Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2447 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2447 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 538/2025 R.G. proposto da :
NOMENOME domiciliata per leg ge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata pe leg ge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
– controricorrente –
nonché contro
BOCCIA RICCARDO
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di SALERNO n. 1004/2024 depositata il 20/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME sottoscrisse in data 29/12/1999 una polizza assicurativa dell’RAGIONE_SOCIALE versando il premio di lire centosettanta milioni (pari a € 83.634,53) in tal modo acquistando n. 14.426,901 porzioni del RAGIONE_SOCIALE.
Il contratto, di durata quinquennale, prevedeva un «capitale minimo garantito in caso di vita a scadenza» stimato in € 94.624,658.
NOME COGNOME, prima della scadenza, aveva esercitato la facoltà di riscatto parziale prevista nel contratto, ricevendo la somma di lire centoquaranta milioni di lire per 12.153,90 porzioni di fondo e, in data 13/05/2005, scaduto il contratto, aveva esercitato il recesso, chiedendo il pagamento di quanto spettantele e la RAGIONE_SOCIALE le offrì la somma di euro 13.808,64, che era stata da lei rifiutata.
Nel 2005 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione della somma di euro 35.458,81, così quantificando il proprio credito indennitario.
RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE (e così d’ora innanzi sarà indicata), resistette alla domanda, ritenendo dovuta la sola somma già offerta.
Nel corso del giudizio NOME COGNOME cedette il credito oggetto del contendere al proprio difensore, avvocato NOME COGNOME, il quale intervenne nel giudizio coltivando la domanda attorea.
Dopo diciotto anni di giudizio il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 31.10.2023 n. 897:
-) dichiarò nulla ex art. 1260 c.c. la cessione del credito compiuta da NOME COGNOME al proprio difensore, traendone la
R.g. n. 538/2025
Ad. 30/10/2025; estensore: NOME COGNOME
conseguenza che ‘il rapporto processuale proseguirà nei confronti delle parti originarie’;
-) accolse in parte la domanda e condannò la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di euro 15.417,76 pari a n. 2.273,00 porzioni di fondo moltiplicate per € 6,783 (ovvero il valore della singola ‘porzione’ del fondo in cui era stato investito i l premio), oltre interessi legali dal 19/05/2005 sino alla notifica dell’atto di citazione e sulla sorte capitale risultante dalla sentenza dal deposito di questa in poi.
La sentenza venne impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 1004 del 20/11/2004, ha rigettato l’impugnazione principale di NOME COGNOME e accolto l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE ed ha di conseguenza:
-) ridotto la condanna della compagnia assicuratrice alla minore somma di euro 13.784,35;
-) limitato il periodo della mora dell’assicuratore dal 19/05/2005 (data di esigibilità del credito) al 14/07/2005 (data in cui, ad avviso del giudice di merito, l’assicurata aveva a torto rifiutato la somma offerta dall’assicuratore);
-) compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a nove motivi, di cui il quarto suddiviso in sottomotivi.
Replica con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, cui il ricorso è stato notificato, è rimasto intimato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in previsione dell’adunanza camerale del 30/10/2025, nella quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. degli artt. 132, 342 e 343 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE fosse conforme agli artt. 342 e 343 c.p.c., nonostante il suddetto atto fosse oscuro ed aspecifico, né indicasse in modo chiaro quali fossero le censure rivolte alla sentenza del Tribunale. Deduce in particolare la ricorrente che l’appello incidentale, ‘contenuto nelle sole pp. 9 e 10’ della comparsa di costituzione e risposta, si riduceva alla sola richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
1.1. Il motivo è infondato.
Si può dire degli atti processuali quel che COGNOME scrisse delle leggi, ovvero che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere .
Questo millenario principio, c.d. ‘di universalità dell’interpretazione’, impone di qualificare e valutare gli effetti degli atti processuali esaminandone il complesso, e valutando ogni singola parte alla luce di quanto dedotto in tutte le altre parti.
Tale principio, già saldo e fermo nella giurisprudenza di questa Corte, è oggi corroborato dai princìpi affermati dalla Corte EDU, secondo la quale qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio , in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le Corti Supreme degli Stati membri, sebbene ad esse sia demandato
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solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque ‘messa dal ricorrente in condizione di determ inare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione ‘; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
1.2. Ciò posto in linea di principio, rileva la Corte che l’appello incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, sebbene non possa certamente dirsi un modello di eleganza stilistica, in ogni caso:
alle pagine 6 e 7 illustra analiticamente il procedimento in base al quale l’assicuratore pervenne a determinare, alla scadenza del contratto, la somma dovuta all’assicurata (ovvero euro 13.784,35);
alle successive pp. 9 e 10 la società assicuratrice, dopo avere dedotto che ‘la Compagnia assicuratrice ha provveduto a quantificare quanto dovuto e ad offrire all’interessata il corrispondente importo’, ha concluso ribadendo che tale importo era pari ad euro 13.784,35.
Appare ovvio ed evidente a questa Corte che le due parti dell’atto d’appello incidentale andassero lette congiuntamente, e lette congiuntamente rendevano ben chiara quale fosse la censura prospettata dall’assicuratore: ovvero essere stato condannato a pagare una somma eccedente rispetto a quella dovuta a termini di contratto.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. degli artt. 132, 324 e 343 c.p.c. 2909 c.c. e 112, 214 e 215 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato la formazione del giudicato interno, o implicito, sulla non coincidenza
tra le clausole contrattuali contenute nei documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE con quelle contenute nei documenti prodotti dall’assicurata; sulla carenza di elementi di prova a sostegno delle condizioni di polizza invocate dalla RAGIONE_SOCIALE; sulla natura giuridica della polizza, quale strumento previdenziale e di investimento e (o) risparmio.
2.1. Il motivo va rigettato.
Esso parrebbe fondarsi sull’arcaica concezione per cui qualsiasi unità lessicale d’una sentenza costituirebbe una statuizione da impugnare, pena la formazione del giudicato.
Gioverà allora ricordare che il giudicato si forma sui ‘capi’ della sentenza (cioè sulle statuizioni concettualmente autonome rispetto alle altre: ad es., la statuizione sul saggio degli interessi da applicare, rispetto alla statuizione di determinazione del capitale dovuto); non si forma invece sui ‘punti’ della sentenza, ovvero la circostanza di fatto o la valutazione in diritto che il giudice deve affrontare per pervenire a decidere il singolo capo della sentenza (ad es., la qualificazione di un contratto come tipico od atipico, rispetto alla statuizione sulla disciplina ad esso applicabile).
Pertanto la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno è soltanto quella che ha ad oggetto congiuntamente: a) l’accertamento dell’esistenza d’un fatto; b) l’individuazione della norma che lo disciplina; c) l’individuazione de gli effetti da tale norma associati al fatto.
Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono, dunque, costituite dai singoli quesiti sul fatto, sulla norma e sugli effetti che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma sono soltanto quelle in cui al giudice si domanda la valutazione congiunta dei suddetti elementi (ex plurimis, Cass. Sez. L., 29/10/1998, n. 10832; Cass. Sez. 2, 28/09/2012, n. 16583; Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10760; Cass. Sez. L., 26/06/2018, n. 16853; Cass. Sez. 6, 16/05/2017, n. 12202).
Naturalmente anche uno soltanto dei tre elementi suddetti potrà formare oggetto di un apposito motivo d’impugnazione: ma la necessità della loro valutazione congiunta fa sì che l’impugnazione su uno di essi riapre la cognizione del giudice dell’impugnazione sull’intera statuizione.
Pertanto, affinché questi possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti, e/o procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un’apposita censura sugli uni o sull’altra, ma è sufficiente che sia contestato anche uno soltanto dei suddetti tre elementi (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8645).
2.2. Nel caso di specie la contesa tra le parti concerneva lo stabilire quali fossero gli obblighi contrattuali e se fossero stati adempiuti.
