29.03.2007 n. 8); c) il Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 02.09.1998 aveva infatti adottato un piano per Insediamenti Produttivi (PIP) in INDIRIZZO ed aveva conseguentemente dato avvio all ‘ espletamento di un bando di concorso per l ‘ assegnazione delle aree del comprensorio industriale ed artigianale (con delibera della giunta comunale 4/4/2001 n. 64 e 09.05.2001 n. 91); e con delibera del 13.03.2007 n. 9 aveva redatto le graduatorie delle imprese partecipanti ed approvato gli schemi per l ‘ attuazione del PIP 2 prevedendo la procedura di assegnazione dei lotti e la
presentazione di un atto unilaterale d ‘ obbligo nonché di una fideiussione del valore di € 51.646,00 per ciascuna ditta assegnataria; d) la RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto l ‘ atto d ‘ obbligo e fornito la polizza fideiussoria n. 18408 emessa da essa compagnia assicuratrice; e) in seguito alla presentazione dell ‘ atto d ‘ obbligo e della relativa fideiussione la ditta RAGIONE_SOCIALE, visto il lungo iter procedimentale ed il tempo impiegato dal Comune per l ‘ assegnazione dei lotti nonché l ‘ enorme aumento dei costi, aveva chiesto di recedere dall ‘ assegnazione e, quindi, non aveva provveduto al versamento della somma richiesta dovuta a garanzia della stipula dell ‘ atto di acquisto/assegnazione dell ‘ area; f) con delibera del Commissario Prefettizio del 10.02.2009 n. 4 l ‘ Amministrazione Comunale, tenuto conto della richiesta di recedere di varie ditte (tra cui la RAGIONE_SOCIALE) e considerata la possibilità di sostituirle con altre in lista nella graduatoria senza danno per la Amministrazione, aveva disposto lo svincolo della polizza fideiussoria, rilasciata da essa compagnia, prevedendo e, in luogo dell ‘ escussione della garanzia svincolata, l ‘ applicazione di una penale auto liquidata in via equitativa della somma di € 5.164,00 a carico della sola impresa; g) la RAGIONE_SOCIALE ne aveva contestato la debenza e, pertanto, l ‘ Amministrazione Comunale aveva preteso, alcuni mesi dopo l ‘ avvenuto svincolo della polizza, l ‘ incameramento della stessa per l ‘intero importo garantito (pari ad € 51.646,00), escutendola;
-in punto di diritto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per: a) abusività dell ‘ escussione della garanzia per intervenuto svincolo della polizza fideiussoria: prova liquida del dolo da parte del Comune di Guodonia AVV_NOTAIO; b) responsabilità imputabile al Comune dell ‘ intervenuto recesso della RAGIONE_SOCIALE; c) perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell ‘ art. 4 u.c. della Condizioni di polizza; d) cessazione della garanzia per omesso versamento dei premi di polizza da parte dell ‘ obbligato principale; e)
esclusione a termini di polizza di penalità convenzionali, lucri mancanti,  interessi  e  danni  indiretti;  f)  regresso,  in  ogni  caso,  nei confronti dell ‘ obbligata principale ed il garante.
Si costituiva nel giudizio il Comune il quale, nel richiedere il rigetto dell ‘ opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deduceva di aver legittimamente escusso la polizza fideiussoria, in quanto: a) la deliberazione n. 4 del 10.02.2009 del Commissario Prefettizio del Comune aveva stabilito sì lo svincolo della polizza e la restituzione della stessa, ma aveva posto determinate condizioni per il realizzarsi dello stesso svincolo, ovverosia la presentazione di formale richiesta di rinuncia all ‘ assegnazione e prosecuzione del programma avviato da parte della RAGIONE_SOCIALE ed il pagamento di una penale pari ad € 5.164,00 (cioè pari al 10% dell’ importo della fideiussione); b) la RAGIONE_SOCIALE non aveva realizzato le suddette condizioni, per cui esso Comune aveva legittimamente escusso la polizza fideiussoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto per l ‘ intero importo garantito. Deduceva altresì il Comune opposto l ‘ inopponibilità allo stesso della non operatività della garanzia fideiussoria per l ‘ omesso pagamento dei premi da parte del contraente obbligato principale NOME, eccependo che, poiché la polizza fideiussoria sottoscritta deve considerarsi un contratto autonomo di garanzia, l ‘ assicuratore garantisce un debito altrui indipendentemente dal pagamento del premio da parte del contraente; il mancato pagamento della rata scaduta da parte della NOME non avrebbe, quindi, determinato la non operatività della polizza nei confronti del soggetto garantito (ovverosia di esso Comune) e quindi l ‘ art. 2 della polizza che effettivamente prevede la sospensione della operatività in caso di mancato pagamento del premio sarebbe recessivo rispetto ad altre clausole che prevedono o lasciano intendere la sua operatività slegata dal pagamento del premio.
A seguito di chiamata in causa da parte della RAGIONE_SOCIALE si costituivano nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE, obbligata principale e lo COGNOME coobbligato in solido, per contestare le ragioni del Comune e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per: a) abusività dell ‘ escussione della garanzia per intervenuto svincolo della polizza fideiussoria; b) assenza di alcun danno in capo all ‘ Amministrazione comunale a seguito del recesso operato dalla RAGIONE_SOCIALE comunque imputabile alla responsabilità del Comune di NOME AVV_NOTAIO; c) in ogni caso risoluzione dell ‘ atto d ‘ obbligo per eccessiva onerosità sopravvenuta dell ‘ obbligazione; d) in ogni caso cessazione dell ‘ operatività della polizza a favore dell ‘ assicurato per scadenza del termine e mancato rinnovo e per il mancato versamento dei premi di polizza; e) sulla domanda di regresso/surroga svolta in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del coobbligato in solido, risoluzione ope legis ex art. 1901 c.c. del contratto assicurativo.
Il  giudice di primo grado con sentenza n. 981/2013; a) da un lato,  rigettava  l ‘ opposizione  e,  nel  confermare  il  decreto  ingiuntivo, dichiarava  la  legittimità  della  escussione  della  polizza  n.  18408;  b) dall ‘ altro,  accoglieva  la  domanda  di  manleva  proposta  dalla  RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati RAGIONE_SOCIALE, condannando  questi  ultimi  a  rivalere  la  RAGIONE_SOCIALE  di  quanto  da questa dovuto all ‘ ente territoriale a titolo di polizza fideiussoria.
A tale decisione il giudice perveniva sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti era configurabile come un contratto a favore di terzi caratterizzato dall ‘ assunzione da parte della compagnia di assicurazioni di pagare un determinato importo al beneficiario in caso di inadempimento della prestazione da lui dovuta dal contraente; b) la polizza fideiussoria sottoscritta dalle parti aveva una prevalente funzione di garanzia e non assicurativa riconoscendone il carattere di contratto autonomo di
garanzia dell ‘ obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa nei confronti dell ‘ ente territoriale; c) quanto al merito dei rapporti tra contraente principale (RAGIONE_SOCIALE) ed ente territoriale garantito, non vi era stato alcuno svincolo della garanzia da parte dell ‘ ente territoriale vista la subordinazione di esso al ricorrere di alcune condizioni; d) non era configurabile una responsabilità dell ‘ Ente territoriale per il recesso operato dalla RAGIONE_SOCIALE non sussistendo una clausola contrattuale o riserva nell ‘ atto di sottomissione che prevedesse un impegno del Comune all ‘ espletamento dell ‘ iter procedimentale di assegnazione dei lotti entro un lasso di tempo; e) la domanda di manleva era stata esercitata in forza degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 e 1950 c.c., nonché ai sensi degli art. 7 ed 8 delle condizioni di polizza.
 Avverso  la  sentenza  del  giudice  di  primo  grado  proponeva impugnazione lo COGNOME, che ne chiedeva la riforma con accoglimento delle  domande  svolte  in  primo  grado.  In  particolare,  l ‘ appellante lamentava  l ‘ erroneità  della  sentenza  per  avere  ritenuto  legittima l ‘ escussione della polizza da parte del Comune e per avere affermato l ‘ esistenza del diritto della compagnia assicuratrice alla surroga/regresso nei suoi confronti.
Avverso  la  sentenza  proponeva  impugnazione  incidentale  la RAGIONE_SOCIALE, riproponendo le domande ed eccezioni respinte in primo grado,  chiedendo  la  revoca  del  decreto  ingiuntivo  opposto  e,  in subordine, in caso di rigetto del suo appello incidentale, la conferma della sentenza nella parte in cui ha condannato lo RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE al rimborso di quanto da essa pagato.
Si costituiva anche il Comune, eccependo la carenza di legittimazione attiva rispetto ai motivi di appello, dei quali chiedeva comunque il rigetto.
La società RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune davano atto dell ‘ intervenuta definizione nelle more del giudizio dei rapporti scaturenti dalla sentenza di primo grado e, conseguentemente, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali tra loro. Quanto invece al rapporto sostanziale con lo Stasi, insistevano nelle rispettive domande, chiedendo il rigetto del suo appello, con conferma della sentenza impugnata. La compagnia precisava che la condanna al rimborso del debitore e del coobbligato, in solido, doveva avere ad oggetto la somma da essa versata al Comune, pari a € 66.696,94 (per capitale, interessi e spese), oltre interessi legali dalla data del versamento (7.4.2017) al saldo e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale, con sentenza n. 1351/2020: a) dichiarava cessata la materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE e Comune, compensando tra loro le spese processuali; b) rigettava l ‘ appello dello COGNOME e per l ‘ effetto confermava la impugnata sentenza (<>), condannando lo COGNOME alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti costituite.
 Avverso  la  sentenza  della  Corte  territoriale  ha  proposto ricorso lo COGNOME.
Ha resistito con contro ricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Per l ‘ odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte,  ma il  Difensore  di  parte  ricorrente  ha  depositato memoria a sostegno dell ‘ accoglimento del ricorso.
Il  Collegio  si  è  riservato  il  deposito  della  motivazione  nel termine di cui all ‘ art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Lo COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1.Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all ‘ art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dei principi in materia di exceptio doli, dell ‘ art. 1363 c.c.; omesso/incompleto/incoerente esame di documenti decisivi, motivazione apparente e/o insufficiente in merito alla questione della operatività della polizza nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto infondato il quarto motivo di appello (con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per difetto o insufficienza di motivazione sulla questione della cessazione della operatività della clausola per omesso pagamento dei premi di polizza) <>, (secondo la quale <>. Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la società garante deve darne avviso, con lettera raccomandata, all ‘ assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento. Trascorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia pagata, la società ha facoltà o di dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata al contraente, dandone avviso all ‘ assicurato, o di esigere giudizialmente il dovuto).
In sintesi, secondo la corte territoriale, <>
Il ricorrente sostiene (p. 22) che, nelle condizioni particolari del contratto assicurativo e nelle condizioni generali dello stesso, non è esplicitamente indicata una clausola di rinnovo automatico tacito del contratto, ragion per cui sarebbe da escludersi che lo stesso potesse rinnovarsi automaticamente. Con l ‘ ulteriore conseguenza che l ‘ escussione della polizza da parte dell ‘ Amministrazione doveva essere considerata dalla Corte territoriale illegittima in quanto la garanzia non era più operante da oltre un anno.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., co. 1 n. 3 e 5, degli artt. 1175, 1375 e 1223 c.c., nonché dei principi in materia di exceptio doli e compensatio lucri cum damno ; violazione dell ‘ art. 115 e 116 c.p.c., omesso/incompleto/incoerente esame di documenti decisivi, motivazione  apparente  e/o  insufficiente,  nella  parte  in  cui  la  corte territoriale:
rigettando il suo primo motivo di appello (con il quale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che vi fosse stato lo svincolo della garanzia da parte del Comune e la sua conseguente estinzione, non essendosi verificate le prescritte condizioni), ha ritenuto che nella specie non era esperibile l ‘ exceptio doli , in quanto <>;
 rigettando  il  suo  secondo  motivo  di  appello  (con  il  quale censurava l ‘ omessa pronuncia sulla questione concernente l ‘ assenza di  danni  in  capo  al  Comune  in  conseguenza  del  recesso  operato  da
NOME), sulla  base  di  quanto  previsto  dall ‘ atto  di  obbligo  (all ‘ art.  2 punto 4 e all ‘ art. 3), ha ritenuto <>.
In definitiva, secondo il ricorrente, l ‘ esame della delibera e della documentazione proveniente dal Comune farebbe emergere la prova dell ‘ abusiva  escussione  della  polizza,  per  cui  la  corte  territoriale avrebbe errato nel rigettare i primi due motivi del suo atto di appello.
1.3.  In  memoria  il  ricorrente  ha  precisato  che  i  due  motivi  di ricorso mirano, in estrema sintesi, a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto vigente la polizza e legittima  (in  quanto  non  abusiva)  la  sua  escussione,  parte  che costituisce  il  presupposto  logico  e  giuridico  dell ‘ accoglimento  della domanda di manleva o di regresso o surroga.
Va premesso che non è consentita l’integrazione del ricorso o il  superamento delle sue eventuali lacune con alcun atto successivo, come da giurisprudenza consolidata.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, con entrambi  i motivi, eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione di disposizione di legge, ma  in realtà censura  inammissibilmente  la  pretesa  erronea  ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, effettuata dalla corte territoriale, nonché l ‘ esito dell ‘ attività di ermeneutica contrattuale posta in essere dal giudice del merito.
Senonché,  come  è  noto,  quanto  al  primo  aspetto  l ‘ erronea ricognizione  da  parte  del  Giudice  di  secondo  grado  della  fattispecie concreta  per  effetto  delle  risultanze  di  causa  è  esterna  all ‘ esatta interpretazione  della  norma  di  legge  e  inerisce  invece  alla  tipica
valutazione del Giudice di merito (vedi, tra le tante, Cass. 26/09/2005 n. 18782, Cass. 14/01/2019 n. 640).
Quanto al secondo aspetto, poi, l ‘ interpretazione della clausola operata dalla corte territoriale è tutt ‘ altro che implausibile e, comunque, al riguardo non è attinta da censura validamente mossa in armonia con l ‘ elaborazione di questa Corte sulle modalità di contestazione dell ‘ attività ermeneutica del giudice del merito: ciò che consente di escludere l ‘ implausibilità pure della ricostruzione del pagamento della penale quale condizione dello svincolo e della conseguente esclusione dell ‘ abusività dell ‘ escussione (e senza considerare la debenza quanto meno della penale, tanto che il mancato versamento di questa avrebbe perfino potuto integrare una violazione di altro degli obblighi della garantita, idonea di per sé sola a legittimare l ‘ escussione stessa).
Inoltre, il ricorrente con entrambi i motivi eccepisce il vizi di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riformulazione dell ‘ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (che era stata operata per effetto dell ‘ art. 54 D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella L. 7/08/2012 n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘ minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. In altri termini, è denunciabile in Cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che, perché possa assumere rilievo ai sensi e per gli effetti del comma 1 n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c., deve risolversi nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico’ ovvero nella c.d. ‘ motivazione apparente’ , ovvero nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ ovvero nella c.d. ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘, ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie nel quale la Corte ha esaminato le risultanze documentali acquisite agli atti, le ha valutate secondo il suo prudente apprezzamento e ne ha ampiamente
motivato  le  proprie  valutazioni  in  merito  pienamente  ottemperando quindi al proprio onere di indicazione degli elementi tratti a fondamento  del  proprio  convincimento  e  del processo  logico e giuridico seguito per la disamina degli stessi.
Infine, ulteriore profilo di inammissibilità ravvisa il Collegio nella assoluta mancanza di chiarezza della intitolazione del primo motivo di ricorso, che rimanda ai vizi di cui all ‘ art. 360 primo comma n. 3, n. 4 e  n.  5  c.p.c.,  delegando  a  questa  Corte  il  compito  di  individuare l ‘ esatto contenuto della censura formulata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente  alla  rifusione  delle  spese  sostenute  da  parte  resistente, nonché  la  declaratoria  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali per  il  pagamento  dell ‘ importo,  previsto  per  legge  ed  indicato  in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
 condanna  parte  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del presente giudizio, spese che liquida in euro 7600 per compensi, oltre, alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per  cento,  agli  esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  ad  opera  di  parte  ricorrente,  dell ‘ ulteriore  importo  a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  il  14  dicembre  2023,  nella  camera  di