Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24859 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 24859 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
OPPOSIZIONE A ORDINANZA DI CHIUSURA ANTICIPATA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI PARTECIPAZIONI RAGIONE_SOCIALERIE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13465/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
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-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 165/2022 pubblicata in data 25 marzo 2022
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali;
udito il difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, NOME AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME sottoponeva a pignoramento presso terzi, sino alla concorrenza del proprio credito di euro 56.037,81, i beni, i crediti e le partecipazioni societarie affidate dall’ ex coniuge NOME a RAGIONE_SOCIALE fiduciarie, tra cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (da ora in poi RAGIONE_SOCIALE) dichiarava di detenere, nell’interesse dell’NOME, una partecipazione (da nominali euro 72.617,20) nel capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, liquidità per euro 25,09 ed azioni per un valore nominale complessivo di lire 94.500.000 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.
Nell’instaurata procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 giugno 2016, rilevando che nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguardasse una RAGIONE_SOCIALE, la forma del pignoramento da utilizzare era quella disciplinata dall’art. 2471 cod. civ., dichiarava d’ufficio la nullità del pignoramento nella parte in cui aveva inteso colpire la partecipazione sociale nella RAGIONE_SOCIALE, detenuta da RAGIONE_SOCIALE per conto del debitore esecutato, in quanto eseguita nelle forme d i cui all’art. 543 cod. proc. civ. (anziché nelle forme di cui all’art. 2471 cod. civ.) , e disponeva la chiusura anticipata del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 164 -bis disp. att. cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., depositato in data 29 giugno 2016, la creditrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza di estinzione e notificava, in data 12 luglio 2016, all’opposto ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza reso dal giudice dell’esecuzione.
Con atto del 4 agosto 2016 RAGIONE_SOCIALE procedeva alla re-intestazione al fiduciante RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE oggetto di
pignoramento e, a seguito di assemblea straordinaria della RAGIONE_SOCIALE partecipata, nel corso della quale, a fronte RAGIONE_SOCIALE perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva.
Il Giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio, con ordinanza del 14 settembre 2016, sospendeva l’efficacia della ordinanza del 9 giugno 2016.
Introdotto il giudizio di merito (con atto di citazione notificato il 2 novembre 2016), all’esito della costituzione del debitore , il Tribunale di Lecco, dando atto che nelle more fra l’ordinanza, immediatamente esecutiva, di nullità del pignoramento e quella del 14 settembre 2016, che aveva sospeso l’efficacia della prima ordinanza, il debitore aveva perso ogni partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.
La sentenza, impugnata con ricorso per cassazione da NOME COGNOME e dal debitore esecutato, è stata da questa Corte, con ordinanza n. 7420/21, cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio, non avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE partecipato al giudizio.
Il Tribunale di Lecco, in sede di rinvio, ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, osservando che gli atti dispositivi intervenuti prima dell’ordinanza sospensiva, cioè quello della RAGIONE_SOCIALE di re-intestazione della quota al debitore fiduciante e quello di quest’ultimo che aveva rinunciato alla sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, erano opponibili al creditore pignorante che, pur avendo proposto opposizione, non aveva ottenuto alcun provvedimento inaudita altera parte ; ha aggiunto che alla medesima conclusione si doveva pervenire anche in caso di ritenuta perdurante efficacia del pignoramento, dal momento che il bene oggetto di pignoramento era fuoriuscito dal patrimonio del debitore
secondo modalità opponibili alla creditrice, la quale, al fine di prevalere sull’altro socio estraneo all’esecuzione, avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione del vincolo nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e presentare istanza di nomina di un custode affinché partecipasse all’assemblea straordinaria, se del caso sottoscrivendo la ricapitalizzazione. Regolando, infine, le spese di lite, il giudice d’appello, in applicazione del cd. principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del debitore il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla creditrice, aderendo alle conclusioni del primo giudice che aveva reputato legittimo il pignoramento eseguito ai sensi dell’art . 543 cod. proc. civ. e ritenendo non attuabile il procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ. nei casi di intestazione formale di quote sociali ad una RAGIONE_SOCIALE; ha invece compensato le spese con riguardo al rapporto tra la creditrice e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avere quest’ultima basato la propria difesa sul compimento in buona fede della re-intestazione RAGIONE_SOCIALE quote a seguito della ordinanza dichiarativa della nullità del pignoramento.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi.
NOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, con il quale si prospettano due distinti profili di doglianza.
RAGIONE_SOCIALE resiste con autonomo controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME ha depositato autonomi controricorsi ai ricorsi incidentali di NOME e di RAGIONE_SOCIALE; NOME ha depositato controricorso al ricorso incidentale spiegato da RAGIONE_SOCIALE
Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed il difensore di NOME ha avanzato istanza di interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del suo assistito.
La ricorrente principale e il difensore del controricorrente NOME hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza avanzata dal difensore di NOME, in quanto, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte di una RAGIONE_SOCIALE parti non assume alcun rilievo (Cass., sez. 3, 09/07/1992, n. 8377; Cass, sez. 3, 03/12/2015, n. 24635; Cass., sez. L, 29/01/2016, n. 1757).
Con il primo motivo del ricorso principale NOME COGNOME denunzia ‹‹violazione dell’art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e degli artt. 2913 e 2917 cod. civ. ›› , per avere il Tribunale affermato che il pignoramento eseguito avesse perso immediatamente efficacia a seguito dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 9 giugno 2016, che aveva dichiarato la nullità dello stesso pignoramento e la conseguente estinzione del procedimento, pur in pendenza dei ter mini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
Sostiene che non è condivisibile l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito abbia immediatamente perso efficacia, dal momento che il provvedimento reso dal Giudice dell’esecuzione, ‹‹ potendo essere impugnato dalle parti, con il solo limite temporale di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sia prima che dopo l’esecuzione›› , non preclude l’esame nel merito dei motivi di opposizione agli atti ese cutivi e, in caso di loro fondatezza, l’accoglimento dell’opposizione , dovendo il provvedimento opposto essere annullato, ‹‹ponendone nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva ›› .
Aggiunge che questa interpretazione è l’unica compatibile con l’art. 24 della Costituzione perché, se l’esecuzione del provvedimento impugnato impedisse di accogliere l’opposizione, non solo sarebbe violato il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e si priverebbe il rimedio oppositivo della sua funzione ripristinatoria della legittimità del processo esecutivo, ma si verrebbe, altresì, a contrastare anche il disposto dell’art. 2913 cod. civ., che sancisce l ‘inefficacia nei confronti del creditore pignorante degli atti di disposizione dei beni pignorati.
Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. e dell’art. 2471 c od. civ., la ricorrente attinge la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, anche laddove il pignoramento avesse mantenuto la propria efficacia, ‹‹ comunque la qualità di socio in capo al debitore pignorato sarebbe venuta meno ›› e così sarebbe venuto meno il bene pignorato. Evidenzia, al riguardo, che il Giudice di merito ha osservato che, ‹‹non avendo la creditrice provveduto a iscrivere il pignoramento nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, almeno, alla nomina di un custode, le quote societarie sarebbero state (e sono effettivamente state) comunque perse ›› , in tal modo tralasciando di considerare che, ai sensi del richiamato art. 546, primo comma, cod. proc. civ., dalla notificazione del pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., il terzo (RAGIONE_SOCIALE) era soggetto agli obblighi che la legge imponeva al custode e che nessuna norma prevede, a carico del creditore procedente, l’onere di provvedere alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ.
Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata in punto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nel rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, denuncia la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 546 cod. proc. civ.
Rappresenta che la sentenza, sul punto, difetta del tutto di ‘motivazione’ , perché il Tribunale avrebbe trascurato di valutare che ben prima della re-intestazione RAGIONE_SOCIALE quote pignorate in capo ad NOME, e, precisamente in data 12 luglio 2016, aveva notificato anche a RAGIONE_SOCIALE il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice dell’esecuzione, sicché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era perfettamente a conoscenza della pendenza dell’op posizione ed era soggetta agli obblighi del custode rispetto alle quote pignorate.
5 . Con l’unico motivo del ricorso incidentale NOME deduce la ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2471 c.c. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (art. 111 Cost. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ›› e contesta al Tribunale di avere riconosciuto la legittimità del pignoramento eseguito dalla COGNOME secondo le modalità di cui all’art. 543 cod. proc. civ., anziché nel rispetto degli adempimenti specifici di cui all’art. 2471 cod. civ., e per avere fatto discendere da tale statuizione la condanna, a suo carico, al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della creditrice, sebbene ricorressero i presupposti per disporne la compensazione, in ragione della ‹‹ assoluta novità della questione trattata ›› .
