Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3202/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 54915/2016 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 21.12.2022, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con cui il G.D. del RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 852.184,79 relativo al contratto di mutuo n. 63533968 del 2.12.2010, sul rilievo che l’istante non aveva depositato la prova della fonte dell’obbligazione, ovvero del predetto contratto di mutuo.
Il Tribunale di Roma, nel premettere che RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, con l’opposizione, aveva depositato nuovamente la documentazione allegata all’istanza di insinuazione al passivo, la documentazione allegata alla ‘nota di deposito del 9.5.2016’ per l’udienza di ve rifica del 20.5.2016, nonché ‘proposta accordo moratoria’ (vedi pagg. 4 e 5 del decreto impugnato), ha condiviso l’impostazione del G.D. secondo cui la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito idonea ed adeguata prova del contratto di mutuo n. 63533968 del 2.10.2010, e, di conseguenza, dell’ an e del quantum del preteso creditorio ‘restitutorio’.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, evidenziato che l’istituto di credito non aveva in alcun modo comprovato le allegazioni svolte nell’atto di opposizione, ovvero che il finan ziamento di cui è causa risultava dall’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto tra le banche e la società fallita, che sulla base di tale rapporto era stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in cui veniva richiamato come titolo il piano di risanamento per la ristrutturazione del debito stipulato il 3.8.2010, e che, per esigenze di contabilizzazione interna, la RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE di Rieti (la banca originaria) aveva azzerato il saldo del c/c n. 101463 che poi era proseguito ex novo.
In proposito, il Tribunale di Roma, ha, altresì, messo in luce che l’accordo di ristrutturazione del 28.4.2010 era finalizzato a disciplinare i ‘Contratti RAGIONE_SOCIALEri’ che includevano non solo i mutui ipotecari, ma anche i contratti derivati, gli affidamenti da mantenere e i contratti bancari da rimborsare, che mentre l’allegato A all’atto di costituzione di ipoteche indicava quale ‘natura del rapporto contrattuale’ del debito verso la banca lo scoperto di conto corrente n. 101463, nell’istan za di insinuazione al passivo il credito era stato rivendicato in virtù del mutuo n. 63533968 del 2.12.2010. Ne conseguiva che gli stessi fatti materiali allegati dalla RAGIONE_SOCIALE -che in presenza di diritti eterodeterminati costituiscono gli elementi indispensabili ad identificare la causa petendi -non consentivano, per la genericità, contraddittorietà ed equivocità, di individuare il titolo del credito.
Infine, il giudice di primo grado ha affermato che, anche ammettendo che la fonte dell’obbligazione fosse costituita dall’accordo di ristrutturazione, il CTU aveva evidenziato che l’accordo di ristrutturazione depositato in atti non riportava in alcun punto gli importi dei crediti vantati dalle banche in quanto gli allegati da A ad H, che potevano consentire l’identificazione delle varie posizioni debitorie, non risultavano depositate in atti.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE , cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE in ‘blocco’ sulla del cont ratto del 20.4.2018, affidandolo a due motivi.
La curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod.
proc.civ..
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 c.c., 116 e 210 c.p.c., 99 comma 2° n. 4 legge fall..
Espone la ricorrente di aver dichiarato nell’atto di opposizione che la fonte dell’obbligazione era data dall’accordo di ristrutturazione e di averne chiesta l’esibizione unitamente ai rispettivi allegati che ne costituivano parte integrante.
Il Tribunale aveva disatteso tale istanza senza fornire motivazione, nonostante il ricorrente avesse indicato in ricorso la documentazione di cui intendeva avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al Giudice Delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui voleva fondare l’opposizione.
Con il s econdo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per omessa valutazione da parte del Tribunale di una prova documentale fondamentale presente negli atti del giudizio.
Deduce la ricorrente che non sussisteva alcun dubbio che la fonte del credito doveva essere l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 legge fall.. Infatti, la società poi fallita, al fine di garantire l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione in oggetto, si era impegnata a costituire a favore della RAGIONE_SOCIALE uno specifico credito facente parte del debito in consolidamento a rimborso, dettagliato nell’allegato A dell’atto di iscrizione ipotecaria, e, a seguito di ciò, la RAGIONE_SOCIALE di Rieti aveva erogato il finanziamento di € 777.442,00, denominandola operazione n. 6353968 per la messa in atto dell’accordo di ristrutturazione.
La ricorrente lamenta che, ove avesse esaminato l’accordo di ristrutturazione, avrebbe potuto verificare la fonte negoziale del debito ed adottare una decisione diversa.
Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.
Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, nel decreto impugnato sono enucleabili due autonome rationes decidendi :
la banca non aveva fornito idonea ed adeguata prova del contratto di mutuo n. 63533968 del 2.10.2010, e, di conseguenza, dell’ an e del quantum del preteso creditorio restitutorio. Né l’istituto di credito aveva in alcun modo comprovato che il finanzia mento di cui è causa risultasse dall’accordo di ristrutturazione e che ne fosse una sua attuazione, atteso che, che l’accordo di ristrutturazione del 28.4.2010 era finalizzato a disciplinare i ‘Contratti RAGIONE_SOCIALEri’ che includevano non solo i mutui ipotecari, ma anche i contratti derivati, gli affidamenti da mantenere e i contratti bancari da rimborsare, e l’allegato A all’atto di costituzione di ipoteche indicava quale ‘natura del rapporto contrattuale’ del debito verso la banca lo scoperto di conto corrente n. 101463, e non il mutuo di cui alla istanza di insinuazione al passivo.
anche ammettendo che la fonte dell’obbligazione fosse costituita dall’accordo di ristrutturazione, il CTU aveva evidenziato che l’accordo di ristrutturazione depositato in atti n on riportava in alcun punto gli importi dei crediti vantati dalle banche in quanto gli allegati da A ad H, che potevano consentire l’identificazione delle varie posizioni debitorie, non risultavano depositate in atti.
Non vi è dubbio che le censure mosse d all’istituto ricorrente alla prima ratio decidendi siano inammissibili in quanto di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e
una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Roma.
L’istituto ricorrente intende, inammissibilmente, contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui le allegazioni della RAGIONE_SOCIALE, contenute nel ricorso in opposizione, non consentono, per la genericità, contraddittorietà ed equivocità, di individuare con certezza il titolo del credito che è stato insinuato al passivo (tenuto conto che viene fatto valere un diritto eterodeterminato), tenuto conto, peraltro, che nella domanda di insinuazione al passivo la fonte dell’obbligazione era stata indicato com e il contratto di mutuo, mentre nel ricorso è stato indicato l’accordo di ristrutturazione.
Inoltre, le censure della ricorrente neppure attingono la prima ratio decidendi , essendo semmai finalizzate a censurare la seconda ratio, come sopra illustrata.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle ” rationes decidendi ” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso in data 11.10.2023