SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6240 2025 – N. R.G. 00006084 2022 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa – A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
– dott.ssa NOME COGNOME
– dott.ssa NOME COGNOME
– dott.ssa NOME COGNOME e rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 20 22 , trattenuta in decisione all’udienza del 16.4.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche
tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende con l’avv. NOME COGNOME giusta procura alle liti allegata all’atto di citazione
Attrice
e
in persona del liquidatore pro-tempore (già
(P.IVA
) P.
Convenuta contumace
nonchè
(C.F.
)
in proprio e in qualità di Presidente del
Consiglio di amministrazione
(oggi
) elettivamente
C.F.
domiciliato in Pavia, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: Diritto d’autore .
CONCLUSIONI: C ome da note depositate per l’udienza del 16.4.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, la (già e chiedendo, previo accertamento della violazione da parte dei convenuti del proprio diritto di utilizzazione economica esclusiva dei programmi per elaboratore denominati ‘ SolidWorks ‘ – la condanna dei medesimi alla cancellazione dai dispositivi di loro proprietà dei predetti programmi per elaboratore di titolarità dell’attrice privi di licenza e/o illegalmente detenuti tramite idonea procedura certificata con la previsione di una penale di € 10.000,00 per ogni giorni di ritardo nell’adempimento dell’ordine di cancellazione e l’adozione di un ordine di inibitoria alla prosecuzione dell’ illecito con la previsione di una penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ripetizione dell’illecito .
Ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’illecito accertato , da liquidare anche in via equitativa e la pubblicazione della sentenza a spese delle convenute e a cura delle attrici, per due volte consecutive, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani ‘ Il Corriere della Sera ‘ e ‘ La Repubblica ‘ nonché su una rivista di settore scelta dall’attrice.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di far parte del Gruppo RAGIONE_SOCIALE, leader mondiale nella produzione di programmi per elaboratore (software) per la gestione del ciclo di vita di sviluppo di nuovi prodotti (c.d. software PLM) tra i quali figura quello oggetto di causa, denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , di cui detiene i diritti d’autore ; che il software ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , utilizzato nelle attività di disegno, progettazione e produzione industriale, è una soluzione software CAM/CAD utilizzata per la progettazione digitale di un prodotto che permette agli utilizzatori di adattarne la fabbricazione alle esigenze specifiche del settore industriale e di simulare tutti i processi industriali, dalla fase di disegno fino all’assemblaggio, analisi e manutenzione del prodotto ed è attualmente utilizzato in diversificati ambiti industriali, in particolare, nelle industrie del settore automobilistico e meccanico in genere, nonché nelle aziende che realizzano impianti, macchinari e
attrezzature industriali automatizzate dedicate alla produzione, ivi inclusi loro componenti e accessori e nel settore metalmeccanico in genere; che tale programma per elaboratore, al pari degli altri prodotti della società attrice, è concesso in licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile e con divieto di sublicenza: al licenziatario viene infatti attribuita una chiave di accesso (c.d. ‘ license key ‘) o password che consente l’accesso esclusivamente per l’utilizzo del/dei prodotto/i legittimamente licenziato/i; che la società capogruppo RAGIONE_SOCIALE è stata accreditata nel Sistema Informativo Anticontraffazione ‘SIAC’ in carico al Nucleo Speciale Beni e Servizi di Finanza al fine di preservare e tutelare i diritti d’autore sui programmi software di sua titolarità; che a seguito della consultazione del ‘ rapporto sequestri ‘ eseguiti dalla Guardia di Finanza relativamente al 4° trimestre 2017, l’attrice era venuta a conoscenza del fatto che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia era pendente il procedimento penale rg. n. 6606/2017, avviato a seguito di un sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza presso la sede della (oggi in INDIRIZZO di Pieve Albignola (Pavia) per l’accertamento di violazioni aventi ad oggetto inter alia il software ; che a seguito di istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia era venuta a conoscenza che il procedimento penale rg. n. 6606/2017 era stato definito con decreto penale di condanna in data 16.11.2018 e che, avuto accesso agli atti del procedimento penale, aveva appreso che in data 5.10.2017 e in data 11.10.2017 la Guardia di Finanza aveva eseguito alcuni controlli presso la sede legale della società oggi , volti a verificare la corretta applicazione della normativa in materia di tutela del diritto d’autore , controlli dai quali era emersa la presenza, sui computer dell’odierna convenuta , di diversi programmi per elaboratore sprovvisti di licenza, tra i quali figurava anche il software ; che in particolare il software era risultato installato su quattro computer in uso alla convenuta la quale non era stata in grado di esibire i relativi contratti di licenza d’uso ; che, all’esito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia aveva richiesto l’emissione di un decreto penale di condanna a carico del legale rappresentante della società, imputato per il delitto previsto e punito dall’art. 171 -bis legge n. 633/1941 ‘ perché deteneva abusivamente installati a scopo imprenditoriale sui personal computer presenti presso l’azienda ‘ con sede in Pieve Albignola di cui è legale rappresentante i sottoindicati software privi di licenza d’uso’; che il procedimento penale si era concluso con il decreto penale di condanna n. 1763/2018, divenuto esecutivo in data 3.3.2019, con condanna di alla multa di €
5.000,00 e confisca dei beni sequestrati.
Sul presupposto che la condotta dei convenuti integrasse un illecito ai sensi degli artt. 1 e 64bis l.d.a. nonché un illecito civile ex art. 2043, 2049 e 2059 c.c., la società attrice ha concluso come in atti.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto della domanda di cui ha contestato la fondatezza. In particolare, lo ha contestato che vi fosse identità tra i programmi genericamente indicati nei verbali della guardia di finanza ‘ SolidWorks 2016 x64edition ‘ e 2012 SP04 ‘ con i programmi oggetto del riconoscimento della titolarità del diritto certificato dal Copyright Office statunitense evidenziando che la denominazione riportata sul verbale della guardia di finanza non consentirebbe di comprendere a quali programmi essa faccia riferimento. Ha contestato infine la quantificazione del danno parametrata alla versione ‘ premium ‘ del programma anziché a quella ‘ standard ‘ e ha allegato l’ intervenuta cancellazione di tutti i programmi segnalati dagli agenti della Guardia di Finanza.
La causa è stata istruita in via documentale sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante escussione del teste indicato da parte attrice.
A ll’udienza del 16.4.2025 fissata per la precisazione conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
È pacifico che la società attrice sia titolare del programma per elaboratore per cui è causa, , e dei connessi diritti d’autore previsti dall’art. 8 l.d.a. , secondo cui ‘ è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale ‘ .
L a prova della titolarità in capo all’attrice del programma per elaboratore ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ -circostanza comunque non contestata emerge dalle indicazioni fornite nel sito internet dell’attrice – in cui compare il riferimento espresso al software ‘ SolidWorks ‘ (cfr. doc. 2 attrice) – e dai certificati di registrazione del software rilasciati dal Copyright Office statunitense (doc. 3 attrice).
L’attrice è dunque titolare dei diritti d’autore sul software ex art. 12 e 12 bis l.d.a. e, pertanto, legittimata a far valere tali diritti ai sensi dell’art. 167 della medesima legge, che richiede – ai fini della lecita autorizzazione dei software – la presenza di licenza concessa dai titolari.
A fronte del ritrovamento da parte della Guardia di Finanza del programma su quattro computer in uso all’allora (oggi ) i convenuti non hanno fornito la prova della relativa licenza di acquisto e, nel presente giudizio, non hanno nemmeno svolto alcuna difesa sul punto.
L’unica contestazione sollevata dal convenuto riguarda l’ asserita mancanza di prova circa la riconducibilità dei programmi rivenuti sui computer d ell’allora al software
di titolarità della società attrice e ciò sul presupposto che tra i software rinvenuti dalla Guardia di Finanza e quello vi sarebbe una ‘ identità di denominazione solo parziale ‘ .
L’eccezione è del tutto generica e smentita dalla stessa nota della Guardia di Finanza del 12.10.2017 che ha esattamente individuato i software rinvenuti sui computer presenti presso la sede di come si evince dall’apposita tabella riportata nel verbale delle operazioni della Guardia di Finanza ove sono indicati il nome del software ‘ e la casa produttrice del medesimo ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ mentre il riferimento richiamato dalla difesa del convenuto per sostenere la non riconducibilità dei software rivenuti a quello di titolarità della società attrice riguarda unicamente la ‘ versione ‘ del programma (doc c. 10, 11 e 25 attrice).
Tali accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, peraltro, sono stati posti alla base del procedimento penale iscritto a carico dello che si è concluso con l’adozione del decreto penale di condanna a suo carico e che non è nemmeno stato fatto oggetto di opposizione (doc. 17 attrice). Non pare possa esservi alcun dubbio sul fatto che l’iscrizione del procedimento penale e l’emissione del decreto penale di condanna siano stati preceduti dai necessari accertamenti volti a verificare la tipologia di software rinvenuti sui computer presenti presso la sede della nonché i nominativi del le aziende titolari dei diritti d’autore sugli stessi.
A tal riguardo, pare opportuno precisare che per quanto l’art. 460 c.p.p. disponga che il decreto penale di condanna non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ciò non toglie che quel decreto assuma il valore di un fatto da valutare congiuntamente ad altri elementi probatori emersi nel corso del processo.
Deve, infatti, ritenersi riferibile al decreto penale di condanna quanto anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione in relazione alla sentenza di patteggiamento ovvero che ‘ la celebrazione d’un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l’ Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell imputato ‘ , che il Giudice dell Udienza ‘ Preliminare abbia accolto tale
richiesta, che l’ una e l altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, ‘ che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni.
Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall art. 2729 c.c. ‘ ‘ (Cass. 20170/2018)
Alla luce degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, delle risultanze del procedimento penale a carico dello e del fatto che i convenuti non hanno fornito, nemmeno in questa sede, alcuna prova dell’uso legittimo dei programmi per elaboratore di proprietà della società attrice, d eve essere confermata la violazione da parte dei convenuti del diritto d’autore spettante all’attrice sul software ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ai sensi dell’art. 64 bis e ss. l.d.a.
Dell’illecito dovrà rispondere in via solidale anche all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, la cui responsabilità non è nemmeno stata contestata in questa sede e va affermata ai sensi dell’art t. 2395 e 2476 co. VII c.c. dovendosi ritenere che la condotta quantomeno omissiva del medesimo abbia avuto efficacia causale diretta nella causazione dell’illecito. La carica ricoperta e il ridotto numero di dipendenti della società consentono di ritenere che lo fosse consapevole dell’uso illecito dei programmi ‘ RAGIONE_SOCIALE ; il fatto stesso che l’accertamento della Guardia di Finanza abbia consentito di rinvenire copie abusive di software, di titolarità anche di società diverse dall’attrice, porta inoltre a ritenere che la duplicazione illecita dei programmi non sia stata una condotta isolata ma un modus operandi della società di cui il suo legale rappresentante non poteva non essere a conoscenza.
Infine, l ‘allegazione per cui detti programmi non fossero all’epoca utilizzate dalla peraltro generica e priva di supporto probatorio, è del tutto irrilevante posto che l’art. 64 bis l.d.a. vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall’avente diritto a prescindere dall’utilizzo che se ne faccia.
Passando alla quantificazione del danno, parte attrice ha innanzitutto richiesto il risarcimento del lucro cessante da liquidarsi ex art. 158 l.d.a. secondo il quale ‘ il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 2223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria
sulla base quantomeno dell’importo dei diritti ch e avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto ‘ .
Pertanto, in applicazione di tale norma, può alternativamente farsi riferimento agli utili realizzati dalla società convenuta in conseguenza della condotta illecita o alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza.
La società attrice ha parametrato la richiesta risarcitoria al valore commerciale di ciascuna licenza d’uso nella sua versione ‘ premium ‘ sul presupposto che la riproduzione non autorizzata dei programmi (c.d. crack) permetta all’utilizzatore l’accesso alla versione ‘ premium ‘ e di fruire dell’intero portafoglio applicativo del software aggiornato (c.d. add-in) che non sono ricomprese nel pacchetto ‘ premium ‘ .
La circostanza secondo la quale la riproduzione non autorizzata del programma consentirebbe l’accesso alla versione ‘ premium ‘ , che è stata solo genericamente contestata dal convenuto, ha trovato conferma nella dichiarazione del teste che , all’udienza del 4.10.2023 , ha dichiarato ‘ Confermo la circostanza, installando il crack ciascun utente ha a disposizione la versione Premium e ha poi la possibilità di installare gli add-in, anche detti add-on, ossia i moduli aggiuntivi ‘.
Tenuto conto del listino prezzi prodotto da parte attrice (cfr. doc. 26 attrice), del numero delle copie illegittime del software per cui è causa rivenute installate sui computer presenti nella sede della società, pari a quattro, e del prezzo di ciascuna licenza software nella versione ‘ premium ‘ pari a € 9.950,00 oltre IVA, ritiene il Tribunale che il danno patrimoniale possa essere liquidato in complessivi € 48.556,00 comprensivi di IVA.
Nella determinazione del prezzo di ciascuna licenza ritiene il Tribunale di non riconoscere il costo della manutenzione per il primo anno dal momento che pacificamente la società convenuta non ne ha usufruito, né il costo dei moduli aggiuntivi tenuto conto del fatto che non vi è nemmeno prova della loro effettiva installazione dal momento che, per stessa affermazione del teste di parte attrice, la versione ‘ premium ‘ del software consente la possibilità di installare i moduli aggiuntivi ma non ne comporta l’automatica installazione.
Tale importo appare ampiamente satisfattivo dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice, ragion per cui non si ravvisano i presupposti per un incremento ex art. 159 co. 2 l.d.a.
Trattandosi di importo già calcolato all’attualità, esso non va rivalutato ma va ulteriormente incrementato del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data
dell’evento dannoso attraverso l’attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sul capitale devalutato alla data dell’illecito e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell’illecito (5.10.2017) alla data della presente sentenza.
La società attrice ha chiesto inoltre il risarcimento del danno emergente individuato ‘ nelle spese sostenute per l’accertamento dell’illecito oggetto del presente giudizio nonché più in generale e quantomeno pro quota nelle spese sostenute dall’attrice per combattere il fenomeno dell’utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore ‘ (così pag. 18 citazione).
La domanda non può essere accolta tenuto conto della genericità delle allegazioni e dell’assenza di qualsivoglia indicazione cica i costi effettivamente sostenuti per contrastare i fenomeni di pirateria informatica tanto più che nel caso di specie l’illecito è stato accertato a seguito di indagine svolte dalla Guardia di Finanza e non a seguito di specifiche attività dell’attrice (cfr. Trib. Torino, 14.2.2025).
Va invece riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 158 u.c. l.d.a. posto che la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore costituisce reato ex art. 171 bis l.d.a.
Tenuto conto del danno patrimoniale del tempo trascorso dall’illecito e dell’inerzia dell’attrice dopo la diffida del si ritiene che il danno non patrimoniale possa essere determinato in complessivi € 2.427,80, pari al 5% del danno patrimoniale. Anche tale somma va ulteriormente incrementata del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della stessa alla data dell’evento dannoso attraverso l’attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sul capitale devalutato alla data del l’illecito e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell’illecito (5.10.2017) alla data della presente sentenza.
I convenuti vanno pertanto condannati a pagare, in favore della società attrice e in via solidale, la somma di € 48.556,00 a titolo di danno patrimoniale e la somma di € 2.427,80 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell’illecito e rivalutate in base agli indici Istat anno per anno dalla data di acc ertamento dell’illecito alla presente sentenza. Considerato poi che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta, sulla somma complessiva così determinata, spettano, inoltre gli interessi nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va inoltre disposta la misura accessoria della rimozione dei software dai supporti in disponibilità della società convenuta, sensi degli artt. 156 e 158 l.d.a. non avendo i convenuti fornito una prova effettiva dell’intervenuta cancellazione. Tale misura va accompagnata dalla previsione di una penale che si ritiene congruo stabilire nella somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che il risarcimento del danno e la misura della cancellazione dei software siano pienamente satisfattive degli interessi della società attrice, senza necessità di disporre anche l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività illecita che, alla luce dello stato di liquidazione in cui versa la società convenuta, pare misura eccessiva.
Infine, per analoghe ragioni, va esclusa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 166 l.d.a. Infatti, s ia che si rinvenga nell’ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame si ritiene che non vi siano i presupposti della pubblicazione. La circostanza che la società convenuta sia in liquidazione e abbia cessato la propria attività porta a ritenere come del tutto sproporzionata la pubblicazione della sentenza rispetto alle effettive esigenze di tutela della società attrice.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale tenuto conto della limitata attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
-Accerta e dichiara che i convenuti hanno utilizzato senza licenza il programma per elaboratore di titolarità della società attrice e che tali condotte costituiscono violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all’attrice ai sensi degli artt. 1 e 64 bis l.d.a. ;
-Dispone la cancellazione dei programmi per elaboratore ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di titolarità della società attrice dai personal computer e dai server in uso presso la società convenuta;
-Fissa a carico dei convenuti la penale di 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dell’ordine di cui al punto precedente con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza;
– Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 48.556,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del la somma di € 2.427,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre accessori come da parte motiva;
– Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 8.263,00 (di cui € 7.200,00 per compensi di avvocato ed € 1.063,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice relatore dott.ssa NOME COGNOME