6 . Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2352 e 2471bis cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale, erroneamente, argomentato che la creditrice ‹‹al fine di prevalere sull’altro socio estraneo all’esecuzione ed evitare quindi che questo ‘proced da solo alla ricapitalizzazione estromettendo il debitore››, ‹‹avrebbe dovuto provvedere all’iscriz ione del vincolo nel RAGIONE_SOCIALE, presentando altresì istanza di nomina di un custode (n.d.r. di cui chiedere la protrazione della carica inaudita altera parte fino alla definitiva estinzione del procedimento esecutivo) affinché partecipasse
all’assemblea straordinaria, se del caso sottoscrivendo la ricapitalizzazione con oneri anticipati dal creditore›› (pagg. 6 -7 della motivazione della sentenza impugnata).
In particolare, sostiene che l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito consisterebbe nell’avere ritenuto che sarebbe spettato ad un custode ‹‹ sottoscrivere la ricapitalizzazione con oneri anticipati dal creditore›› , sebbene l’art. 2471 cod. civ. nulla disponga in ordine al soggetto titolare dei diritti sociali inerenti alla quota oggetto di pignoramento e nonostante la dottrina e la giurisprudenza abbiano ritenuto che al pignoramento debba applicarsi, in via analogica, l’art. 2471bis cod. civ. in tema di sequestro RAGIONE_SOCIALE quote, che a sua volta richiama le diposizioni dell’art. 2352 c od. civ. per il sequestro RAGIONE_SOCIALE azioni; disposizioni dalle quali discende che il diritto di opzione (rectius , il diritto di sottoscrizione) attribuito dalle quote sottoposte a pignoramento non spetta al custode, bensì al socio titolare della quota pignorata.
Il ricorso incidentale proposto da NOME, che, per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato, è fondato e merita accoglimento.
7.1. Lo scrutinio del primo profilo di doglianza in cui si articola l’unico motivo pone la questione del se il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di una RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o, piuttosto, quella del pignoramento ‹‹ diretto ›› previsto dall’art. 2471 cod. civ. e se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano RAGIONE_SOCIALEmente intestate ad un terzo.
7.2. La risposta a tali domande non può che muovere da una preliminare individuazione della natura della quota di una RAGIONE_SOCIALE
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, all’esito di un complesso processo interpretativo che ha superato le varie teorie che
si sono succedute, in dottrina e in giurisprudenza, volte ad individuarne una definizione univoca – la quota di partecipazione in una RAGIONE_SOCIALE ‹‹esprime una posizione contrattuale obiettivata››, caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 3, 21/10/2009, n. 22361).
La quota, pur non potendo considerarsi come bene materiale al pari dell’azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi (Cass., sez. 3, 12/12/1986, n. 7409; Cass., sez. 1, 23/01/1997, n. 697; Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19161); conseguentemente, essa va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore (Cass., sez. 1, 26/05/2000, n. 6957).
7.3. A conferma di tale assunto, proprio la disciplina dell ‘attuale art. 2471 cod. civ., nel testo modificato dalla novella del 17 gennaio 2003, n. 6 , nell’affermare l’espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una RAGIONE_SOCIALE come bene immateriale e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: difatti, se il bene da aggredire non è un credito ( recte , una quota) vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a -e quindi difformi da – quelle tipizzate dal codice di rito.
Secondo il disposto normativo del citato art. 2471 cod. civ., le partecipazioni di RAGIONE_SOCIALE possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare (a nulla rilevando il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, che è terzo rispetto al processo esecutivo); il
pignoramento ‹‹ diretto ›› o ‹‹ documentale ›› deve, invero, essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla RAGIONE_SOCIALE, per essere poi iscritto e depositato nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la competente camera di commercio, essendo stato soppresso, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’ultimo inciso del primo comma dell’art. 2471 cod. civ., che originariamente prevedeva l’onere di annotare il pignoramento nel libro soci.
L’esecuzione forzata della partecipazione si articola sostanzialmente in due fasi: quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla RAGIONE_SOCIALE, cui si riferisce la quota esecutata, e quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La notifica assolve allo scopo di informare la RAGIONE_SOCIALE di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la RAGIONE_SOCIALE la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la RAGIONE_SOCIALE a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’eff etto tipico del pignoramento, che discend e dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE è, quindi, coinv olta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge,
bensì nella posizione sui generis di terzo interessato , in quanto destinataria degli effetti ‘rif l essi’ del pignoramento.
Considerato, poi, che il registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è uno strumento di pubblicità, l’iscrizione costituisc e la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
In sostanza, con la disciplina dettata dal citato art. 2471 cod. civ., che consente di ritenere superata la necessità di eseguire il pignoramento di partecipazioni societarie nelle forme del pignoramento presso terzi, seguita in passato e ancora avallata da parte della dottrina, è stato introdotto un procedimento funzionale proprio alla specificità del bene oggetto della procedura.
Nel caso de quo si discute di pignoramento di partecipazioni societarie in una sRAGIONE_SOCIALE intestate a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma ciò non osta all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ.
8.1. Queste le ragioni che fanno propendere per tale soluzione.
8.1.1. In linea generale, il mandato fiduciario, privo di una autonoma disciplina, è stato definito come l’ accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore , in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.
Pur trattandosi di istituto atipico, in forza dell’autonomia negoziale riconosciuta alle parti, nel nostro ordinamento ne è riconosciuta l’ ammissibilità in base all’art. 1322 cod. civ., perché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
8.1.2. La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fiduciarie è intervenuta con la legge n. 1966 del 23 novembre 1939, per poi arrivare, con
successivi passaggi normativi, al regolamento attuativo di cui al d.m. del 16 gennaio 1995, titolato ‹‹ Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE e di revisione e disposizioni di vigilanza ››, che ha espressamente previsto che l’incarico di amministrazione RAGIONE_SOCIALE abbia la forma del contratto di mandato e sia regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.
In dottrina e in giurisprudenza si è evidenziata la distinzione tra la cd. fiducia romanistica, in cui vi è l’effettiva attribuzione al fiduciario della titolarità del diritto, e la cd. fiducia germanistica (così chiamata in ragione di un appiglio normativo nel § 185 BGB), in cui si verifica una separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio, con il mantenimento della titolarità della partecipazione in capo al fiduciante ed il conferimento al fiduciario della sola legittimazione ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione stessa.
Le diverse ricostruzioni devono ormai ritenersi superate per effetto dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 13143 del 2022, occupandosi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fiduciarie ex lege n. 1939 del 1966, hanno avuto modo di chiarire che esse ‹‹ sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica ‘›› . Hanno, al riguardo, puntualizzato: ‹‹ Allorché sia svolta in forma di impresa, l’attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la RAGIONE_SOCIALE assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà. Le RAGIONE_SOCIALE fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà. Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla l. n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti
che legittimano le RAGIONE_SOCIALE a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla RAGIONE_SOCIALE e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 7364- 18). Cosa che, per esempio, ha condotto a precisare che il mandato dei fiducianti a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professio nale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, volge a costituire patrimoni separati da quello della RAGIONE_SOCIALE stessa e intangibili dai creditori di quest’ultima; tanto che l’eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della RAGIONE_SOCIALE, non comporta una lesione all’integrità del patrimonio sociale, di modo che, ancora per esempio, i commissari liquidatori sono normalmente ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che questa si compone nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l’integrità), bensì dei fiducianti medesimi; ai quali in vero (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all’azione individuale di cui all’art. 2395 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 4943-99, e v. pure per le diverse situazioni possibili Cass. Sez. 1 n. 22099-13, Cass. Sez. 1 n. 23560-08, Cass. n. 29410-20). La conseguenza fond amentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è, quanto alle RAGIONE_SOCIALE di cui alla citata l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; dall’altro e conseguentemente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta
insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario ›› .
8.1.3. Alla stregua dei superiori principi espressi dalle Sezioni Unite, è del tutto evidente che l ‘intestazione RAGIONE_SOCIALE di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di ‘proprietà sostanziale’, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o ‘ proprietà for male’, che ricade in capo al fiduciario, per cui non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, ma, per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura fra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il fiduciante, la prima acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (Cass., sez. U, n. 13143/2022, cit.).
8.1.4. Neppure la RAGIONE_SOCIALE è legata al fiduciante da un rapporto di debito, non essendo debitor debitoris del titolare della partecipazione sociale.
La RAGIONE_SOCIALE svolge, piuttosto, una funzione di schermo, tanto che l’identità del fiduciante non compare nel RAGIONE_SOCIALE, ed il pactum fiduciae , riconducibile al mandato senza rappresentanza, regola esclusivamente i rapporti interni, ma non assume rilievo nei confronti dei terzi, né ai fini degli adempimenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio in ragione della natura dell’attività esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, che opera per statuto ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
8.1.5. Il formale affidamento RAGIONE_SOCIALE partecipazioni sociali, realizzato mediante l ‘ intestazione alla RAGIONE_SOCIALE, che è l’effetto dello specifico programma negoziale, non viene, dunque, a collocarsi sul piano ‹‹ possessorio ›› , dovendosi considerare che l ‘ intestataria formale acquisisce la mera legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio verso la RAGIONE_SOCIALE partecipata, di cui è e rimane unico titolare il fiduciante e nel cui esclusivo interesse i diritti stessi vengono
esercitati, ma non ha il potere di disporre autonomamente RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie, essendo tenuta ad attenersi, di volta in volta, alle istruzioni impartite dal fiduciante, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE obbligazioni discendenti dal pactum fiduciae.
9. Sulla base di tali premesse, deve reputarsi che, nel caso di partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata intestate a RAGIONE_SOCIALE fiduciarie, il pignoramento debba eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. , ma a mezzo RAGIONE_SOCIALE specifiche modalità previste dall’art. 2471 cod. civ., come già affermato da Cass. n. 13903 del 2014, che si è in tal senso pronunciata occupandosi della esecuzione del sequestro conservativo RAGIONE_SOCIALE quote di una sRAGIONE_SOCIALE (intestate dal debitore ad una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), disposto a norma dell’art. 678 cod. proc. civ. ; e tanto con notifica del pignoramento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (formalmente assoggettata, per la titolarità formale, al pignoramento) ed alla RAGIONE_SOCIALE le cui quote sono oggetto dell’espropriazione.
Il pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. ha, infatti, la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 cod. civ., in conseguenza della iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 cod. proc. civ.
Al riguardo, è utile sottolineare che il codice di rito, quando disciplina il pignoramento ‹‹ presso il debitore ›› non intende che esso riguardi soltanto le cose che siano fisicamente nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore stesso (art 513, primo comma, cod. proc. civ.), ma lo estende, espressamente, anche ai beni che si trovino altrove, ma di cui il debitore possa liberamente disporre (art. 513, terzo comma, cod. proc. civ.), nonché ai beni che siano in possesso di terzi, purché questi ne con sentano l’esibizione (art. 513, ultimo comma, cod. proc. civ.). Se ne desume che il pignoramento sia da qualificare come presso il debitore tutte le volte in cui non sia necessario accertare
l’esistenza o meno di diritti espropriabili del debitore verso il terzo (accertamento che poi segue mediante la dichiarazione formale del terzo ex art. 547 cod. proc. civ. o attraverso la verifica giudiziale ex art. 548 cod. proc. civ. dei diritti del debitore verso il terzo).
Ebbene, nel caso di beni immateriali, quali le partecipazioni di RAGIONE_SOCIALE, è del tutto evidente che la disponibilità per il debitore, rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, non viene neppure intermediata in alcun modo dal terzo, sicché non vi è necessità alcuna della dichiarazione di quest’ultimo .
9.1. All ‘adozione d ella forma di pignoramento di cui all’art. 2471 cod. civ. si potrebbe obiettare che essa sarebbe preclusa dal fatto che, nel caso di intestazione RAGIONE_SOCIALE, nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emergono unicamente i dati dell’intestatario formale, ma non si fa menzione dell’esistenza del rapporto fiduciario, né tanto meno dell’identità del fiduciante, cosicché non sarebbe assicurato, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole che informano sia l’espropriazione mobiliare che quella immobiliare, il presupposto impr escindibile dell’indice di appartenenza dei beni stessi al debitore; il Giudice dell’esecuzione, dalla lettura della visura camerale, potrebbe desumere soltanto che la partecipazione è nella titolarità di un soggetto diverso dall’effettivo proprietario , ossia del fiduciario, e dovrebbe fare affidamento su quanto dichiarato dal creditore pignorante, che asserisce che il bene pignorato appartiene in realtà all’esecutato/fiduciante.
Le ragioni sottese alla tesi contraria al pignoramento presso il debitore non sono idonee a confutare quanto già sopra esposto.
Il Giudice dell’esecuzione, ai fini della vendita del bene pignorato in sede esecutiva, non può che avere riguardo alla sola intestazione formale della partecipazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e non certamente al soggetto fiduciante, che non risulta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Occorre a tale proposito considerare che l ‘obbligo, che la RAGIONE_SOCIALE assume con la sottoscrizione del mandato, a mantenere
riservata l’identità del fiduciante nei confronti dei terzi non può essere neutralizzato dal g.e. mediante l’esercizio di poteri di indagine che non gli competono, né tanto meno richiedendo alla RAGIONE_SOCIALE informazioni indispensabili per la individuazione del fiduciante, atteso che il legislatore dimostra un certo favore nei confronti dell’obbligo di riservatezza che connota tale attività, fatte salve specifiche deroghe in base alle quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è obbligata a rivelare l’identità del proprio f iduciante (è possibile superare l’anonimato del fiduciante solo con riguardo a vicende che attengono a crediti fiscali o a vicende aventi rilevanza penale).
Deve, tuttavia, ritenersi che, in difetto di altri elementi, l’allegazione del creditore pignorante secondo cui il fiduciante si identifica con il debitore esecutato sia sufficiente a far desumere l’ appartenenza RAGIONE_SOCIALE partecipazioni in capo al debitore esecutato, se non contrastata dal diverso effettivo titolare della quota.
Tenuto conto che la RAGIONE_SOCIALE ha l’obbligo, derivante dal rapporto interno, laddove il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, di informare tempestivamente il reale proprietario in adempimento del mandato, rispondendo altrimenti dell’infedeltà al pactum fiduciae, il terzo fiduciante può, in tal caso, avvalersi dei rimedi a sua disposizione, quali l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., assolvendo all’onere di dimostrare di essere il reale titolare della quota e così impedire la vendita del bene sottoposto ad esecuzione. Del resto, l’elaborazione giurisprudenziale sull’opposizione prevista da tale ultima norma abilita anche i titolari di particolari diritti alla cosa oggetto del pignoramento, diversi da quelli reali.
In mancanza di contestazione della supposta titolarità RAGIONE_SOCIALE quote oggetto di pignoramento in capo al debitore esecutato, il g.e. può procedere alla vendita del bene sulla base della visura camerale attestante l’intestazione formale RAGIONE_SOCIALE quote alla RAGIONE_SOCIALE, ferma
restando l’eventuale responsabilità della mandataria , in caso di sua colpevole inerzia, nei confronti del diverso effettivo titolare.
Qualora, invece, il titolare effettivo della quota coincida con quello indicato dal creditore pignorante, egli non può proporre, per il solo fatto della intestazione formale alla RAGIONE_SOCIALE, né opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., non avendo interesse a far valere la titolarità formale RAGIONE_SOCIALE quote in capo ad altri, né tanto meno l’ opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., perché non riveste la qualità di terzo.
In altri termini, un’ eventuale contestazione circa la titolarità effettiva o mediata RAGIONE_SOCIALE partecipazioni intestate alla RAGIONE_SOCIALE deve essere risolta in seno alla fase cautelare RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive eventualmente proposte ed è sufficiente, nell’ottica della verifica degli indizi di appartenenza, la sola documentazione sulla intestazione formale alla RAGIONE_SOCIALE accompagnata dall’a llegazione del pignorante dell’intestazione RAGIONE_SOCIALE al debitore e dall’a ssenza di opposizione da parte del terzo fiduciante diverso dal debitore esecutato.
Tanto porta a ritenere che il pignoramento diretto rafforzi la tutela del creditore pignorante e che l’argomento dell’assenza di pubblicità, nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del mandato sottostante la formale intestazione della partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, non possa assurgere ad elemento dirimente nella scelta della forma di pignoramento da adottare.
9.2. D’altro canto, non ci si può esimere dal rilevare che l’espropriazione presso terzi (in disparte la considerazione che, come ogni altra quota di partecipazione societaria, neppure quella detenuta da una RAGIONE_SOCIALE potrebbe, neppure per tale ragione, qualificarsi un credito o altra cosa suscettibile di questa tipologia di procedura) non offrirebbe maggiori garanzie per il creditore procedente. È ben vero che quest’ultimo, nel caso di espropriazione f orzata presso terzi, ove il debitor debitoris non renda dichiarazione, può avvalersi degli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 cod. proc. civ. , in seguito alle
modifiche apportate dal d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162 e dal d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132; tuttavia, nel caso di pignoramento diretto, il giudice dell’esecuzione , in difetto di opposizione, può procedere alla vendita o all’assegnazione del bene senza necessità che la RAGIONE_SOCIALE renda alcuna dichiarazione; potrà semmai avere rilievo, come già detto, la sola eventuale opposizione all’esecuzione proposta dal fiduciante – diverso dal debitore esecutato -che intenda far valere la sua titolarità effettiva sulla quota sottoposta a vincolo.
Né è ipotizzabile che la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sospendere la procedura esecutiva ed impedire la vendita di quanto pignorato, possa proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. o ex art. 619 cod. proc. civ., considerato che, in entrambi i casi, essendo i beni ed i diritti da essa amministrati nell’interesse del fiduciante separati rispetto al suo patrimonio (Cass., sez. 1, 28/05/1997, n. 10031), non potrebbe limitarsi ad affermare di essere proprietaria RAGIONE_SOCIALE quote ad essa solo formalmente intestate.
9.3. Le considerazioni svolte conducono, quindi, a ritenere che per il pignoramento di quote di una RAGIONE_SOCIALE, anche se intestate a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debba essere seguita la procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ. che, a differenza di quella prevista da ll’art. 543 cod. proc. civ., si caratterizza per due vantaggi molto rilevanti: quello della semplificazione della procedura, alleggerita dalla necessità della collaborazione dell’organo amministrativo della RAGIONE_SOCIALE, e quello della certezza del criterio di risoluzione di eventuali conflitti tra creditore pignorante e acquirenti della quota, ravvisabile nella priorità temporale dell’iscrizione ex art. 2914, n. 1 cod. civ.
Al contrario, del tutto inadeguato, per ragioni teoriche e pratiche, si rivela, invece, il modello del pignoramento presso terzi ai fini dell’espropriazione RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE intestate formalmente a RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, poiché, come già rilevato, quest’ultima non è né possessore della quota, né debitor debitoris e, quindi, non può usare, né tanto meno disporre della quota medesima, dato che il potere di disposizione della quota è prerogativa esclusiva del socio debitore, il quale può validamente esercitarlo prescindendo dalla cooperazione degli organi sociali. Ciò che in definitiva esclude nel pignoramento di quote di una RAGIONE_SOCIALE, seppure RAGIONE_SOCIALEmente intestata, la centralità della dichiarazione del terzo o del giudizio di accertamento conseguente alla mancata dichiarazione o alla dichiarazione negativa.
Si può, quindi, affermare il seguente principio di diritto:
‹‹Il pignoramento della quota di RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla RAGIONE_SOCIALE cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione sia alla RAGIONE_SOCIALE che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di ‘proprietà sostanziale’, che resta in capo al fiduciante, e la ‘proprietà formale’, che ricade in capo alla RAGIONE_SOCIALE, per effetto del quale la RAGIONE_SOCIALE acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali›› .
10. Nella fattispecie che ci occupa la creditrice NOME COGNOME non si è avvalsa, ai fini del pignoramento, della specifica procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ., ma ha piuttosto ritenuto di utilizzare l’espropriazione presso terzi, come pacificame nte emerge dal ricorso e dalla sentenza qui impugnata, cosicché, in difetto degli adempimenti previsti dalla disposizione normativa richiamata (notifica alla RAGIONE_SOCIALE
partecipata ed iscrizione del pignoramento nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il pignoramento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Lecco, non può ritenersi validamente eseguito.
Peraltro, come chiaramente emerge dal ricorso principale, la COGNOME, avendo notificato il pignoramento presso terzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva evidentemente in via preventiva riscontrato che la RAGIONE_SOCIALE deteneva le quote di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, cosicché deve ritenersi che la stessa fosse in possesso RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per promuovere il pignoramento ricorrendo alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ.
La fondatezza del primo profilo di doglianza del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE impone il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre questioni agitate con il secondo profilo dell’unico motivo dello stes so ricorso, con i restanti motivi del ricorso principale e con il ricorso incidentale, siccome condizionato al principale, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
11. In definitiva, in accoglimento del primo profilo di doglianza dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE , assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con conseguente rigetto del secondo motivo del ricorso principale ed assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della originaria opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. promossa da NOME COGNOME, essendo corretta in diritto la conclusione del provvedimento del g.e. che era stata oggetto di quell’opposizione, in quanto il pignoramento era stato effettuato con modalità non rispondenti a quelle previste dall’art. 2471 cod. civ.
La novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigetta la originaria opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta da NOME COGNOME.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione