Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6024/2023 R.G., proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce su foglio separato allegato al ricorso pec EMAIL
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, per procura su foglio separato allegato al controricorso pec EMAIL
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4084/2022 della CORTE d’APPELLO di Milano pubblicata il 28.12.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.10.2024 dal AVV_NOTAIO.
Contratto di Leasing -Usura tasso soglia -Polizza All Risks –
ad. 3.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano con sentenza pubblicata il 28.12.2022 rigettò l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare dell’omonima azienda agricola, avverso la sentenza resa il 17.5.2021 dal Tribunale di Milano, con cui erano state disattese le domande da lui avanzate in relazione al contratto di leasing del 21.10.2004 intercorso con Banco BPM s.p.a. Il sig. COGNOME in quella sede ebbe a dolersi per la mancata indicazione del T.A.E.G. e della natura usuraria degli interessi (corrispettivi e moratori) previsti in contratto, instando per la restituzione di quanto corrisposto per interessi e spese non dovute nella misura di euro 27.840,30, nonché per l’annullamento del contratto e l’integrale restituzione di quanto versato .
Il Tribunale osservò che in contratto era stato correttamente indicato il c.d. tasso leasing pari al 7,2499%, mentre, non trattandosi di operazione di credito al consumo, non era necessaria l’indicazione del T.A.E.G. Quanto alla pretesa usurarietà del T.A.E.G./I.S.C. lamentata dall’attore, il Tribunale di Milano rilevò che erroneamente era stato inclusa la voce di spesa per la polizza ‘RAGIONE_SOCIALE Risks’ (non prodotta in atti), sebbene essa riguardasse ‘i danni totali o parziali al bene’ e, quindi, esulasse dalle voci per il computo del T.A.E.G. Il tribunale escluse, altresì, il carattere usurario degli interessi di mora tenuto conto della modalità di computo basata sulla considerazione autonoma di essi, nonché il carattere indebito della percezione di interessi anatocistici , poiché l’art. 5.13 delle condizioni generali di contratto conteneva una regolamentazione conforme all’art. 120 , comma secondo, t.u.b. e all’art. 3 della delibera C.I.C.R del 9.2.2000.
La Corte d’appello, per quanto ancora rileva in questa sede, confermò la sentenza di primo grado là dove aveva escluso dal computo del T.A.E.G. la voce di spesa relativa alla polizza ‘All Risks’, poiché in base alle ‘Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull’usura’ emanate dalla Banca d’Italia nell’ambito delle voci di spesa per assicurazioni e garanzie imposte dal creditore rientravano solo quelle relative alla garanzia del rimborso del credito, mentre la polizza imposta dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto era a copertura dei ‘danni
totali o parziali al bene’, tanto più che l’attore aveva omesso di produrre il contratto al fine di dimostrare che la copertura servisse a garantire il rimborso del credito.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il sig. COGNOME, sulla base di un motivo. Risponde con controricorso Banco BPM RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorrente denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1815, 1362 cod. civ. nella parte motiva della sentenza sul motivo di appello inerente al super amento del tasso soglia usura’.
Erroneamente la Corte d’appello, in violazione dei criteri di interpretazione ex art. 1365 e 1370 cod. civ. e del punto 6) delle istruzioni della Banca d’Italia, avrebbe escluso dal computo per la verifica del superamento del tasso soglia la polizza ‘RAGIONE_SOCIALE Risks’ sul rilievo che questa fosse a copertura dei ‘danni totali o parziali al bene’ e non a garanzia del rimborso del credito, non considerando che detta polizza aveva la funzione di consentire al creditore di recuperare il credito mediante l’incasso del l’indennizzo in caso di danni totali o parziali al bene dato in godimento. La polizza imposta dal predisponente era una voce di costo legata all’operazione e, quindi, la si sarebbe dovuta includere nella verifica del rispetto del tasso soglia come peraltro statuito da Cass. 22465/2021.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. In primo luogo mette conto rilevare come la censura con cui si denuncia la violazione criteri legali di interpretazione del contratto non sia articolata in modo adeguato, poiché si limita a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalla corte d’appello una diversa
interpretazione in ordine all’includibilità del costo della polizza nel calcolo del costo del finanziamento.
1.3. Il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465; 29 luglio 2016, n. 15763; 5 dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061). Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715).
Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).
La censura in esame, come detto, si limita a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalla corte d’appello una diversa interpretazione in ordine alla possibile inclusione nel costo del finanziamento anche di quello collegato alla polizza RAGIONE_SOCIALE Risks.
L’inammissibilità del motivo del ricorso sussiste anche per violazione del principio di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n 4, cod. proc. civ. per difetto di decisività.
2.1. Il ricorrente nel prospettare il vizio per violazione o falsa applicazione di legge non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; nonché Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931 riguardo alla prevalenza della sostanza rispetto alla formale enunciazione del motivo; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341).
La Corte d’appello a pagina sette ha evidenziato la mancata produzione della polizza oggetto di contestazione, pur ritenuta pacifica la sottoscrizione dal giudice del primo grado, mentre sarebbe stato onere specifico dell’attore produrla nel termine previsto per la formazione delle preclusioni probatorie, al fine di dimostrare che essa ‘ garantisse il rimborso totale del credito e, quindi, fosse da computare nel calcolo del t.a.e.g. come prescritto dalla normativa in materia’. Il ricorrente non si è confrontato con tale parte della motivazione. Di qui il difetto di decisività dell’impugnazione .
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della