Dunque il ‘fatto’ sul cui accertamento poteva formarsi il giudicato non era lo stabilire se le copie dei contratti depositati dall’una e dall’altra parte fossero conformi né lo stabilire quali dei documenti hinc et inde prodotti fossero utilizzabili. Il ‘fatto’ il cui accertamento era demandato al giudice consisteva nella esatta determinazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
L’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE contestò il contenuto e la misura degli obblighi contrattuali ad essa addossati dal Tribunale, sicché tale impugnazione impedì la formazione del giudicato su tutte le questioni sottese da tale accertamento: e dunque sia lo stabilire quali, tra i documenti prodotti in giudizio, fossero utilizzabili, sia lo stabilire quale ne fosse il contenuto.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la ‘violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 343 e 345 c.p.c.’.
Secondo l’unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile della non chiarissima illustrazione del motivo, con la censura in esame la ricorrente intende sostenere che la corte avrebbe pronunciato ultra petita, violando perciò l’art. 112 c.p.c., per esaminato questioni (se il contratto avesse davvero il contenuto invocato dall’assicuratore) ad essa non devolute con l’appello incidentale.
3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del8.1 precedente.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. degli artt. 1888, 2697 e 2702 c.c. in relazione agli artt. 112, 214 e 215 c.p.c., nonché degli artt. 132, 342 e 343 c.p.c..
Il motivo, formalmente unitario, contiene una serqua di deduzioni e censure verbose e frammiste, che – riordinate nel corretto ordine logico stabilito dalla legge (art. 276, secondo comma, c.p.c.) possono così riassumersi:
(a) la Corte d’appello ha violato il giudicato interno, per avere deciso la causa utilizzando documenti che il primo giudice aveva ritenuto inutilizzabili (p. 23 del ricorso);
(b) la Corte d’appello ha violato le regole sul riparto dell’onere della prova, per avere addossato all’assicurato l’onere di provare l’esistenza di condizioni contrattuali differenti da quelle prodotte dall’assicuratore (p. 26);
(c) la Corte d’appello ha violato le regole sull’efficacia probatoria delle scritture private, per avere utilizzato ai fini del decidere un documento prodotto sull’assicuratore e disconosciuto dall’assicurato (p. 26);
(d) la Corte d’appello ha violato l’art. 1888 c.c., per avere accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE nonostante questa non avesse
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Ad. 30/10/2025; estensore: NOME COGNOME
provato per iscritto, con un documento valido ed opponibili all’assicurato, i patti contrattuali.
4.1. Nella parte in cui lamenta la violazione del giudicato interno il motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso.
4.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. il motivo è inammissibile, perché non si correla al contenuto della sentenza impugnata.
Affinché la violazione dell’art. 2697 c.c. possa costituire un motivo di ricorso per cassazione non basta invocare il mero fatto che il giudice abbia preteso la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione da una parte che non ne era onerata. Un simile errore sarebbe infatti privo di conseguenze, se poi la domanda o l’eccezione fosse comunque accolta.
La violazione dell’art. 2697 c.c. può essere denunciata in sede di legittimità soltanto quando il giudice, dopo avere addossato l’onere della prova alla parte che non ne era gravata, decida la causa rigettando la domanda proposta (o l’eccezione sollevata) da quella parte, per non avere assolto l’onere della prova.
Ma nel caso di specie la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione incidentale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE perché ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi di esso, e non perché NOME COGNOME non avesse provato le proprie eccezioni.
4.3. Nella parte in cui lamenta l’illegittimo utilizzo, ai fini del decidere, di documenti inutilizzabili perché disconosciuti il motivo è manifestamente inammissibile per tre indipendenti ragioni.
4.3.1. La prima ragione è che denunciare in sede di legittimità l’illegittimo impiego, da parte del giudice di merito, di documenti inutilizzabili ai fini del decidere, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, ‘si fonda’ sui documenti del cui illegittimo utilizzo il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di ‘indicarli in modo specifico’ nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis).
‘Indicarli in modo specifico’ vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013).
Di questi tre oneri, la ricorrente non ha assolto in modo esaustivo né il primo, né il terzo.
Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive né il contenuto delle clausole contenute nel documento che assume illegittimamente utilizzato; né il contenuto delle clausole contenute nel documento che assume si sarebbe dovuto utilizzare.
Ad onta della inusitata ed in parte superflua ampiezza del ricorso (62 pp.), la ricorrente indica reiteratamente i documenti contrattuali come ‘il documento di 43 pagine’ depositato dalla società assicuratrice, ovvero ‘il documento di 31 pagine’ da lei dep ositato. Quale fosse l’esatta natura di tali documenti (nota informativa, condizioni di polizza, polizza); quali i patti contrattuali contenuti in tali documenti; in cosa esattamente divergessero tra loro, sono
altrettante circostanze esposte nel ricorso in modo gravemente insufficiente.
Quanto poi all’assolvimento dell’onere di allegazione, il Collegio rileva che nella presente sede la ricorrente non ha prodotto il testo delle condizioni generali di contratto, ma solo l’incompleta ed inservibile copia d’un documento intitolato ‘Nota infor mativa e condizioni di polizza’ (nel file ‘Produzioni di primo grado.pdf’). Di questo documento sono prodotte le pp. 1, 8, 11, 12 (due volte) e 13, le quali non contengono le condizioni generali di contratto, ma solo le informazioni prescritte dall’art. 10 9 d. lgs. 174/95, vigente ratione temporis.
Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume essere stati illegittimamente esaminati dalla Corte d’appello.
4.3.2. La seconda ragione di inammissibilità della censura in esame è la sua insuperabile confusività.
La ricorrente in sostanza si duole del fatto che la causa sarebbe stata decisa in base a patti contrattuali contenuti in un documento prodotto dall’assicuratore; che quel documento non conteneva i reali patti contrattuali; che i reali patti contrattuali erano contenuti nel documento da lei prodotto.
Nell’illustrare tale censura, la ricorrente usa promiscuamente ed alternativamente ora il sintagma ‘nota informativa’ (ad es. a p. 15 del ricorso); ora l’espressione ‘condizioni generali’ (ad es. alle pp. 5, 6, 14, 16, 20 del ricorso); ora l’espressione ‘polizza’ (passim).
Tuttavia ‘nota informativa’, ‘polizza’ e ‘condizioni generali’ sono documenti ben diversi tra loro per contenuti ed effetti.
La ‘nota informativa’ (all’epoca della stipula del contratto, ovvero nel 1999) era stata introdotta dall’art. 109 del d. lgs. 17 marzo 1995,
174 (‘Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita’), ed i suoi contenuti erano dettati
dalla Circolare ISVAP 249/95. Tale documento non era destinato a contenere, con effetto vincolante per le parti, i patti contrattuali, e in caso di contrasto con le condizioni di polizza, erano queste ultime a dover prevalere.
La ‘polizza’ è il documento destinato a provare l’avvenuta conclusione del contratto. Anche essa non contiene, ovvero non necessariamente contiene, i patti contrattuali.
Le ‘condizioni generali’ sono propriamente i patti contrattuali, e vincolano le parti se e nella misura in cui sono richiamate nella polizza.
Nel caso di specie, come accennato, l’illustrazione del motivo non mette in condizione questa Corte di comprendere con esattezza non solo quale fosse il contenuto dei documenti sui quali il ricorso si fonda, ma nemmeno quale ne fosse l’esatta natura giurid ica. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 4 e 6 c.p.c..
4.3.3. Questa Corte vuole lasciar per ultima, secondo l’ordine nestoriano, la ragione di inammissibilità che reputa decisiva: la carenza di interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c..
Chi domanda in giudizio l’adempimento d’un contratto ha l’onere di provarne l’esistenza e il contenuto: lo hanno da tempo stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, con una sentenza ben nota (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
Nel presente giudizio NOME COGNOME (come già rilevato nel precedente § 4.3.1 e come ammette ella stessa a p. 31, primo capoverso, del ricorso) non ha mai prodotto la copia integrale delle condizioni generali di contratto, ma solo la polizza (che, per quanto detto, non è sufficiente per stabilire il contenuto delle obbligazioni scaturenti da un contratto di assicurazione) e una copia monca della ‘Nota informativa’ di cui all’art. 109 d. lgs. 174/95 (che, per quanto detto, non è destinata a contenere i patti contrattuali).
Ci troviamo dunque dinanzi alla paradossale pretesa d’un assicurato che pretende l’adempimento d’una obbligazione della quale non ha mai prodotto in giudizio la fonte.
Sicché (per quanto rileva nella presente sede di legittimità), se la sentenza impugnata fosse cassata, nessuna liquidazione sarebbe possibile in sede di rinvio, in difetto d’una prova completa ed esaustiva dei patti contrattuali.
4.4. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1888 c.c. il motivo è manifestamente infondato. La suddetta norma può dirsi infatti violata quando il giudice di merito ritenga di ricavare la prova dell’esistenza d’un contratto di assicurazione da fonti diverse dai documenti (testimonianza, presunzioni semplici, ecc.). Ma nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su prove documentali; lo stabilire poi se quelle prove documentali fossero utilizzabili o meno è questione che, per quanto detto, è stata censurata in modo inammissibile dalla ricorrente.
5. I motivi di ricorso n. ‘4 -bis’ e 4 -ter’.
Il motivo di ricorso n. 4bis denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 343 e 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello attribuito l’efficacia probatoria alla document azione avversaria pur a fronte di un espresso disconoscimento e di una contestazione di conformità da parte della COGNOME.
Il motivo di ricorso n,. 4-ter denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. degli artt. 184, 324, 342, 343 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello accolto l’appello incidentale ponendo a base della decisione documenti tardivamente prodotti all’udienza del 8/01/2010, quando ormai erano spirati i termini per le deduzioni
istruttorie ed in difetto di appello incidentale specifico sulla statuizione di prime cure che aveva dichiarato inutilizzabili tali documenti.
5.1. Ambedue i suddetti motivi sono inammissibili per le medesime ragioni indicate nei precedenti §§ 4.3 e ss..
6. Il quinto motivo di ricorso.
Il quinto motivo denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 1341 e 1342 c.c. in relazione all’art. 1421 c.c..
La prolissa esposizione del motivo espone una tesi che in sostanza si riduce a ciò: la Corte d’appello ha ritenuto che fosse consentito all’assicuratore, nel caso di riscatto parziale del contratto, pagare un indennizzo inferiore al capitale investito. Questa pattuizione, anche ad ammettere che fosse effettivamente contenuta nel contratto, si sarebbe dovuta ritenere nulla ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto consisteva di fatto in una penale e la clausola che la prevedeva non era stata espressamente sottoscritta.
6.1. Il motivo è:
inammissibile, perché in violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c. non trascrive né riassume in modo esauriente i patti contrattuali che assume avere natura vessatoria;
b) in ogni caso infondato, in quanto le clausole contrattuali che fissano la misura dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore sono clausole che delimitano l’oggetto del contratto, non la responsabilità dell’assicuratore e tanto meno sono equiparabili ad un a clausola penale. Esse, pertanto, non necessitano della doppia approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c..
7. Il sesto motivo di ricorso.
Col sesto motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. degli art. 99, 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 167 c.p.c..
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe fatto decorrere gli interessi moratori dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE decorressero da una data posteriore di 14 giorni rispetto a quella reale.
Deduce che il contratto imponeva alla RAGIONE_SOCIALE di pagare l’indennizzo entra ’30 giorni dalla consegna dei documenti di polizza’; che la RAGIONE_SOCIALE fu costituita in mora con lettera spedita il 5 aprile e ricevuta l’11 aprile 2005; che pertanto la RAGIONE_SOCIALE era in mora dal 30° giorno successivo al 5 aprile, ovvero dal 5 maggio 2005; che i documenti di polizza furono ricevuti dalla società assicuratrice, ‘per deficienze organizzative della stessa, soltanto in data 13.5.2005’; che tuttavia la Corte d’appello ha f atto decorrere gli interessi di mora a carico dell’assicuratore dal 19 maggio 2005.
Assume la ricorrente che, così giudicando, la Corte d’appello avrebbe:
violato l’art. 167 c.p.c., per non avere dato rilievo alla circostanza che la data di costituzione in mora era stata ammessa dalla RAGIONE_SOCIALE;
violato l’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sul motivo d’appello col quale era stata proposta la suddetta censura;
pronunciato una sentenza nulla per mancanza di motivazione.
7.1. La censura sub (b) è infondata. La Corte d’appello si è infatti pronunciata sul dies a quo di decorrenza degli interessi. La mancata (in tesi) considerazione degli argomenti spesi dall’appellante potrebbe teoricamente integrare altri vizi, non quello di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
7.2. Tutte e tre le suesposte censure sono comunque manifestamente inammissibili per varie ed indipendenti ragioni.
In primo luogo sono tutte e tre inammissibili perché esposte in modo lacunoso e, per ciò solo, irrispettoso dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c..
E’ la stessa ricorrente, infatti, a dedurre che per patto contrattuale l’assicuratore si obbligava a pagare gli indennizzi contrattualmente dovuti ‘a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla consegna dei documenti di polizza’.
Tuttavia il ricorso non chiarisce quali sarebbero questi ‘documenti di polizza’; quando sarebbero stati consegnati; donde risulti negli atti di causa la data della consegna; donde risulti negli atti di causa che la tardiva ricezione sarebbe imputabile ‘a d eficienze organizzative dell’assicuratore’.
7.3. In secondo luogo le censure prospettate col sesto motivo sono inammissibili perché investono un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire da quale momento l’assicuratore sia stato posto in condizione dall’assic urato di valutarne la domanda e liquidare l’indennizzo.
7.4. Infine – lo si rileva ad abundantiam – le censure prospettate col sesto motivo sarebbero anche inammissibili per difetto di interesse. E’ la stessa ricorrente infatti a dichiarare che l’assicuratore fu invitato al pagamento con lettera spedita ricevuta l’11 aprile (altrove, nel ricorso, si parla di ’12 aprile’), e che per contratto la società assicuratrice aveva 30 giorni per effettuare il pagamento. La costituzione in mora è atto recettizio: essa produce i suoi effetti la ricorrente (ex multis, Cass. Sez. 3, 08/10/2021, n. 27412, ma trattasi di principio che questa Corte viene ripetendo da mezzo
dalla ricezione, non dalla spedizione come pretenderebbe secolo: v. ad es. Cass. Sez. 3, 07/05/1980, n. 3004).
RAGIONE_SOCIALE dunque – in base alle stesse deduzioni della parte ricorrente fu in mora ex re per scadenza del termine l’11 maggio 2002, mentre la Corte d’appello ha computato gli interessi dal 19 maggio su un capitale di euro 13.784,35, e dunque con (in tesi) un ritardo di otto giorni.
Gli interessi al saggio legale maturati per otto giorni su un capitale di 13.784,35 euro ascendono alla cifra di euro 7,55 (diconsi: sette virgola cinquantacinque).
7.4.1. Ciò posto in fatto, rileva il Collegio che la domanda avente ad oggetto un credito pecuniario, non connesso ad alcun ulteriore interesse giuridicamente protetto di natura non economica, non può ricevere tutela giuridica se la sua entità è non solo minima, ma addirittura irrisoria. Un interesse irrisorio è infatti un interesse irrilevante per il diritto, quando dalla (pretesa) tutela di essa discenda la lesione di ben altri e ben superiori interessi, quale quello alla celere definizione dei giudizi.
L’art. 24 Cost. tutela il diritto di azione ma non l’abuso del processo, e non può essere invocato per giustificare usi distorti, pretestuosi o defatigatori dell’amministrazione della giustizia.
La giurisdizione infatti è una risorsa statuale limitata, il che impone di interpretare le norme che ne disciplinano l’accesso alla luce del principio di ragionevole durata dei giudizi, di cui agli artt. 111 Cost. e 6 della CEDU.
Tutti i suesposti princìpi sono già stati affermati da questa Corte, in una fattispecie in cui l’azione (in quel caso, esecutiva) aveva ad oggetto un credito di 12 euro, ed a tali princìpi il Collegio intende dare qui continuità (così Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228; cui hanno dato sèguito Sez. 3, Sentenza n. 25224 del 15/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 6734 del 13/03/2024).
R.g. n. 538/2025 Ad. 30/10/2025; estensore: NOME COGNOME
8. Il settimo motivo di ricorso.
Col settimo motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 1219, 1208, 1220 e 1282, comma primo, c.c. nonché degli artt. 1284 c.c. e del d.m. (Tesoro) del 1/12/2003.
La esposizione è talmente infarcita di parentetiche e subordinate da rasentare l’inintelligibilità.
Il Collegio, dopo reiterate letture, ritiene che la ricorrente abbia inteso formulare le seguenti considerazioni:
dapprima reitera la medesima censura di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la decorrenza degli interessi, già formulata col sesto motivo di ricorso (p. 48);
poi sostiene che la Corte d’appello avrebbe ‘omesso di computare gli interessi’ di mora (p. 49);
infine deduce che tra gli interessi di mora dovuti all’assicurata, per il tempo stabilito dalla Corte territoriale, eccedevano di 28,58 euro l’indennizzo pagato dall’assicuratore, e che pertanto la Corte d’appello aveva ‘ricostruito elementi giuridici manifestamente inconciliabili tra loro, consumando il vizio che si illustra’ (p. 50).
Da tali considerazioni la ricorrente trae la conclusione che la sentenza impugnata sarebbe erronea, per non averle accordato gli interessi di mora per il periodo che lo stesso giudice d’appello aveva ritenuto sussistere.
8.1. Il motivo – a prescindere da qualsiasi considerazione sulla sua logicità e coerenza è inammissibile per l’assorbente ragione del difetto di interesse.
La sentenza d’appello infatti a p. 13, punto (2), così statuisce: ‘condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME
NOME della somma di € 13.784,35 oltre gli interessi legali dal 19.5.2005 al 14.7.2005′.
La ricorrente quindi già dispone di un titolo esecutivo giudiziale per esigere esattamente la cifra che pretende di ottenere mediante la proposizione del presente motivo di ricorso.
9. L’ottavo motivo di ricorso.
Con l’ottavo motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 1224 c.c..
Anche in questo caso la confusa illustrazione del motivo prospetta due diverse censure tra loro sovrapposte e frammiste, ovvero:
la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto valida ed efficace l’offerta formale compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’appello non ha provveduto sul motivo d’appello inteso a censurare la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di rivalutazione monetaria e di liquidazione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c..
9.1. La censura sub (a) è inammissibile perché investe un apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se un atto di offerta formale contenga o meno l’esatto calcolo dell’importo dovuto al creditore.
9.2. La seconda censura è inammissibile perché non si correla alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Infatti, una volta esclusa la mora debendi – per quanto detto, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede -, diventava inutile accertare se esistesse o meno un ‘maggior danno’ ex art. 1224, secondo comma, c.c..
10. Il nono motivo di ricorso.
Col nono motivo è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. degli art. 99, 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 1224 c.c., per omessa pronuncia e inesistenza della motivazione in ordine al motivo di appello sub B) relativo alla domanda di risarcimento del danno da svalutazione.
10.1. Il motivo resta assorbito dalla dichiarata inammissibilità dell’ottavo motivo. L’esclusione della mora debendi, infatti, esclude per conseguenza l’applicabilità dell’art. 1224 c.c..
Il ricorso, in conclusione, poiché tutte le censure sono inammissibili o infondate, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME